[Il 2 ottobre 1946, nella seduta antimeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'intrapresa economica.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 42 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Ghidini, premesso che la discussione verterà oggi sul problema dell'indennizzo, rileva che, come già ebbe a precisare altra volta, questo problema non va posto nei riguardi dell'impresa, per la quale, trattandosi di un processo produttivo, non si può prevedere un caso di abbandono. È anche molto difficile non solo a verificarsi, ma specialmente ad accertarsi, il caso di una impresa acquistata con mezzi illeciti. Il problema invece si pone nei confronti della proprietà, per la quale, però, dovrà considerarsi il caso — e qui si potrà arrivare ad una precisazione — in cui l'indennizzo non sia assolutamente dovuto.

Taviani conferma quanto ha detto in proposito nella seduta di ieri. Concorda col Presidente che la questione dell'indennizzo deve porsi soltanto in sede di proprietà statica. Rileva a questo proposito che l'esproprio può eseguirsi soltanto nei confronti di una proprietà e non di una iniziativa; si espropria, cioè, un bene.

[...]

Colitto esprime l'avviso che, ove si proceda ad espropriazione di beni, quale ne sia la natura, occorre dare un equo indennizzo.

Ritiene che all'indennizzo occorra far cenno sia nell'articolo che si occupa della proprietà, sia nell'articolo che si occupa dell'impresa, giacché, parlandosi anche in tale secondo articolo di beni singoli e di complessi produttivi, potrebbe sorgere il dubbio, ove non si parlasse anche in esso di indennizzo, che potrebbe senza indennizzo aver luogo quella devoluzione di beni, di cui si parla in detto secondo articolo.

[...]

Marinaro. [...] propone che rimanga fermo l'articolo sulla proprietà così come è stato votato, e che, per quanto riguarda la socializzazione dell'impresa, sia esplicitamente prevista la corresponsione di un equo indennizzo, anche sotto il profilo dell'avviamento commerciale ed industriale dell'impresa stessa.

Il Presidente Ghidini ritiene che l'indennizzo per quanto riguarda l'impresa si possa sempre aggiungere.

[...]

Fanfani lasciando impregiudicato per il momento il problema della corresponsione dell'indennizzo in tutti i casi o soltanto in casi determinati, ritiene che, dato che si è parlato di indennizzo nell'articolo relativo alla proprietà, non si possa non parlarne anche in quello relativo all'impresa; tanto più che il quarto comma dell'articolo sull'impresa, a suo modo di vedere, presenta qualche imperfezione. Sembrerebbe infatti da questo articolo che la legge devolva allo Stato solo l'esercizio. E la proprietà a chi resta? Così come è formulato l'articolo, la proprietà resterebbe all'originale detentore; però se l'impresa venisse messa sotto tutela ed un ente pubblico la esercitasse a suo arbitrio, si avrebbe il curioso effetto che il rischio dell'errore commesso dall'ente ricadrebbe sul proprietario.

Così stando le cose, c'è da domandarsi se l'articolo precedente sulla proprietà non debba essere coordinato con questo, in quanto si sta disciplinando lo stesso oggetto in due articoli diversi, perché nell'articolo precedente, terzo comma, si era parlato di complessi produttivi. Dato che precedentemente era stato formulato l'articolo sulle imprese, proprio in vista di un coordinamento, è opportuno che in sede di revisione di questo articolo si tenga presente che forse dovrà dirsi che la legge deve o può espropriare mediante indennizzo, devolvendo la proprietà e l'esercizio, o fare un'altra precisazione in proposito circa la proprietà e l'esercizio.

Ad ogni modo, forse l'articolo è un po' troppo sintetico per poter comprendere tutti i casi che l'esperienza e la pratica dell'ultimo decennio ha profilati. Evidentemente, nell'esercizio diretto e indiretto, vi è un'allusione molto imperfetta al sistema delle società miste. Ritiene quindi che, nell'ipotesi che in una forma o nell'altra, migliorando l'articolo e studiando meglio il comma, si arrivi ad includere l'espressione«mediante indennizzo», anche in tal caso riaffiori il problema posto dal Presidente per l'articolo precedente. Pensa che una prima conclusione della discussione porti uniformemente tutti a concludere che, nel caso che la proprietà sia legittimamente acquisita (cioè secondo le norme di legge), l'indennizzo debba essere pagato. Sorge allora l'altra ipotesi della proprietà detenuta contro la legge.

[...]

Marinaro desidererebbe che l'onorevole Taviani precisasse il suo pensiero, perché ieri ha avuto l'impressione che egli non fosse, in linea di principio, contrario all'indennizzo anche per quanto riguarda le imprese. Se ben ricorda, l'onorevole Taviani aveva sostenuto che siccome l'indennizzo è stato previsto in tema di proprietà, e poiché si tratta, più che altro, di espropriare sostanzialmente la proprietà, è superfluo parlare anche in questa sede di indennizzo; al che egli aveva osservato che il fatto di non parlare in questa sede di indennizzo potrebbe creare un equivoco, nel senso che l'interprete della legge potrebbe ritenere che, siccome in tema di proprietà è stato previsto l'indennizzo ed in tema di imprese no, si sia voluto di proposito escluderlo per l'impresa. Di guisa che riteneva che non parlarne in questa sede significasse aggravare la situazione e soprattutto creare un pericoloso equivoco. Ma se tutti sono d'accordo sulla sostanza, sul principio cioè che l'indennizzo sia dovuto, non comprende perché non si debba stabilire esplicitamente che l'espropriazione delle imprese può aver luogo soltanto contro indennizzo.

Taviani precisa che era contrario a parlare dell'indennizzo nell'articolo sulle imprese, in quanto in esso non si parla di espropriazione, mentre è favorevole a parlarne nell'articolo sulla proprietà, dove si parla di espropriazione. Se con l'aggiunta proposta dall'onorevole Fanfani, di cui comprende l'importanza ed il valore, si parla di espropriazione anche in questa sede, allora si dichiara d'accordo sulla parola «indennizzo», che va aggiunga ogni volta che si parla di espropriazione.

[...]

Colitto afferma che non gli sembra il caso di formulare un articolo apposito per l'indennizzo (la Costituente ridurrà al minimo questi articoli e certamente non accoglierà un articolo specifico per l'indennizzo) e pertanto ritiene che sia opportuno inserire detto concetto nell'articolo, in cui si parla delle imprese ed in quello che parla della proprietà, con la semplice aggiunta: «salvo indennizzo», o «contro indennizzo».

Il Presidente Ghidini dato che vi è una corrente che vuole la formula con l'indennizzo puramente e semplicemente, riservando alla legislazione ordinaria di determinare i criteri in base ai quali si dovrà indennizzare il bene espropriato, e che ve ne è un'altra, la quale, pur ritenendo che come regola si debba lasciare alla legislazione ordinaria di determinare i criteri in base ai quali si darà l'indennizzo, pensa che si debbano contemplare anche le eccezioni che dovranno essere genericamente o rigorosamente enunciate, pone ai voti i due progetti: il primo riguardante la formulazione generica e il secondo la formulazione completa con l'eccezione.

(Votano favorevolmente la prima formula gli onorevoli Taviani, Dominedò, Federici Maria, Rapelli, Marinaro, Colitto; votano per la seconda formula gli onorevoli Ghidini, Corbi, Assennato, Noce Teresa, Canevari. Astenuto l'onorevole Fanfani).

(È approvata la prima formula proposta).

Fanfani dichiara di essersi astenuto ritenendo che la formula «contro indennizzo» possa essere suscettibile vantaggiosamente di qualificazioni.

Propone poi che nel quarto comma dell'articolo sull'impresa, ieri approvato, dopo le parole «la legge» vengano inserite le altre «può espropriarla mediante indennizzo devolvendone la proprietà e l'esercizio allo Stato».

Dominedò fa presente che effettivamente si tratta di devolvere la titolarità della impresa; d'altra parte, in corrispondenza con la relazione Pesenti, si parlava di esercizio diretto o indiretto, intendendosi con questa espressione di comprendere tutte le ipotesi intermedie, evitandone una ulteriore specificazione.

Si chiede se, con la formula del puro e semplice esproprio di ciò che è di pertinenza altrui, resti esclusa l'ipotesi già preveduta nell'articolo sulla proprietà, vale a dire della requisizione per riserva o per titolo originario. Ecco perché si era usata la formula generale del «devolvere».

Fanfani pensa che la formula «esercizio diretto o indiretto» non dica molto o dica troppo e che comunque non sia felice. Ad ogni modo non insiste per la soppressione di queste parole.

Il Presidente Ghidini pone in votazione la proposta di modificare come segue la seconda parte del quarto comma dell'articolo sull'impresa, già approvato:

«...la legge può autorizzare l'espropriazione mediante indennizzo, devolvendone proprietà ed esercizio, diretto o indiretto allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunità di lavoratori e di utenti».

(È approvata).

[Dopo la lettura da parte del Presidente dell'articolo relativo alla proprietà fondiaria (vedi commento all'articolo 44) la discussione torna sui temi del presente articolo.]

Colitto fa presente che nella seduta precedente egli fece una proposta relativamente all'articolo sulla proprietà: propose, cioè che dove si parla di comunità «di lavoratori», si aggiungesse anche comunità «di datori di lavoro».

Fanfani osserva che quando si parla della comunità di datori di lavoro, si arriva a parlare del Sindacato industriale obbligatorio.

Colitto dichiara che egli non comprende ancora che cosa si intenda per «comunità», perché per lui non esistono che enti legalmente riconosciuti; ma poiché si è approvato che nell'articolo si debba parlare di «comunità», egli ritiene che a fianco delle comunità di lavoratori si possano porre le comunità di datori di lavoro. Non comprende come la devoluzione o attribuzione di beni si debba effettuare soltanto a favore delle prime e non anche a favore delle seconde. Propone, pertanto, di modificare l'articolo con una precisazione al riguardo.

Fanfani si dichiara d'accordo con quello che ha detto ieri in proposito l'onorevole Corbi e osserva che la proposta dell'onorevole Colitto snatura completamente il terzo comma e verrebbe a porre un altro problema. Cioè, l'onorevole Colitto domanda indirettamente se, ai fini della utilità collettiva e del coordinamento dell'attività economica, non sia da profilarsi la possibilità che si riserbi ad un determinato gruppo di imprenditori o di proprietari lo sfruttamento.

Sostiene in proposito che la preoccupazione della Sottocommissione su questo comma non era quella di studiare i problemi della razionalizzazione della vita economica attraverso la concentrazione industriale, ma di impedire che gli interessi dei singoli imprenditori prendessero il sopravvento sul criterio di produttività. Ad evitare questo, era stato detto che la sostituzione coattiva di una impresa privata o della libera iniziativa dei singoli produttori privati con la proprietà e la gestione da parte di enti pubblici o di comunità di lavoratori o di utenti, può portare ad un rispetto maggiore di quelle esigenze nel coordinamento dell'attività economica, di quanto si otterrebbe con le forme attualmente invalse.

Quindi, dati i fini che l'articolo si propone, è necessario separatamente richiamare l'attenzione di tutti sulla convenienza di studiare anche il problema del coordinamento attraverso il fenomeno della concentrazione industriale, cioè dei sindacati industriali obbligatori. Il problema esiste e potrebbe domani presentarsi la necessità di fare qualche cosa del genere in questo campo. Invita pertanto l'onorevole Colitto ad affrontare il problema cercando di esaurirlo in un senso o nell'altro.

Assennato ritiene che il problema sia stato già risoluto con la formulazione approvata, la quale esclude l'oggetto della richiesta dell'onorevole Colitto. D'altra parte si associa al parere espresso già ieri dall'onorevole Corbi.

Colitto insiste per il completamento dell'articolo ed esprime la sua meraviglia per quello che da altri colleghi si è affermato, quasi che i datori di lavoro debbano essere posti al di fuori dell'attività produttiva della Nazione.

Fanfani non sa se l'onorevole Colitto, con le ultime parole, si riferisse alla sua interpretazione, ma in tale ipotesi sente il dovere di chiarire che non intendeva minimamente mettere al di fuori della comunità nazionale i datori di lavoro, ma affermare che in tutta la formulazione dell'articolo sulla proprietà era stato seguito il principio che l'interesse privato non controllato possa, in determinati momenti, agire anche in senso antisociale.

Si tratta di evitare che gli individui, abbandonati a se stessi, mentre sono fino ad un certo punto artefici del bene sociale, oltrepassandolo, possano diventare danneggiatori dello stesso; ed è in questa ipotesi che si devono chiamare a raccolta le forze sociali perché si sostituiscano all'iniziativa privata, e, al momento in cui vi siano inconvenienti, cerchino di ripararvi, sostituendo all'iniziativa di singoli imprenditori privati o a quella del gruppo di imprenditori privati, l'iniziativa pubblica.

Colitto rileva che artefici del bene sociale sono anche i datori di lavoro, e, poiché nell'articolo si dice che la legge attribuisce i beni ed i complessi produttivi a comunità di lavoratori e di utenti, egli insiste perché nell'articolo si parli anche di «comunità di datori di lavoro».

Fanfani ritiene che nel terzo comma nulla si possa inserire senza snaturarlo. L'onorevole Colitto può quindi fare un articolo aggiuntivo.

Colitto afferma che la proposta è stata da lui fatta. Spetta ora ai Commissari di dire sì o no.

Il Presidente Ghidini mette ai voti la proposta dell'onorevole Colitto di aggiungere all'articolo sulla proprietà, già approvato, le parole:

«comunità di datori di lavoro».

Taviani dichiara di votare contro tale proposta, perché non trova che essa abbia sede nell'attuale norma, nel mentre potrà essere esaminato e approfondito nella dovuta sede il tema dei sindacati industriali insieme con gli altri problemi connessi.

(La proposta non è approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti