[Il 10 maggio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti economici».]

Presidente Terracini. [...] Passiamo all'esame dell'articolo 35:

«L'organizzazione sindacale è libera.

«Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso uffici locali e centrali, secondo le norme di legge.

«I sindacati registrati hanno personalità giuridica.

«Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».

L'onorevole Gabrieli ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«L'organizzazione sindacale è libera. I sindacati hanno l'obbligo della registrazione presso uffici locali e centrali secondo le norme di legge.

«I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Le modalità per la stipulazione e limiti di efficacia dei contratti collettivi sono stabilite dalla legge».

Ha facoltà di svolgerlo.

Gabrieli. Il mio emendamento si limita a chiedere il rinvio delle modalità di stipulazione dei contratti collettivi di lavoro al futuro legislatore, riservandone a lui la disciplina del contenuto e della efficacia. La libertà sindacale affermata in questo articolo potrà determinare la formazione, in seno alla stessa categoria di lavoratori o di datori di lavoro, di più sindacati, forniti, ciascuno, di personalità giuridica, e eventualmente anche in concorrenza fra di loro, in considerazione di una nuova realtà sociale e politica di cui non è facile prevedere gli sviluppi. Sembra opportuno rinviare al legislatore futuro la disciplina dei contratti collettivi di lavoro che avranno forza di legge presso le categorie interessate. Solo il futuro legislatore con la più esatta conoscenza della vita sindacale, potrà sottoporli ad una adeguata regolamentazione.

Presidente Terracini. L'onorevole Colitto ha già svolto il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«La organizzazione sindacale è libera.

«Rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, i sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie, cui il contratto si riferisce».

L'onorevole Cortese ha già svolto il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«L'organizzazione sindacale è libera.

«I sindacati, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

«A questo fine i sindacati dovranno essere registrati presso uffici locali e centrali.

«L'iscrizione in un sindacato non è condizione per l'esercizio dei diritti del lavoratore».

Presidente Terracini. Gli onorevoli Dominedò, Montini e Medi hanno presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«L'organizzazione sindacale è libera.

«Le associazioni sindacali, registrate a termini di legge, hanno personalità giuridica.

«Le rappresentanze unitarie delle associazioni registrate, costituite in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi di lavoro vincolanti nei confronti di tutti gli altri appartenenti alla categoria».

L'onorevole Dominedò ha facoltà di svolgerlo.

Dominedò. L'emendamento, del quale ho rapidamente fatto cenno nel mio intervento nella discussione sul Titolo III, contiene due innovazioni rispetto al testo della Commissione.

La prima innovazione sta nel concentrare nel requisito della registrazione le formalità necessarie perché le associazioni sindacali conseguano la personalità giuridica. Nella formula proposta: «Le associazioni sindacali, registrate a termini di legge, hanno personalità giuridica», resta infatti incluso il concetto che l'onere della registrazione è circostanza necessaria e sufficiente per il conseguimento della personalità giuridica.

Sotto questo aspetto il secondo e terzo comma del testo della Commissione potrebbero essere unificati nel solo comma dell'emendamento proposto con la formula più breve possibile.

La seconda innovazione, sempre seguendo la trafila del testo della Commissione, è la seguente: posta la formazione delle libere associazioni sindacali sottostanti, le quali conseguono la personalità giuridica attraverso la registrazione, sorge il problema di dettar le norme nei confronti di tutti gli appartenenti alla categoria, anche se non iscritti al sindacato. È evidente che questo potere normativo, il quale porta seco una potestà di imperio e si ricollega quindi all'acquisto di una personalità giuridica di diritto pubblico, non possa essere esercitato se non dalle rappresentanze unitarie di tutti i liberi sindacati sottostanti, registrati a termine di legge.

Ora, la differenza fra l'emendamento e il testo della Commissione sta semplicemente in ciò: che mentre la formula del progetto sembra conferire direttamente il potere normativo ai sindacati sottostanti, appare invece evidente che, a rigore di diritto, questa podestà normativa spetta precisamente alla rappresentanza unitaria dei sindacati sottostanti. È infatti l'organo rappresentativo quello da cui promana la dichiarazione di volontà giuridicamente rilevante.

Sotto questo aspetto si spiega la redazione del terzo comma dell'emendamento proposto.

Presidente Terracini. L'onorevole Tega ha già svolto il seguente emendamento:

«Sopprimere il secondo, il terzo e il quarto comma».

L'onorevole Mazzei ha facoltà di svolgere il seguente emendamento:

«Sostituire i commi secondo, terzo e quarto con un solo comma del seguente tenore:

«La legge regola il riconoscimento giuridico dei Sindacati e determina le condizioni necessarie perché i contratti collettivi di lavoro abbiano efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali i contratti stessi si riferiscono».

Mazzei. Onorevoli colleghi, la ragione del mio emendamento attiene a tutto il mio modo particolare di vedere l'organizzazione sindacale.

Io credo che l'organizzazione sindacale si debba avviare a diventare veramente una organizzazione sindacale unitaria, che si debba, in altri termini, arrivare effettivamente al sindacato unico giuridicamente riconosciuto.

Le espressioni usate dall'articolo 35 del progetto non mi soddisfano, in quanto sono ispirate al concetto di una organizzazione sindacale di tipo privatistico, a sindacati concorrenti.

Ora, o noi istituiamo un sistema di sindacati concorrenti, quindi un regime, come si dice, di piena libertà sindacale — un regime, in altri termini, in cui i sindacati concorrono l'uno con l'altro secondo un principio rigorosamente liberistico — oppure noi tendiamo a creare un'organizzazione giuridica unitaria dei sindacati, e allora dobbiamo ispirarci a concetti diversi da quelli cui è ispirato l'articolo 35. Infatti, il concetto di rappresentanza unitaria, cui si accenna nel terzo comma, è assolutamente inconsistente. Che cosa significa rappresentanza unitaria? Come si può dare a questa rappresentanza unitaria di sindacati che siano separati gli uni dagli altri, che siano giuridicamente ognuno dotato di propria personalità giuridica, un'unità che essa non ha? Come è possibile, in altri termini, creare questa unità di sindacati che sono, viceversa, in fatto diversi e che sono già configurati dalla legge stessa come distinti, autonomi e potenzialmente contrapposti?

Per questo avrei voluto trovare una formula che lasciasse un po' più aperta la via ad una regolamentazione del problema sindacale, nel senso di giungere al sindacato unico riconosciuto. Aggiungo che io personalmente non mi scandalizzerei affatto della costituzione del sindacato obbligatorio, secondo quella che era la vecchia tesi sostenuta dalla tradizione del sindacalismo riformista e perfettamente rispondente ad un moderno sindacalismo critico. Io credo che solo il sindacato obbligatorio creerebbe la possibilità di spoliticizzare veramente l'organizzazione sindacale (la quale cosa viceversa inutilmente si tenta, in regime di pluralità di sindacati) costituendo un ente giuridico in cui tutte le varie forze sindacali, come che siano politicamente qualificate, possono, per così dire, circolare liberamente.

Allo scopo, quindi, di non limitare e di non vincolare il legislatore ad una direttiva che poi esso dovrebbe necessariamente seguire, ho scelto la via del rinvio alla legge sindacale. Un rinvio, però, non puro e semplice, ma nel quale è già affermato il principio che i contratti collettivi di lavoro, per essere obbligatori, devono rispondere a certi requisiti. È evidente che non si può conferire obbligatorietà a contratti collettivi posti in essere da sindacati che, poniamo, non rappresentino nemmeno la centesima parte della categoria cui i contratti si riferiscono. Non si può attribuire efficacia erga omnes, che è come dire valore di legge, a contratti posti in essere da sindacati troppo esigui. E, d'altra parte, con il sistema previsto dal progetto — il sistema della registrazione che poi dovrebbe essere regolata dalla legge, ma per la quale la legge evidentemente, in base allo spirito dell'articolo 35, non potrebbe richiedere particolari garanzie — non può essere imposto altro obbligo ai sindacati che quello della registrazione. In altri termini lo Stato si limiterebbe ad un semplice accertamento dell'esistenza dei sindacati, creerebbe, per così dire, uno stato civile dei sindacati. Lo Stato si limiterebbe a rendersi conto di quali sono i gruppi sindacali costituiti che circolano nella vita dello Stato stesso; ma non andrebbe oltre. Si rimane quindi nell'orbita di un eccessivo, anzi assoluto, liberismo sindacale.

Per me l'ordinamento sindacale si dovrebbe avviare all'unità giuridica, e, per far questo, si dovrebbe lasciare aperta la porta ad un ordinamento sindacale che regoli meglio la materia e possa costituire il sindacato come un ente giuridico professionale, in cui tutte le attuali correnti sindacali, che partecipano ora alla Confederazione, venissero a creare un unico organismo con personalità propria e che non sia l'effetto della riunione direi contingente, anzi senz'altro contingente, di questi sindacati, a titolo pseudo-federativo. Poiché questo e nulla più è la tanto vantata unità sindacale attuale, e quella che si avrebbe — a tenore del progetto — quando allo scopo di realizzare un contratto collettivo di lavoro si riuniscono i rappresentanti sindacali dei vari colori. Nessun vincolo reale sorge, in questo caso, tra questi sindacati. La rappresentanza unitaria che si stabilisce tra loro è più che altro una rappresentanza di associati per motivi puramente contingenti e limitati, e non vi è nessuna reale organicità in questa unità. Cosa si può fare per ovviare a questa situazione? Con la legge sindacale che io invoco, si può cercare di stabilire norme che garantiscano l'effettiva democrazia interna nelle organizzazioni sindacali. E con ciò non voglio dire che le organizzazioni sindacali attualmente esistenti non si sforzino di realizzare questa vita democratica, ma la loro costituzione iniziale, qual è nata dalla storia di questo sindacalismo italiano recente, è così fatta che rende impossibile quell'organizzazione unitaria che si dovrebbe raggiungere. I sindacati sono nati da formazioni clandestine e dall'accostamento di correnti che camminavano ognuna per la propria strada e che poi confluirono per esigenze di politica contingente. L'unità sindacale delle masse lavoratrici, ordinata al fine di raggiungere il grande ideale dell'emancipazione integrale di tutti i lavoratori, è indubbiamente il metodo migliore per raggiungere questo ideale perché è evidente che i lavoratori divisi hanno minori possibilità di influire efficacemente sulla determinazione delle condizioni di lavoro e di contrastare adeguatamente la spontanea solidarietà delle forze padronali. Ciò posto, è necessario dare all'organizzazione dei lavoratori una stabile struttura unitaria, ma è evidente che questa materia non può entrare nella Costituzione.

Di Vittorio. È compito dei lavoratori stessi!

Mazzei. Non si discute, ma se noi creiamo, attraverso principî fissati nella Costituzione, un sistema di sindacati ispirato al principio della libera concorrenza sindacale, non arriveremo mai all'unità sindacale giuridica che si può realizzare solo col sistema del sindacato giuridico unico riconosciuto. Per questo presento il mio emendamento, anche se mi rendo conto della difficoltà che l'Assemblea, quasi tutta orientata in altro senso, trova a prendere in esame un problema di fondo quale è quello da me posto.

È un problema di fondo, perché da una diversa soluzione del problema sindacale deriva tutta una diversa struttura della vita democratica dello Stato. La costruzione di una nuova democrazia — da noi auspicata — non viene comunque fuori dall'attuale Carta costituzionale, come vedremo meglio quando tratteremo dei successivi titoli riguardanti l'ordinamento dello Stato, e si vedrà che in sostanza non avremo fatto neppure quel poco che da noi si poteva legittimamente aspettare, cioè a dire, di dare al Paese per lo meno un regime parlamentare rettificato.

Mi pare che questo punto sia fondamentale. Ho voluto, più che altro, direi, per scrupolo di coscienza e per obbligo di persona affezionata a questi studi ed a questa materia, esprimere le idee di cui sopra, perché eventualmente i colleghi riflettano su di esse o quanto meno portino su di esse la loro attenzione. E mi piace ricordare, prima di chiudere, che la formulazione da me proposta è abbastanza vicina all'emendamento che ora svolgerà l'illustre collega Mortati, che, in fondo, mi pare, si ispira a questo stesso criterio, di lasciare aperta la strada ad una organizzazione dei sindacati basata sul principio dell'unità giuridica effettiva, e non già su una unità di mero fatto e di mera contingenza, su una giustapposizione compromissoria camuffata da unità.

Presidente Terracini. L'onorevole Mortati ha presentato due emendamenti:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«I sindacati, per poter partecipare a funzioni di carattere pubblico, devono essere ordinati in modo democratico ed ottenere la registrazione presso Uffici locali o centrali a norma di legge».

«Collocare il terzo comma alla fine dell'articolo e modificarne la dizione nel modo seguente:

«I sindacati registrati e l'organo di rappresentanza unitaria hanno personalità giuridica».

Ha facoltà di svolgerli.

Mortati. Il primo emendamento si propone due scopi. Anzitutto quello di eliminare eventuali dubbi di interpretazione circa la libertà di organizzazione professionale e di mettere in armonia questo articolo 35 col principio affermato nell'articolo 13 sulla libertà di associazione, indipendentemente da qualsiasi autorizzazione preventiva. A tenore dell'articolo 35, quale proposto dalla Commissione, sembrerebbe che tutti i sindacati debbano essere sottoposti alla formalità della registrazione. Io osservo che vi possono essere sindacati e associazioni professionali le quali, rinunciando ad intervenire in quelle funzioni che sono previste nell'articolo 35 stesso od a quelle altre che venissero attribuite in un secondo momento ai sindacati stessi, possono anche sottrarsi all'obbligo della registrazione. Si è obiettato che il dubbio non sorge perché la parola «sindacato» costituisce un nomen iuris ben definito ed ha un suo significato specifico in quanto riguarda quelle associazioni che hanno lo scopo di difendere e tutelare gli interessi degli operai attraverso la partecipazione ai contratti collettivi di lavoro. Io penso che ci possono essere associazioni sindacali che, pur proponendosi scopi di tutela e difesa degli operai, rinuncino tuttavia ad assumere la titolarità della contrattazione collettiva, nel quel caso non dovrebbe ricorrere la necessità della registrazione. L'inciso da me proposto: «in quanto partecipino a funzioni di carattere pubblico» tende precisamente ad eliminare l'obbligo della registrazione per quelle associazioni professionali che non intendono partecipare alla funzione, indubbiamente pubblicistica, qual è la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro o ad altre della stessa natura: per esempio di intervento nella formazione di corpi di rappresentanza professionale, o di apertura di uffici di collocamento, che potrebbero essere assegnate ai sindacati.

La seconda parte di questo emendamento poi tende a imporre l'obbligo di una organizzazione interna democratica. Quest'obbligo di una organizzazione interna democratica, ed il corrispondente diritto dello Stato di pretendere che l'associazione assuma una siffatta forma di struttura, è stato affermato dal relatore della terza Sottocommissione, onorevole Di Vittorio, il quale ha espressamente detto che debba richiedersi dai sindacati un ordinamento interno democratico, con l'elezione mediante voto segreto e diretto dei loro dirigenti e con l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci i bilanci preventivi e consuntivi. La necessità prospettata trova una duplice giustificazione in quanto, da una parte, tende ad assicurare il buon funzionamento dell'ente sindacale, dall'altra, crea le condizioni per la consapevole partecipazione dei cittadini alla vita dello Stato democratico. Dal punto di vista della prima giustificazione, mi pare ovvio che il sindacato il quale sia chiamato a partecipare alla formazione della volontà costitutiva dei contratti collettivi, i quali hanno efficacia normativa nei confronti di tutti coloro che sono compresi nella categoria, anche se non fanno parte del sindacato, operi attraverso l'intervento libero e consapevole di tutti i suoi appartenenti. Tanto più che costoro assumono la responsabilità dell'adempimento delle disposizioni di cui al contratto collettivo, e non sarebbe giusto addossare loro obblighi che derivassero da una volontà, che essi non hanno contribuito a formare.

Anche dal punto di vista del buon funzionamento dello Stato democratico, mi pare che sia necessario di pretendere questa organizzazione democratica dei sindacati. Infatti lo Stato moderno, che chiama alla vita politica masse ingenti di cittadini, ha bisogno di educare tali masse alla esatta valutazione degli interessi collettivi, e quindi non può non giovarsi dell'opera che in tal senso possono svolgere gli organismi minori, di carattere pubblicistico.

Potrebbe sorgere un dubbio, che attraverso la richiesta di un'organizzazione democratica si consenta un intervento da parte degli organi dello Stato nella vita interna dell'organizzazione sindacale con l'effetto di limitarne l'autonomia. Ma io osservo che quando si esige la registrazione, questa non può avvenire automaticamente, presupponendo l'accertamento di quelle che sono le forme organizzative dell'associazione sindacale. Non è infatti possibile che la registrazione avvenga se non siano depositati gli statuti e gli elenchi dei soci. Quindi, dato l'obbligo della registrazione, l'autorità che deve effettuarla ha tutti gli elementi per poter giudicare del carattere democratico della organizzazione, senza uopo di altri accertamenti. La vera garanzia all'autonomia della organizzazione sta nella scelta dell'organo che deve procedere a questo accertamento, e mi pare che giustamente il relatore della terza Sottocommissione abbia sostenuto che agli stessi appartenenti alla organizzazione sindacale, attraverso la creazione di organi, che da essi derivano, come il Consiglio nazionale del lavoro, debba competere l'accertamento dell'esistenza di queste condizioni di organizzazione democratica.

Si potrebbe anche pensare ad un appello contro il giudizio in sede di registrazione da parte del Consiglio Nazionale del Lavoro, di fronte alla Corte delle garanzie costituzionali che potrebbe mettere al riparo da possibili abusi.

La conseguenza dell'obbligo della organizzazione democratica sarebbe di creare un diritto a favore degli associati, di pretendere il rispetto dell'organizzazione democratica; quindi la possibilità anche di una azione giudiziaria di difesa dell'interesse legittimo, di fronte agli organi chiamati a tutelare questo interesse, contro possibili eliminazioni o limitazioni dei principî che debbono essere consacrati negli statuti.

L'ultimo punto che potrebbe essere oggetto di dubbio è questo: deve questo principio essere inserito nella Costituzione? Ha una rilevanza costituzionale? A me pare che non debba esser dubbia la risposta affermativa. Infatti in uno Stato moderno, come il nostro, che voglia porsi dei compiti interventisti nel campo dell'economia, i sindacati assumono una funzione essenziale sul funzionamento dello Stato, essendo elementi costitutivi della struttura dello Stato stesso. Ne consegue la rilevanza costituzionale di questi organismi e la necessità di una inserzione nella Costituzione dei principî fondamentali che servono a delineare l'organizzazione di questi enti.

Questo per quanto riguarda il primo emendamento.

Sul secondo emendamento debbo dichiarare di averlo presentato perché mi è sembrato che la formulazione proposta dal Comitato relativamente alla «rappresentanza unitaria dei sindacati riconosciuti» si presti a molti equivoci e faccia sorgere molti dubbi circa i modi e le condizioni necessarie per la formazione della volontà unitaria che è a base della stipulazione del contratto collettivo.

In ogni modo, per motivi di opportunità, dichiaro di ritirare questo emendamento e di associarmi a quello proposto dall'onorevole Dominedò.

Presidente Terracini. L'onorevole Benvenuti ha facoltà di svolgere due emendamenti presentati:

«Al secondo comma, dopo le parole: non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che, aggiungere le parole: il deposito degli statuti e».

«Dopo il terzo comma, aggiungere:

«È condizione per la registrazione dei Sindacati che essi sanciscano nei loro statuti un ordinamento interno democratico fondato sulla libera scelta e sull'elezione diretta e segreta di tutti i dirigenti, nonché sulla approvazione, da parte dei soci, delle deliberazioni e dei bilanci».

Benvenuti. La formulazione del mio secondo emendamento riproduce sostanzialmente il testo di un passo della relazione dell'onorevole Di Vittorio.

Il problema si pone in questo senso: se norme di questo genere possano rivestire carattere costituzionale. Dichiaro di non nutrire in proposito dubbi di alcun genere, in quanto mi sembra che sia appunto compito specifico del testo costituzionale di sbarrare la strada a quel legislatore futuro che ritenesse di poter emanare leggi sindacali inconciliabili coi principî democratici.

Ora, me lo consenta l'Assemblea, io penso che la nostra Costituzione debba in certo senso prendersi una rivalsa storica, direi una vendetta storica rispetto alla legge del 3 aprile 1926 che sanciva esattamente il principio opposto.

Difatti, all'articolo 5 della legge fondamentale del cosiddetto sindacalismo fascista (di cui l'onorevole Orlando metteva, un giorno, argutamente in rilievo il carattere essenziale, quello di avere soppresso tutti i sindacati, sostituendoli con organismi di nomina statale), all'articolo 5 di tale legge, da cui è scaturita tutta la legislazione sindacale liberticida del fascismo, si legge:

«I soci regolarmente iscritti partecipano all'attività delle associazioni ed alla elezione o ad altra forma di nomina, ecc.».

L'articolo 7 recitava:

«Il presidente o segretario dell'associazione è nominato o eletto con le norme stabilite dallo statuto». Ossia, la legislazione fascista stabiliva e prevedeva due mezzi di designazione, la elezione democratica e un altro mezzo di nomina non elettivo.

Ora, a me sembra che dobbiamo marciare contro vapore e proclamare espressamente nella nostra Costituzione che qualsiasi legge sindacale che non sancisse il principio della elettività di tutte le cariche non sarebbe una legge costituzionale.

Questo, onorevoli colleghi, è un criterio che mi permetterò di suggerire anche in occasioni successive, quando dovremo esaminare tutto il sistema dei nostri diritti, quale risulterà dalla parte 1ª della Costituzione. Se la nostra Costituzione lasciasse delle brecce aperte alla legislazione fascista, cosicché se tale legislazione fosse oggi instaurata, sarebbe «costituzionale» in base alle nuove norme del nostro diritto pubblico repubblicano, ciò rivelerebbe gravissime lacune nella nostra opera di Costituente democratica.

Bisogna stabilire espressamente nella Costituzione — concordando eventualmente il testo dell'emendamento con l'onorevole Mortati — il principio della democraticità, ossia della elettività di tutte le cariche sindacali.

Io non sono un operaio, sono un modesto professionista; ma durante venti anni, come tutti i miei colleghi, ho subìto l'umiliazione di vedere i nostri Consigli professionali soppressi e sostituiti da pseudo-sindacati posti sotto l'egida del Ministero di grazia e giustizia o del Governo.

Vorrei che ciò non dovesse succedere più e che comunque ciò non avvenga coll'avallo del nostro voto ad un articolo il quale, fra le sue troppo larghe maglie, lascerebbe passare tutto quanto noi per venti anni abbiamo subìto e detestato. Occorre quindi affermare come minimo, il concetto di democrazia dell'ordinamento sindacale nel senso di elettività di tutte le cariche.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento dell'onorevole Storchi:

«Al quarto comma, alle parole: Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, sostituire le seguenti: Rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti possono, secondo le modalità stabilite dalla legge».

L'onorevole Storchi ha facoltà di svolgerlo.

Storchi. Il mio emendamento consiste nell'inserzione delle parole «secondo le modalità stabilite dalla legge» in questo quarto comma dell'articolo 35.

È evidente l'importanza che assume questo ultimo comma, in quanto in esso si afferma la rappresentanza unitaria agli effetti del contratto collettivo di lavoro. E questo è certamente uno dei lati più importanti che presenta questo articolo, il quale prevede una struttura sindacale libera, che è certamente una conquista della nostra Costituzione.

Esso però lascia aperta la porta a diversi problemi: a quello, per esempio, del modo come si forma questa rappresentanza unitaria, del modo cioè come si possa accertare l'efficienza numerica dei singoli sindacati che si iscrivono. Questo per evitare, come giustamente è stato rilevato in commissione, che vi siano dei sindacati falsi, i quali non abbiano cioè un'effettiva aderenza.

È evidente che bisogna premunirsi contro questo pericolo, per dare ad ogni sindacato il peso corrispondente al numero effettivo dei lavoratori che rappresenta.

Vi sono poi anche formalità cui assolvere, allo scopo di ottenere questa efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti ad una determinata categoria, come anche allo scopo di ottenere determinate garanzie per quanto riguarda la sua applicazione.

Ritengo pertanto che sia necessario che questo articolo, il quale afferma un principio tanto importante e sul quale penso saremo unitariamente concordi, trovi la sua applicazione in una legge. Sono queste dunque le considerazioni che mi hanno indotto ad aggiungere l'inciso: «secondo le modalità stabilite dalla legge», in quanto ritengo necessario che sia una legge ad affermare questa possibilità e le condizioni nelle quali essa si attui.

Presidente Terracini. Essendo stati svolti tutti gli emendamenti all'articolo 35, chiedo all'onorevole Ghidini di esprimere il parere della Commissione.

Ghidini, Presidente della terza Sottocommissione. Il primo emendamento è quello, sostitutivo dell'onorevole Gabrieli, il cui primo comma è del seguente tenore:

«L'organizzazione sindacale è libera. I sindacati hanno l'obbligo della registrazione presso uffici locali e centrali secondo le norme di legge».

Mi pare che questa prima parte dell'emendamento dell'onorevole Gabrieli sia nella sostanza uguale ai due primi commi del testo. Anche il secondo comma dell'emendamento dell'onorevole Gabrieli: «I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Le modalità per la stipulazione e limiti di efficacia dei contratti collettivi sono stabilite dalla legge», mi pare conforme al testo, salvo che si vorrebbe con esso affidare alla legislazione ordinaria il regolamento delle modalità di stipulazione e dei limiti di efficacia dei contratti collettivi di lavoro. La Commissione invece ritiene opportuno che sia la Costituzione a fissarli fin d'ora affinché siano garantite le finalità di altissima importanza sociale che si propongono questi contratti.

L'onorevole Colitto domanda la sostituzione dell'intero articolo colla seguente formulazione:

«La organizzazione sindacale è libera»: questo è il primo comma. Poi dice: «Rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, i sindacati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie cui il contratto si riferisce».

In sostanza, questa sostituzione di tutto l'articolo è caratterizzata dall'eliminazione del secondo e del terzo comma perché il primo e l'ultimo comma sono eguali. Invece la Commissione è d'avviso che anche il secondo e terzo comma debbano essere conservati. Il secondo comma nel testo della Commissione suona così: «Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso uffici locali e centrali, secondo le norme di legge».

Ci si è attenuti a questa dizione in forma negativa perché si vuole che il sindacato sia completamente immune da qualsiasi influenza statale. Abbiamo voluto costituire un sindacato che fosse l'opposto del sindacato qual era nel regime passato. Per questo motivo si è detto che l'unico vincolo del sindacato verso lo Stato è la «registrazione».

Il testo aggiunge: «I sindacati registrati hanno personalità giuridica», la qual cosa era necessaria al fine di stipulare validamente i contratti.

I sindacati registrati hanno personalità giuridica, cioè il fatto stesso della registrazione fa assumere al sindacato la qualità di persona giuridica, precisamente come accade per le società anonime cui la iscrizione nel registro conferisce tale personalità.

L'onorevole Dominedò domanda un mutamento che ha carattere formale — secondo noi — e appunto, perché ha carattere formale, per quanto apprezzi le ragioni da lui esposte, non mi pare che valga la pena di abbandonare il testo che la Commissione ha proposto.

Si comincia col dire che l'organizzazione sindacale è libera, come nel testo. E poi: «Le associazioni registrate a termine di legge hanno personalità giuridica». Si tratterebbe quindi di fondere insieme il primo e il secondo capoverso; ma la sostanza non muta. È forse più incisiva la nostra formulazione. Inoltre: mentre il testo esclude chiaramente qualunque intervento da parte dello Stato, la formulazione dell'onorevole Dominedò non lo esclude affatto.

L'ultima modificazione ha valore formale in quanto pone come soggetto della stipulazione del contratto di lavoro la rappresentanza al posto del sindacato. Ma la realtà è che chi stipula è pur sempre il sindacato, attraverso la rappresentanza, sua mandataria.

È una differenza che non tocca la sostanza e la Commissione mantiene il testo. Ripeto, questo spirito di conservazione non può esserci imputato come una colpa. La nostra è un'opera che non sarà forse eccellente, ma che abbiamo coscienziosamente meditata, ed anche l'onorevole Dominedò, che ha partecipato così attivamente ai lavori della nostra Commissione, ne può essere testimone.

C'è poi un emendamento dell'onorevole Cortese che dice: «L'organizzazione sindacale è libera. I sindacati, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».

Fin qui l'onorevole Cortese è d'accordo perfettamente con il testo originale della Commissione. Ma il cambiamento è nei due commi successivi: «a questo fine i sindacati dovranno essere registrati presso uffici locali e centrali». Io non capisco bene perché egli abbia aggiunto: «a questo fine». Mi sembra che la frase stia a segnalare una sua diffidenza: cioè che l'assunzione della personalità giuridica possa servire ad altri fini, a fini ignorati, inconfessati, che costituiscano un qualche pericolo. Ma siccome i pericoli che l'onorevole collega possa paventare non sono reali ma fantasmi della sua mente, penso che non si debba dare corpo a questi fantasmi. La Commissione mantiene quindi ferma la formulazione del testo secondo la quale la registrazione non ha altro scopo, che di attribuire la personalità giuridica ai sindacati, precisamente come accade per le anonime.

Inutile è anche l'aggiunta che «l'iscrizione ad un sindacato non è condizione per l'esercizio del diritto dei lavoratori», perché il testo non dice che il lavoratore perda l'esercizio del suo diritto se non si iscrive, una volta che la organizzazione è libera; certo che per quanto riguarda la formulazione e la stipulazione dei contratti collettivi del lavoro, se il lavoratore non è iscritto nel sindacato non può concorrere attivamente alla loro formazione, perché non può procedere alla nomina delle rappresentanze. Questo è il solo limite, che è necessariamente, del resto, nella realtà delle cose e che, come tale, è insopprimibile.

L'onorevole Tega ha rinunziato al suo emendamento.

C'è l'emendamento dell'onorevole Mazzei del seguente tenore:

«Sostituire i commi secondo, terzo e quarto con un solo comma del seguente tenore:

«La legge regola il riconoscimento giuridico dei Sindacati e determina le condizioni necessarie perché i contratti collettivi di lavoro abbiano efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali i contratti stessi si riferiscono».

Egli dunque vorrebbe sopprimere il concetto che la organizzazione sindacale è libera. E invece questo è uno dei punti cardinali della nostra concezione.

Per quanto riguarda il regolamento del riconoscimento giuridico, lo abbiamo stabilito in un atto solo, che è la iscrizione nel registro dei sindacati e quindi non occorre che la legge faccia altro. Se diciamo che la legge possa fare di più, lasciamo adito a quegli interventi ulteriori dello Stato che proprio si sono voluti evitare.

Nello stesso emendamento è detto: «Determina le condizioni necessarie perché i contratti collettivi di lavoro abbiano efficacia obbligatoria».

Qui si tratta di entrare nel merito della regolamentazione dei contratti collettivi di lavoro. È certo che non abbiamo voluto fare una regolamentazione particolareggiata; ed è noto anche che il codice civile attuale contiene venti o trenta articoli che regolano il contratto collettivo di lavoro. Non dico che in una riforma che si attuerà nel Codice civile tale regolamentazione debba rimanere immutata; essa cambierà perché è inspirata ai principî della Carta del lavoro. È certo che una regolamentazione vi sarà ma non potrà essere fin d'ora affacciata dalla Carta Costituzionale.

Per questa ragione riteniamo che si debba mantenere il testo della Commissione.

Vi sono poi due emendamenti presentati dall'onorevole Mortati. Il secondo è stato ritirato, mentre il primo è del seguente tenore:

«Sostituire il secondo comma col seguente:

«I sindacati, per potere partecipare a funzioni di carattere pubblico, devono essere ordinati in modo democratico ed ottenere la registrazione presso Uffici locali o centrali a norma di legge».

Il concetto che i sindacati, per potere partecipare a funzioni di carattere pubblico, debbano essere ordinati in modo democratico, risponde al sentimento democratico dell'intera Assemblea, e su questo non vi è dubbio; ma penso che tutto ciò che riguarda la struttura di questo organismo sindacale e della sua rappresentanza debba essere regolato dalla legge speciale e non debba formare oggetto della Carta Costituzionale. La nostra enunciazione risponde quindi meglio di quella dell'onorevole Mortati, alle esigenze parsimoniose di una Carta Costituzionale.

L'onorevole Benvenuti ha presentato un emendamento del seguente tenore:

«Dopo il terzo comma, aggiungere:

«È condizione per la registrazione dei sindacati che essi sanciscano nei loro statuti e garantiscano in fatto un ordinamento interno democratico, fondato fra l'altro sulle elezioni con voto diretto e segreto dei dirigenti, e sulla approvazione da parte dei soci delle decisioni e dei bilanci».

Credo di avere risposto all'onorevole Benvenuti quando ho risposto agli altri, dicendo che la struttura del sindacato, il modo del suo funzionamento, le elezioni, ecc. appartengono alla legislazione ordinaria; altrimenti la legislazione ordinaria verrebbe ad essere assorbita quasi completamente dalla Costituzione.

L'emendamento, infine, dell'onorevole Storchi è del seguente tenore:

«Al quarto comma, alle parole: Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, sostituire le seguenti: Rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti possono, secondo le modalità stabilite dalla legge».

L'articolo non può esaurire tutta la disciplina del contratto di lavoro e delle rappresentanze chiamate a concluderlo. Se ne dovrà occupare la legislazione ordinaria. Ma la cosa è tanto ovvia che ci sembra inutile l'aggiunta «secondo le modalità stabilite dalla legge». È per questa ragione che proponiamo all'Assemblea l'approvazione dell'articolo 35 nel testo da noi presentato.

Presidente Terracini. Chiederò ora ai presentatori di emendamenti se intendono mantenerli.

Onorevole Gabrieli, mantiene il suo emendamento?

Gabrieli. Dopo le dichiarazioni esaurienti dell'onorevole Ghidini, ritiro il mio emendamento.

Fabbri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fabbri. Dichiaro di far mio l'emendamento dell'onorevole Gabrieli.

Presidente Terracini. Sta bene. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento?

Colitto. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Cortese, mantiene il suo emendamento?

Cortese. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Dominedò, mantiene il suo emendamento?

Dominedò. Dopo i chiarimenti forniti dal Presidente, ritengo sia stato posto sufficientemente in evidenza lo spirito del mio emendamento e non ho motivo formale per insistervi.

Presidente Terracini. Onorevole Tega, mantiene l'emendamento?

Tega. Rinuncio alla proposta di soppressione per il comma secondo terzo e quarto e do in poche parole le ragioni di questa mia rinunzia. Innanzi tutto dichiaro che la mia è una vox clamantis in deserto, in quanto non ha avuto nessuna risonanza, con mio vivo dispiacere. Ciò però non m'impedisce di rinnovare i miei dubbi e le mie preoccupazioni, perché noi ci avviamo verso una situazione pericolosa, secondo me, ponendo sotto la tutela dello Stato i liberi sindacati operai.

In 50 anni di sindacato libero e di socialismo democratico noi siamo riusciti a destare nei lavoratori il senso della dignità, lo spirito di iniziativa, l'orgoglio del loro lavoro.

Dalla nostra organizzazione sono usciti gli uomini che hanno debellato la malaria e la pellagra e hanno portato la vita e la fecondità in terre, che da tempo erano abbandonate alla desolazione ed alla morte. Da noi sono usciti i contadini, gli operai, i minatori, che in tutte le parti del mondo hanno tenuto alto il nome del lavoro italiano. Da noi è uscita quella generazione, che, pur intimamente repubblicana e rivoluzionaria, ha dato il proprio sangue, contribuendo eroicamente alla difesa della Patria sul Piave e sul Grappa.

Voi vi avviate verso altra strada, verso la strada del sindacalismo governativo, verso la strada del riconoscimento giuridico.

Ed io mi auguro che non spegniate lo spirito di iniziativa e la coscienza della propria responsabilità nell'animo delle masse operaie e non creiate un altro esercito di funzionari. E rivolgo allo Stato democratico l'augurio di essere all'altezza di questa grave complessa funzione, che si accinge ad assumere, e, sovrattutto, di dimostrare, con una azione diuturna e consapevole, di voler fare dimenticare il primo infelice esperimento degli Uffici del lavoro, i quali, abbandonati a se stessi, sono oggi oggetto d'una concorrenza sleale, che ne diminuisce l'autorità e il prestigio, all'interno ed all'estero, del nostro Paese. (Applausi a sinistra).

Presidente Terracini. Onorevole Mazzei, mantiene il suo emendamento?

Mazzei. Lo mantengo.

Presidente Terracini. È stato ora presentato il seguente emendamento concordato dagli onorevoli Benvenuti, Di Vittorio, Taviani, Canevari, Bitossi, Mortati, Moro, Laconi, Mariani Francesco, Arata, Carboni, Veroni:

«Dopo il secondo comma dell'articolo 35 aggiungere:

«È condizione per la registrazione che essi sanciscano nei loro statuti un ordinamento interno democratico».

Onorevole Mortati, mantiene i due emendamenti?

Mortati. Accetto il testo concordato, che riconosce la sostanza dei miei emendamenti.

Presidente Terracini. Onorevole Benvenuti, mantiene i due emendamenti?

Benvenuti. Accetto il testo concordato e li ritiro.

Presidente Terracini. Onorevole Storchi, mantiene l'emendamento?

Storchi. Non insisto.

Presidente Terracini. Passiamo alla votazione del testo e degli emendamenti.

Il primo comma dell'articolo 35 è conservato in tutti gli emendamenti sostitutivi presentati:

«L'organizzazione sindacale è libera».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Segue il secondo comma:

«Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso uffici locali e centrali, secondo le norme di legge».

Questa disposizione non ha riscontro nel l'emendamento dell'onorevole Colitto: è implicita quindi la sua soppressione.

Colitto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Colitto. Non insisto nell'emendamento, dopo la presentazione di quello concordato.

Presidente Terracini. Nell'emendamento dell'onorevole Cortese è espresso, in forma positiva, lo stesso concetto contenuto nel comma in esame; così pure nell'emendamento Gabrieli, fatto proprio dall'onorevole Fabbri.

Pongo quindi in votazione il secondo comma dell'articolo nel testo della Commissione:

«Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso uffici locali e centrali, secondo le norme di legge».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo dopo il secondo, concordato dagli onorevoli Benvenuti, Di Vittorio, Taviani, Canevari, Bitossi, Mortati, Moro, Laconi, Mariani Francesco, Arata, Carboni, Veroni:

«È condizione per la registrazione che essi sanciscano nei loro statuti un ordinamento interno democratico».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma: «I sindacati hanno personalità giuridica».

Di Vittorio. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Di Vittorio. È stato concordato fra deputati di vari gruppi di fondere il terzo e quarto comma di questo articolo con una «e» di congiunzione per migliorarne la stesura letteraria.

Presidente Terracini. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il terzo comma risulta pertanto così formulato:

«I sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».

Debbo porre prima in votazione il secondo comma dell'emendamento Gabrieli, fatto proprio dall'onorevole Fabbri:

«I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Le modalità per la stipulazione e i limiti di efficacia dei contratti collettivi sono stabilite dalla legge».

Fabbri. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Fabbri. Voterò la formulazione Gabrieli e voterò contro il testo della Commissione principalmente per queste due ragioni: la prima è che la formula Gabrieli parla genericamente di contratti collettivi, non soltanto di contratto collettivo di lavoro. E mi pare una esigenza della vita moderna che il contratto collettivo non abbia per oggetto esclusivamente il contratto di lavoro. Oramai le organizzazioni sindacali nel mercato del lavoro e nel campo della produzione hanno anche un oggetto più vasto. Vi sono i contratti di partecipazione agricola, di mezzadria, ed anche intese economiche fra categorie varie, sicché il contratto collettivo di lavoro non è che la fattispecie più importante di un genere più vasto. Mi pare quindi che la formulazione dell'onorevole Gabrieli sia meno limitativa di quella della Commissione e pertanto, a mio sommesso giudizio, senza dubbio preferibile.

Voterò poi, ed è la seconda ragione, la parte dell'emendamento Gabrieli in cui viene fatto un rinvio alla legge relativamente alle modalità per la stipulazione e i limiti di efficacia dei contratti collettivi, perché il testo presentato dalla Commissione mi pare straordinariamente equivoco, e mi pare anche che si risolva in una implicita contraddizione, se non addirittura in un bisticcio di parole.

In sostanza, questi sindacati a cui si riconoscono in teoria personalità giuridica e capacità per la stipulazione di contratti collettivi, perdono poi in concreto la loro autonomia ad un certo punto, quando si dice che devono essere rappresentati unitariamente, in proporzione degli iscritti. I vari sindacati, in sostanza, devono ridursi all'unità attraverso la rappresentanza delegata in modo proporzionale dagli iscritti nei vari sindacati e allora mi pare che il concetto di personalità giuridica vada completamente in congedo, nel momento preliminare alla stipulazione del contratto, e mi pare soprattutto che, se i limiti di estensione territoriale del contratto collettivo non sono indicati, un determinato sindacato, che può essere in una determinata regione anche prevalentissimo e avere una efficacia preponderante rispetto ad altri come maggioranza di iscritti, si troverà ad essere succube di una diversa rappresentanza proporzionale unitaria che sia stata eventualmente determinata dal centro con un preteso contratto nazionale o con un contratto valido per una minor estensione di territorio, ma pur sempre determinata da un insieme di altre Regioni.

Sono questi problemi di un'importanza così eminente e concernono tutto l'ordinamento sindacale e la questione importantissima della pluralità dei sindacati o del sindacato unico di categoria; che non mi pare che in questo momento l'Assemblea sia matura per aderire ad una formula così straordinariamente equivoca e inconcludente quale quella proposta dalla Commissione; si tratta di una formula che, secondo il solito, rappresenta un compromesso fra il concetto del sindacato unico e il concetto della pluralità dei sindacati.

Se noi non diciamo quali sono i limiti di validità territoriale del contratto collettivo concluso da questi sindacati che si dichiarano liberi, ed eventualmente molteplici, se noi non diciamo che un sindacato che raggiunga un certo numero di iscritti ha diritto di concludere un accordo collettivo senza rivolgersi ad altri sindacati di quella categoria che esistano in quella località o in altre di estensione territoriale più o meno vasta, noi disconosciamo completamente sia il principio della associazione sindacale libera, sia il concetto, a mio credere, della personalità giuridica e della capacità contrattuale del singolo sindacato. La formula dell'onorevole Gabrieli, la quale dice: «Le modalità per la stipulazione e i limiti di efficacia dei contratti collettivi sono stabilite dalla legge», supera la contraddizione che mi sono permesso di esporre e lascia completamente impregiudicato il problema sostanziale in materia che ha avuto, secondo me, una soluzione del tutto arbitraria e che non risponde ad esigenze di libertà e di libera associazione sindacale.

Dominedò. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Dominedò. L'emendamento fatto proprio dall'onorevole Fabbri contiene una parte nei confronti della quale nulla c'è da eccepire, là dove dice che la materia normativa dell'associazione sindacale può eccedere gli scopi del contratto collettivo di lavoro strettamente detto, essendo riferibile anche agli accordi economici. Nessuna difficoltà sotto questo aspetto; ma ritengo che, tenendo presente che la norma centrale è il contratto collettivo di lavoro, resta perfettamente aperta anche la via ad ulteriori ipotesi di accordi di categoria; qual è ad esempio l'accordo economico.

Per quanto riguarda invece la seconda parte dell'emendamento, che è di fondamentale importanza, mi si permetta di rispondere che è bene affermare la libertà sottostante di tutte le associazioni sindacali registrate e quindi con personalità giuridica, libertà di dettare norme di categoria nei confronti dei propri rappresentati...

Fabbri. Se un sindacato è veramente libero e ha piena capacità di stipulare un contratto collettivo di lavoro, ma si stabilisce che questo contratto è vincolante per tutti gli appartenenti alla categoria, quando si ha pluralità di sindacati o nella stessa regione, o in un'altra regione, come si può parlare di rappresentanza unitaria in proporzione degli iscritti? Questo concetto di proporzionalità è evidentemente riferito alla pluralità dei sindacati che debbono essere ridotti forzatamente ad unità attraverso questa rappresentanza unitaria! (Commenti).

Dominedò. Onorevole Fabbri, io la ho ascoltata con molta attenzione, per poterle rispondere giustamente. Se Ella avesse avuto la compiacenza di attendere, forse dalle mie successive parole avrebbe potuto ricevere una risposta.

Dicevo che resta ferma nello spirito della norma la possibilità che la libera associazione sindacale possa dettare norme nei confronti dei propri iscritti. Ma, quando sorge il problema di dettare norme di categoria anche agli appartenenti non iscritti, è evidente che si debba allora risolvere, al di sopra del problema della libertà sindacale, quello della formazione di un organo normativo, che potrebbe essere o il sindacato considerato come maggioritario (con l'eventualità di ricadere in formulazioni analoghe a quella della legge 3 aprile 1926), ovvero un organismo riconosciuto dalla legge, idoneo a costituire la rappresentanza di tutte le libere e sottostanti associazioni registrate, ma ad un tempo posto in condizioni — proprio attraverso la rappresentanza unitaria — di formare quello che in sostanza può essere il sindacato di secondo grado, il sindacato giuridico di diritto pubblico (Commenti a sinistra), e che il progetto si limita a configurare attraverso i sindacati rappresentati unitariamente. Questa è infatti l'espressione del testo cui anche io ho aderito solamente per non insistere su differenziazioni di formula.

In questo secondo caso resta ben fermo il concetto, in base al quale si deve configurare un organismo idoneo a dettare norme nei confronti degli appartenenti anche se non iscritti e capace domani di risolvere pacificamente i conflitti del lavoro. È pertanto nel divario tra norme agli iscritti e norme agli appartenenti che sta la soluzione del grande problema della libertà sindacale, che noi crediamo di affermare, risalendo allo spirito della norma, attraverso il principio della libertà nell'unità o della pluralità nell'unità. Per questo voteremo a favore del testo. (Approvazioni al centro).

Colitto. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Colitto. Voterò a favore del testo della Commissione per due ragioni. La rappresentanza giuridica dei sindacati non ha a che vedere con la rappresentanza unitaria, di cui si parla nel testo. La rappresentanza giuridica del sindacato è una cosa distinta e separata dalla rappresentanza ai fini della stipulazione dei contratti collettivi di lavoro. Si vedrà dopo come si arriverà alla determinazione di questa rappresentanza unitaria; ma è evidente che questa rappresentanza unitaria resta separata e distinta dalla rappresentanza giuridica di ogni sindacato. La seconda ragione è questa. Noi siamo in materia di lavoro. È evidente, quindi, che l'articolo 35 non poteva occuparsi che di contratti collettivi di lavoro. Gli accordi collettivi economici investono un'altra materia, molto grave e lata e delicata. L'articolo 35 restando nel campo del lavoro, non poteva che disciplinare i contratti collettivi di lavoro.

Mazzei. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Mazzei. Vorrei pregarla di prendere in considerazione il mio emendamento, che era sostitutivo del secondo, terzo e quarto comma. Poiché non è stato messo in votazione, potrebbe ora utilmente essere inserito come sostitutivo dell'ultimo comma, formulandolo però così: «La legge determina le condizioni necessarie perché i contratti collettivi di lavoro abbiano efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali i contratti stessi si riferiscono». Se l'onorevole Presidente consente, potrebbe essere messo in votazione in questi termini.

Presidente Terracini. Onorevole Mazzei, qualora non fosse approvata la formulazione, che adesso chiamerò Fabbri, che è più ampia della sua appunto perché non si riferisce soltanto ai contratti collettivi di lavoro, ma ai contratti collettivi in genere, porrò in votazione la sua.

Di Vittorio. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Di Vittorio. Dichiaro, a nome del nostro gruppo, che voteremo esclusivamente il testo dell'articolo approvato dalla Commissione. Respingiamo, quindi, non soltanto l'emendamento in discussione, ma tutti gli altri emendamenti. Noi crediamo che il testo della Commissione, per quanto non si possa dire che sia letterariamente perfetto, risolva alcune questioni di principio che possono largamente soddisfare l'Assemblea.

In primo luogo, risolve il principio della libertà sindacale, il quale è collegato alla possibilità della molteplicità dei sindacati. Non è ammissibile, in regime di libertà sindacale, istituire un sindacato unico che sia obbligatorio per tutti i lavoratori. Il sindacato obbligatorio è, per sua natura, un sindacato burocratico, un sindacato di tipo fascista. Infatti, in Europa i sindacati obbligatori sono stati istituiti soltanto nei Paesi fascisti ed in quelli che hanno voluto in qualche modo imitare il fascismo. In nessun Paese democratico si è mai parlato di un sindacato unico obbligatorio, né vi è una corrente democratica qualsiasi che sostenga il sindacato obbligatorio. Del resto, è ovvio che l'obbligatorietà è il contrario della libertà. Il lavoratore deve essere completamente libero, il che non vuol dire che si debba vulnerare il principio dell'unità sindacale; ma l'unità è cosa seria, profonda, efficiente soltanto nella misura che è volontaria, che è prodotto della libera determinazione dei lavoratori. Perciò, l'ammissione della molteplicità dei sindacati non è affatto in contrasto all'unità. Oggi in Italia vi è, infatti, la libertà sindacale: chiunque ha il diritto di costituire un sindacato, ma tutti gli italiani sanno che esiste l'unità sindacale volontariamente voluta dai lavoratori delle varie correnti e di nessuna corrente. I piccoli tentativi di costituzione di sindacati scissionisti, fino ad oggi, in Italia, non hanno nessun valore e nessun rilievo, in nessuna provincia italiana. Ma io vorrei dire qualcosa che possa convincere i dubbi che ha avuto l'onorevole Tega. Io dichiaro che se il riconoscimento della personalità giuridica ai sindacati dovesse implicare, in qualche modo, che il sindacato divenga una organizzazione di carattere governativo, e quindi burocratico, io e tutti i miei compagni saremmo recisamente contrari al riconoscimento della personalità giuridica.

Presidente Terracini. Tenga presente, onorevole Di Vittorio, che i primi due commi sono già stati approvati.

Di Vittorio. Desidero soltanto dare una spiegazione: dicevo che il comma che abbiamo già votato esclude qualsiasi ingerenza dello Stato nei sindacati. Perciò il sindacato, così come è definito dall'articolo del progetto, è libero, autonomo, indipendente, e la personalità giuridica del sindacato serve soltanto per conferire al sindacato stesso la possibilità di stipulare dei contratti collettivi di lavoro, che siano obbligatori per tutti gli appartenenti alla categoria a cui i contratti si riferiscono; e non può essere imposto al sindacato altro obbligo che quello della pura e semplice iscrizione. Per queste ragioni noi votiamo l'articolo 35 così come è stato formulato dalla Commissione e votiamo contro tutti gli altri emendamenti.

Einaudi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Einaudi. Dichiaro che ho votato in favore soltanto del primo comma e ho votato contro gli altri, e seguiterò a votare contro gli altri per le medesime considerazioni che hanno mosso l'onorevole Tega, alle quali mi associo completamente. Io credo che con questi altri commi i liberi sindacati operai rinunciano al loro diritto di primogenitura ed a quanto ha fatto in passato la loro grandezza ed il loro contributo alla elevazione delle classi operaie nell'economia italiana.

Presidente Terracini. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo fatto proprio dall'onorevole Fabbri:

«I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Le modalità per la stipulazione ed i limiti di efficacia dei contratti collettivi sono stabiliti dalla legge».

(Non è approvato).

Pongo in votazione la formulazione proposta dall'onorevole Mazzei:

«La legge determina le condizioni necessarie perché i contratti collettivi di lavoro abbiano efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali i contratti stessi si riferiscono».

(Non è approvata).

Pongo ora in votazione il terzo comma proposto dalla Commissione:

«I sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono, rappresentati unitariamente, in proporzione ai loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro, con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce».

(È approvato).

Infine vi è un emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Cortese così formulato:

«L'iscrizione in un sindacato non è condizione per l'esercizio dei diritti del lavoratore».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvato).

Il testo dell'articolo 35 risulta, pertanto, nel suo complesso, così approvato:

«L'organizzazione sindacale è libera.

«Non può essere imposto ai sindacati altro obbligo che la registrazione presso gli uffici locali e centrali, secondo le norme di legge.

«È condizione per la registrazione che essi sanciscano nei loro statuti un ordinamento a carattere democratico.

«I sindacati registrati hanno personalità giuridica e possono, rappresentati unitariamente, in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali i contratti si riferiscono».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti