Evoluzione dell'Articolo

Il 1 ottobre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, nella seduta pomeridiana approva il seguente testo:

«Le imprese economiche possono essere private, cooperativistiche, collettive.

L'iniziativa privata è libera. L'impresa privata non può esser in contrasto con l'utilità sociale in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

L'impresa cooperativa deve rispondere alla funzione della mutualità ed è sottoposta alla vigilanza stabilita per legge. Lo Stato ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei».

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Il 16 ottobre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«L'attività economica, privata e pubblica, deve tendere a provvedere i cittadini dei beni necessari al loro benessere e la società di quelli utili al bene comune. A tale scopo l'attività privata è armonizzata a fini sociali da forme diverse di controllo periferico e centrale determinate dalla legge ».

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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta pomeridiana del 1 ottobre 1946:

Art. 11.

Impresa.

«Le imprese economiche possono essere private, cooperativistiche, collettive.

L'iniziativa privata è libera. L'impresa privata non può essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

L'impresa cooperativa deve rispondere alla funzione della mutualità ed è sottoposta alla vigilanza stabilita per legge. Lo Stato ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei.

Allo scopo del bene comune, quando l'impresa per riferirsi a servizi pubblici essenziali, o a situazioni di privilegio o di monopolio, o a fonti di energia, assume carattere di preminente interesse generale, la legge può autorizzare l'espropriazione mediante indennizzo, devolvendone proprietà ed esercizio, diretto o indiretto, allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunità di lavoratori e di utenti».

Il seguente articolo conferma senza variazioni il testo approvato nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1946:

Art. 14.

Controllo sociale dell'attività economica.

«L'attività economica privata e pubblica deve tendere a provvedere i cittadini dei beni necessari al benessere e la società di quelli utili al bene comune.

A tale scopo l'attività privata è armonizzata a fini sociali da forme diverse di controllo periferico e centrale determinate dalla legge».

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Testi definitivi del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 37.

Ogni attività economica privata o pubblica deve tendere a provvedere i mezzi necessari ai bisogni individuali ed al benessere collettivo.

La legge determina le norme ed i controlli necessari perché le attività economiche possano essere armonizzate e coordinate a fini sociali.

Art. 39.

L'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

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Il 13 maggio 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«L'iniziativa economica privata è libera.

«Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

«La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica, privata e pubblica, possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 41.

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

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A cura di Fabrizio Calzaretti