[Il 13 maggio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo terzo della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti economici».]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Abbiamo esaurito l'esame dell'articolo 39, del progetto che è stato fuso con l'articolo 37, per cui passiamo senz'altro all'esame dell'articolo 40:

«Per coordinare le attività economiche la legge riserva originariamente o trasferisce con espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato, agli enti pubblici od a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed hanno carattere di preminente interesse generale».

A questo articolo sono stati presentati alcuni emendamenti. Il primo è quello dell'onorevole Colitto:

«Sostituirlo col seguente:

«Per soddisfare esigenze preminenti di servizi pubblici od utilizzare fonti di energia o rimuovere monopoli privati, non confacenti all'interesse generale, lo Stato e gli enti pubblici possono, in base a disposizioni di legge, assumere direttamente o indirettamente determinate imprese o categorie di imprese con trasferimenti di beni e complessi di beni, salvi gli espropri e gli indennizzi da stabilire con legge».

Esso è stato già svolto. L'onorevole Marina ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituirlo col seguente:

«Lo Stato facilita colle sue leggi ogni attività economica e, occorrendo, ne coordina lo svolgimento».

Poiché l'onorevole Marina non è presente si intende che abbia rinunziato a svolgerlo.

Gli onorevoli Targetti, Carmagnola, Mariani, Merlin Angelina, hanno presentato il seguente emendamento.

«Sostituirlo col seguente:

«La legge riserva originariamente o trasferisce con espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato, agli enti pubblici od a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali, o a fonti di energia, o a situazioni di monopolio, o che hanno carattere d'interesse generale».

Dato che nessuno dei presentatori è presente, si intende che essi abbiano rinunziato a svolgerlo.

Gli onorevoli Mazzei e La Malfa hanno presentato il seguente emendamento:

«Sopprimere le parole: «Per coordinare le attività economiche».

Poiché nessuno dei presentatori è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Gli onorevoli Dominedò e Benvenuti hanno presentato il seguente emendamento già svolto:

«Dopo le parole: Per coordinare le attività economiche, aggiungere: allo scopo del bene comune».

«Alle parole: riserva e trasferisce, sostituire: può riservare e trasferire».

L'onorevole Cortese ha presentato il seguente emendamento, già svolto:

«Sostituire alle parole: Per coordinare le attività economiche la legge riserva originariamente o trasferisce, le altre: Per tutelare gli interessi della collettività e del consumatore la legge può riservare originariamente o trasferire».

Gli onorevoli Bosco Lucarelli, Benvenuti e Cappi hanno presentato il seguente emendamento:

«Alle parole: riserva originariamente o trasferisce, sostituire le altre: può riservare originariamente o trasferire».

L'onorevole Bosco Lucarelli ha facoltà di svolgerlo.

Bosco Lucarelli. L'economia liberista oramai ha completato il suo ciclo storico. Il popolo italiano, attraverso il suo genio giuridico, le sue grandi generazioni mercantili, e sopratutto attraverso il suo senso di giustizia, troverà le forme nuove nelle quali i vari fattori della produzione si armonizzeranno fra loro, dando al lavoro la necessaria parte che esso merita. Per questa ragione noi non troviamo nessuna difficoltà che, per alcune aziende, nelle quali vi sono le condizioni stabilite dall'articolo 40 — che riguarda gli interessi generali e prevalenti della comunità — si possa avere una gestione diretta da parte dello Stato o di un Ente dallo Stato delegato. Ritengo però che questa affermazione non debba avere un carattere così rigido da esprimersi in un senso assolutamente indicativo ed obbligatorio, perché in questo momento di grave crisi economica dovrebbero molte imprese, che versano in stato fallimentare, bussare alla porta della Stato, per vedersi asservite e si riverserebbero le loro passività sullo Stato medesimo.

Noi chiederemo (e questo è la ragione specifica del nostro emendamento) che all'affermazione ed al precetto, si sostituisca potenzialità e potere, ed ecco perché noi proponiamo che alle parole: «riserva originariamente o trasferisce», si debbano sostituire le altre: «può riservare originariamente o trasferire». Il concetto sostanzialmente resta lo stesso, ma in luogo del precetto, si afferma la facoltà. Pertanto mantengo il mio emendamento.

Presidente Terracini. Segue l'emendamento degli onorevoli Quintieri Quinto, Bonino, Condorelli:

«Sopprimere le parole: od a comunità di lavoratori e di utenti».

Poiché nessuno dei presentatori è presente, si intende che abbiano rinunziato a svolgerlo.

Corbino. Lo faccio mio.

Presidente Terracini. Intende svolgerlo?

Corbino. Sì. Nell'emendamento si propone la soppressione della frase: «od a comunità di lavoratori e di utenti», perché, secondo noi, espropriare dei privati per dare ad altri privati non dovrebbe corrispondere allo spirito della disposizione contenuta nell'articolo 40.

Presidente Terracini. Chiedo il parere della Commissione sugli emendamenti presentati.

Ghidini, Presidente della terza Sottocommissione. Il primo emendamento all'articolo 40 è quello sostitutivo dell'onorevole Colitto, del seguente tenore:

«Per sodisfare esigenze preminenti di servizi pubblici od utilizzare fonti di energia o rimuovere monopoli privati, non confacenti all'interesse generale, lo Stato e gli enti pubblici possono, in base a disposizioni di legge, assumere direttamente o indirettamente determinate imprese o categorie di imprese con trasferimenti di beni e complessi di beni, salvi gli espropri e gli indennizzi da stabilire con legge».

Sono tre i punti di divergenza fra il testo della Commissione e l'emendamento proposto dall'onorevole Colitto. La prima divergenza sta nel fatto che, a differenza del testo della Commissione nel quale si dice che queste imprese o categorie d'imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio dovranno avere carattere di preminente interesse generale, nell'emendamento vi si sostituisce la frase: «non confacenti all'interesse generale». Parve alla Commissione che una condizione come questa non fosse accoglibile, per due ragioni: 1°) perché l'interesse superiore della collettività può consigliare la socializzazione indipendentemente da qualsiasi altra particolare considerazione; 2°) per una ragione di carattere pratico, che cioè l'accertamento che una determinata impresa non è confacente all'interesse generale, richiede una indagine sempre difficile, talora impossibile. Una condizione come questa avrebbe avuto praticamente carattere proibitivo.

Altro punto interessante dell'emendamento è questo: «possono, in base a disposizioni di legge, assumere direttamente ecc.».

Avverto che questo potestativo si ripete in altri emendamenti: dell'onorevole Dominedò: «può riservare e trasferire», dell'onorevole Cortese: «la legge può riservare», dall'onorevole Bosco Lucarelli, testé illustrato: «può riservare».

Il testo invece dice: «La legge riserva... o trasferisce», né ci sembra doversi accogliere la modificazione proposta.

L'articolo 40 fa riferimento alla legge e quindi non è che tale riserva o trasferimento siano in ogni caso imposti. Saranno attuati quando il legislatore futuro lo riterrà conveniente e giusto nell'interesse superiore della Nazione.

L'ultima osservazione, sempre in merito all'emendamento dell'onorevole Colitto, riguarda il fatto che gli indennizzi dovrebbero essere «stabiliti per legge», mentre, a nostro parere, la legge dovrà stabilire soltanto i criteri in base ai quali si debba procedere alla determinazione degli indennizzi. Lo stabilire gli indennizzi sarà piuttosto compito o dell'autorità giudiziaria o dell'autorità amministrativa volta per volta.

Vengo all'onorevole Dominedò che ha proposto di aggiungere, dopo le parole: «Per coordinare le attività economiche», le altre: «allo scopo del bene comune».

A noi sembra superflua la dizione proposta e perciò la Commissione non l'accetta.

Vi è poi l'emendamento dell'onorevole Quintieri Quinto, fatto proprio dall'onorevole Corbino, tendente a sopprimere le parole: «od a comunità di lavoratori e di utenti».

Il progetto dice invece: «la legge riserva originariamente o trasferisce con espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato, agli enti pubblici od a comunità di lavoratori e di utenti».

L'emendamento non fa menzione delle comunità di lavoratori e di utenti le quali pertanto, non rientrando nel concetto di Stato e di Enti pubblici, sarebbero escluse dalla «riserva» e dal «trasferimento».

La Commissione invece è d'avviso che anche queste comunità possano fruire del provvedimento.

Qui si tratta di comunità, di associazioni, cioè, in sostanza, di qualche cosa che non è ancora un ente pubblico ed ha caratteri che lo possono anche per lo meno rendere simile agli enti pubblici. Certo è che gli interessi di una comunità sono interessi diversi da quelli di una singola persona privata.

Per queste ragioni il testo viene mantenuto dalla Commissione nella sua integrità.

Presidente Terracini. Chiedo agli onorevoli presentatori di emendamenti se intendono mantenerli.

Onorevole Colitto, lo mantiene?

Colitto. Io avevo proposto il mio emendamento, perché convinto che lo Stato possa sì assumere delle imprese, rimuovendo monopoli, ma nel caso che questi non siano confacenti all'interesse generale. L'onorevole Ghidini, però, mi ha indicato delle ragioni, per cui è possibile anche ritenere che le mie preoccupazioni non siano completamente fondate. È perciò che non insisto sull'emendamento.

Vorrei, però, rivolgere alla Commissione una preghiera, cioè quella di cancellare dall'articolo 40 l'aggettivo «preminente», che accompagna le parole «interesse generale».

La ragione di questa preghiera è la seguente. Noi abbiamo approvato l'articolo 38, nel quale si parla di «interesse generale». Ora in che l'interesse generale, di cui si parla nell'articolo 40, si differenzia dall'interesse generale, di cui si parla nell'articolo 38? In che consiste — meglio — la preminenza dell'interesse generale, di cui al primo articolo, in confronto all'interesse generale dell'articolo 38?

Potrebbero sorgere, a mio modesto avviso, degli equivoci di interpretazione, che penso sia opportuno sin da questo momento evitare.

Presidente Terracini. L'onorevole Ghidini ha facoltà di esprimere il pensiero della Commissione al riguardo.

Ghidini, Presidente della terza Sottocommissione. Non ho la possibilità di interpellare la Commissione sopra il mantenimento della parola: «preminente».

Per verità, l'articolo 38, come osserva l'onorevole Colitto, parla solo di «interesse generale». Se è per una ragione di armonia, la Commissione non dovrebbe avere nulla in contrario. Esprimo tuttavia un parere di carattere personale perché, ripeto, non ho potuto interpellare la Commissione.

Presidente Terracini. Comunque, l'opinione sia pure personale del Presidente della terza Sottocommissione ha il suo valore.

Onorevole Marina, mantiene il suo emendamento?

Marina. Lo ritiro.

Presidente Terracini. Non essendo presenti gli onorevoli Targetti, Carmagnola, Mariani, Merlin Angelina, l'emendamento da essi proposto si intende decaduto.

Parimenti decade l'emendamento proposto dagli onorevoli Mazzei e La Malfa.

Onorevole Dominedò, mantiene il suo emendamento?

Dominedò. Per quanto riguarda la prima parte del mio emendamento, essa si deve intendere sostituita da un nuovo emendamento presentato dagli onorevoli Taviani, Ermini ed altri, firmato anche da me, in cui si fa capo al concetto esplicito «ai fini della utilità generale». Per quanto riguarda la seconda parte, la conservo.

Presidente Terracini. Onorevole Cortese, mantiene il suo emendamento?

Cortese. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Onorevole Bosco Lucarelli, mantiene il suo emendamento?

Bosco Lucarelli. Il mio emendamento è identico a quello dell'onorevole Dominedò. Quindi aderisco al suo punto di vista.

Presidente Terracini. Onorevole Corbino, mantiene l'emendamento Quintieri che ha fatto suo?

Corbino. Lo mantengo.

Presidente Terracini. Gli onorevoli Taviani, Dominedò, Ermini, Colonnetti, Benvenuti, Recca, Togni, Zaccagnini, Andreotti, Galati hanno proposto di sostituire all'espressione: «per coordinare le attività economiche» l'altra: «ai fini dell'utilità generale».

Invito l'onorevole Ghidini a esprimere il parere della Commissione.

Ghidini, Presidente della terza Sottocommissione. Non vi sarebbe, per mio conto, nulla di male ad accogliere questo emendamento; ma osservo che l'articolo pone già la condizione dell'«interesse generale» e quindi la variante mi pare inutile.

Presidente Terracini. Passiamo ora alla votazione dell'articolo 40.

Taviani. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Taviani. Il gruppo democristiano voterà l'articolo nel suo complesso con l'emendamento Dominedò e quello testé da me presentato, con il quale noi chiediamo di sostituire allo scopo di «coordinare le attività economiche» quello dell'«utilità generale».

L'obiezione mossa dall'onorevole Ghidini, che si tratti cioè di una ripetizione, per quanto sia comprensibile dal punto di vista formale, non è invece esatta dal punto di vista sostanziale, perché il preminente interesse generale cui si riferisce la proposizione finale dell'articolo riguarda le imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio e non riguarda lo scopo dell'intervento dello Stato per la socializzazione.

Insistiamo sulla modificazione delle parole «riserva» e «trasferisce» con le altre «può riservare» e «trasferire».

Einaudi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Einaudi. Desidero solo dichiarare che io mi astengo da questa votazione, perché reputo che tanto l'una formula quanto l'altra non siano affatto tali da assicurarci di raggiungere quella che è stata chiamata da taluni proponenti l'utilità generale.

Non ho mai veduto, infatti, che ci sia uno il quale si voglia appropriare della cosa pubblica, che non abbia mai pretestato l'utilità generale e non sia riuscito a far prevalere la tesi che il fine suo privato coincide con l'utilità generale.

Considero, pertanto, ambedue le formulazioni equivoche e mi astengo di conseguenza dal votare.

Laconi. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Laconi. Dichiaro che il gruppo comunista voterà l'articolo nella formulazione che esso ha nel progetto della Commissione. Il gruppo comunista non accetta quindi gli emendamenti che sono stati proposti dall'onorevole Dominedò e dall'onorevole Taviani ed altri; per quanto riguarda il primo, in quanto la formula «per coordinare le attività economiche» ha un diretto legame col contenuto già approvato dell'articolo 38; per quanto riguarda il secondo, cioè la sostituzione del «può riservare» in luogo di «riserva», in quanto la formulazione della Commissione è stata introdotta qui fra due formule contrapposte e tende ad indirizzare il legislatore senza specificare se si tratti di un dovere o di una facoltà per lo Stato.

Corbino. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Corbino. Per le ragioni esposte dagli onorevoli Taviani e Dominedò e pur convenendo che la formula «ai fini dell'utilità generale» è piuttosto lata e si presta quindi alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Einaudi, noi voteremo per i due emendamenti.

Cortese. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Cortese. Dichiaro di ritirare il mio emendamento e di associarmi a quello Taviani-Dominedò.

Presidente Terracini. Sta bene. Procediamo alla votazione delle varie parti dell'articolo, per le quali sono stati presentati emendamenti.

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Taviani, al quale ha aderito l'onorevole Cortese, che sostituisce le prime parole: «Per coordinare le attività economiche», con le seguenti:

«Ai fini dell'utilità generale».

(Segue la votazione per alzata di mano).

Dato l'esito incerto della votazione, procediamo alla votazione per divisione.

(L'emendamento è approvato — Applausi al centro).

Passiamo alla seguente espressione del testo della Commissione: «la legge riserva originariamente o trasferisce con espropriazione».

L'onorevole Dominedò ha proposto di sostituirla con la seguente:

«La legge può riservare originariamente o può trasferire con espropriazione».

Pongo in votazione questo emendamento.

(Dopo prova e controprova è approvato).

Passiamo alla seguente parte dell'articolo: «salvo indennizzo, allo Stato, agli enti pubblici od a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio». L'onorevole Corbino ha proposto di sopprimere le parole: «od a comunità di lavoratori e di utenti».

Taviani. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Taviani. Il gruppo democristiano vota contro l'emendamento Corbino.

Presidente Terracini. Metto in votazione l'emendamento soppressivo dell'onorevole Corbino.

(Non è approvato).

Vi è, infine, l'ultima espressione dell'articolo:

«ed hanno carattere di preminente interesse generale».

L'onorevole Colitto aveva proposto di sopprimere l'aggettivo «preminente» e l'onorevole Ghidini, almeno nella sua qualità di Presidente della terza Sottocommissione, aveva dichiarato di non aver nulla in contrario a questa soppressione.

Taviani. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Taviani. Noi voteremo contro la soppressione dell'aggettivo «preminente».

Colitto. Chiedo di parlare.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Colitto. Dichiaro di rinunziare al mio emendamento relativo alla soppressione dell'aggettivo «preminente».

Presidente Terracini. Pongo in votazione il testo della Commissione ora letto.

(È approvato).

L'articolo 40 risulta, nel suo complesso, così approvato:

«Ai fini dell'utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire con espropriazione, salvo indennizzo, allo Stato, agli enti pubblici od a comunità di lavoratori e di utenti determinate imprese o categorie di imprese che si riferiscono a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed hanno carattere di preminente interesse generale».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti