Evoluzione dell'Articolo

Il 15 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Il diritto di organizzazione sindacale č garantito.

Č assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero.

La legge ne regola la modalitą di esercizio unicamente per quanto attiene:

a) alla procedura di proclamazione;

b) all'esperimento preventivo di tentativi di conciliazione;

c) al mantenimento dei servizi assolutamente essenziali alla vita collettiva.

Il diritto al riposo č garantito».

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Il 24 ottobre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione decide di non inserire nella Costituzione alcun articolo relativamente al diritto di sciopero, e approva il seguente ordine del giorno:

«La terza Sottocommissione, ritenuto urgente ed indispensabile che una legge riconosca il diritto di sciopero dei lavoratori, abrogando i divieti fascisti in materia, non ritiene necessario che la materia sia regolata dalla Carta costituzionale».

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Il 14 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo sostitutivo delle precedenti deliberazioni delle Sottocommissioni:

«Č assicurato a tutti i lavoratori il diritto di sciopero».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 36.

Tutti i lavoratori hanno diritto di sciopero.

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Il 12 maggio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo nella sua forma definitiva:

«Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 40.

Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano.

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A cura di Fabrizio Calzaretti