[L'11 ottobre 1946, nella seduta antimeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul diritto di associazione e sull'ordinamento sindacale.]

Il Presidente Ghidini in assenza del Relatore Assennato e del Correlatore Rapelli, ravvisa l'opportunità di prendere in esame gli articoli proposti degli onorevoli Di Vittorio, già Relatore, e Rapelli, Correlatore.

Il primo articolo proposto dall'onorevole Di Vittorio è il seguente:

«Il diritto di associazione è riconosciuto a tutti i cittadini d'ambo i sessi ed agli stranieri residenti legalmente sul territorio nazionale, senza distinzione di razza.

«Tale diritto è garantito dalla legge e non potrà essere limitato dagli scopi politici, sociali, religiosi o filosofici che persegue l'associazione».

Il primo articolo proposto dall'onorevole Rapelli è il seguente:

«È garantito ad ognuno, ed a tutte le professioni, la libertà di associazione per la difesa ed il miglioramento delle condizioni di lavoro e della vita economica».

Pesenti formulerebbe così l'articolo:

«Il diritto di associazione è riconosciuto a tutti indipendentemente e senza distinzioni di nazionalità».

Giua ricorda che sullo stesso argomento la prima Sottocommissione ha approvato il seguente articolo:

«Il diritto di associarsi senza autorizzazione e per fini che non contrastino con la legge penale è riconosciuto a tutti. Le associazioni che perseguono fini politici mediante una organizzazione militare sono vietate».

Fanfani fa presente che, secondo le intenzioni dell'onorevole Di Vittorio, il diritto di associazione sindacale deve essere bensì compreso nel quadro del diritto di associazione in generale, ma con una particolare specificazione, conseguente alle caratteristiche che ne determinano l'essenza.

Propone il seguente comma da aggiungere alla fine dell'articolo già approvato dalla prima Sottocommissione sul diritto di associazione:

«Il diritto di associazione per la tutela dei propri interessi economici e professionali è riconosciuto a tutti coloro i quali partecipano all'attività economica».

Tale norma, non facendo particolari specificazioni, sottintende, a suo giudizio, che il diritto di associarsi sindacalmente è riconosciuto non soltanto ai cittadini italiani, ma anche agli stranieri, e comunque in assoluta indipendenza da presupposti di sesso o di razza.

Paratore nota che nella formula proposta dall'onorevole Fanfani, non risultando specificato il carattere sindacale, dovrebbe presumersi che la norma potesse applicarsi anche ad associazioni, ad esempio, di esportatori, le quali, pure se rivolte alla tutela di interessi economici collettivi, non rivestono però le caratteristiche di associazioni sindacali.

Canevari concorda.

Colitto afferma che, a suo giudizio, il termine «professionale» equivale a «sindacale». È convinto che il medesimo concetto che l'onorevole Fanfani vuole affermare possa essere reso più sinteticamente mediante la seguente formulazione: «L'associazione professionale (o sindacale) è libera».

Taviani non concorda. Le associazioni di utenti, ad esempio, non sono organizzazioni professionali. Per quanto perseguano la tutela di interessi economici collettivi. Parlerebbe quindi di associazioni professionali e sindacali.

Colitto risponde che le associazioni di utenti non sono associazioni professionali.

Pesenti propone: «L'associazione per la tutela degli interessi economici è libera».

Taviani, fondendo le proposte Fanfani e Pesenti, l'articolo potrebbe essere così formulato:

«L'associazione per la tutela dei propri interessi economici è libera.

Canevari direbbe: «L'associazione per la tutela dei propri interessi economici professionali e sindacali è libera».

Il Presidente Ghidini assicura che delle varie proposte sarà dato atto a verbale. Deve tuttavia rinviare ogni decisione, data l'assenza dei due relatori. Apre intanto la discussione sull'articolo 2 della relazione Di Vittorio, di cui dà lettura:

«Il lavoro è la base della vita e dello sviluppo della società nazionale. Lo Stato dovrà garantire per legge una efficace protezione sociale dei lavoratori manuali ed intellettuali. I sindacati dei lavoratori, quali organi di auto-difesa e di tutela dei diritti e degli interessi economici professionali e morali dei lavoratore, sono riconosciuti enti di interesse collettivo».

Pesenti domanda quale sia il significato della espressione «enti di interesse collettivo».

Colitto esprime l'avviso che sarebbe più opportuno rimandare la discussione a quando saranno presenti i relatori. Ad ogni modo ritiene inutile precisare nella Costituzione la natura giuridica delle associazioni professionali, perché le stesse saranno o meno, enti di diritto pubblico, a seconda della legislazione che disciplinerà la materia e, quindi, a seconda dei compiti, che avranno, e dei controlli, cui saranno sottoposte.

Il Presidente Ghidini rinvia la discussione al pomeriggio alle 17.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti