[Il 25 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione inizia la discussione sul diritto di proprietà.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 42 per il testo completo della seduta.]

Taviani, Relatore. [...] Passando ad esaminare l'ultimo articolo da lui proposto nella relazione, osserva che esso potrebbe essere considerato superfluo; ma ha ritenuto di dover dire qualcosa sulle possibilità delle condizioni concrete cui si deve aspirare per rendere operanti le affermazioni del primo articolo. In uno Stato povero e in un territorio immensamente popolato come è quello italiano, sarebbe illusorio parlare di possibilità per tutti di accedere alla proprietà. L'articolo è così formulato:

«La Repubblica ha il diritto di controllare la ripartizione e l'utilizzazione del suolo, intervenendo al fine di svilupparne e potenziarne il rendimento nell'interesse di tutto il popolo; al fine di assicurare ad ogni famiglia una abitazione sana e indipendente; al fine di garantire ad ognuno — che ne abbia la capacità e i mezzi — la possibilità di accedere alla proprietà della terra che coltiva.

A questi scopi la Repubblica impedirà l'esistenza e la formazione di grandi proprietà fondiarie. Il limite massimo della proprietà fondiaria privata sarà fissato dalla legge».

Nella prima parte dell'articolo, parlando del controllo dello Stato, ha interferito in quello che è il tema dell'onorevole Fanfani; ma ricorda che mentre l'onorevole Fanfani tratta l'argomento da un punto di vista dinamico, egli lo tratta invece da quello statico. Rileva che i principî enunciati sono già stati praticamente adottati dal Governo italiano, come ad esempio la legge sulle terre incolte, che precorre queste norme costituzionali. La possibilità per il contadino di accedere alla proprietà della terra che coltiva è un principio ormai adottato da tutti i partiti di massa; è pertanto evidente che questa norma deve essere posta come principio generale, pur non essendovi la possibilità di arrivare subito a porla in atto. Tali scopi non saranno realizzabili se non si pongono dei limiti all'estensione della proprietà. Si tratta di una questione assai discussa; molti si domandano: è utile porre dei limiti nella estensione o meglio nel valore imponibile alla proprietà, o non è meglio provvedere con mezzi fiscali piuttosto che con limitazioni automatiche? L'osservazione è importante. Nel campo economico infatti realizzano molto di più le limitazioni poste con mezzi fiscali che non quelle automatiche. Non si tratta però soltanto di un problema di migliore distribuzione del reddito, ma di un problema di distribuzione della proprietà terriera. È possibile che si propenda e si sostenga che tutti possano essere piccoli proprietari, o almeno compartecipi della proprietà, se non si limita la grande proprietà terriera nella sua estensione? Certamente in altri territori, come ad esempio quello brasiliano, l'ultimo capoverso proposto non avrebbe ragion d'essere, data la grande estensione di territorio ancora vergine e aperto alla coltivazione. Ma, nel caso dell'Italia, ritiene che sia necessaria l'esigenza di una norma come quella proposta, in quanto paese povero, piccolo e sovrappopolato.

[...]

Assennato osserva che, mentre da tutti si vuole per il futuro la limitazione delle grandi proprietà, con l'ultimo capoverso dell'ultimo articolo si contribuisce a consolidare le grandi proprietà attuali.

Taviani, Relatore, non ha difficoltà a sostituire il presente al futuro e dire «impedisce»; del resto anche altre Costituzioni usano il futuro e il dire che il diritto di proprietà non potrà essere esercitato non significa che lo possa al presente. In questo caso la Costituzione rimanda alle leggi sulla riforma agraria.

[...]

Colitto. [...] Quanto all'ultimo articolo, è d'avviso che, nella sostanza, ciò che vi è scritto debba essere affermato in un documento fondamentale della nostra legislazione, quale è la Costituzione; ma pensa che tutto l'articolo possa essere sintetizzato in poche parole che, ritiene, bastino ad esprimere il concetto del relatore: «Lo Stato favorirà lo sviluppo della piccola proprietà».

[...]

Corbi concorda in quanto è contenuto nel terzo articolo del relatore, perché, a suo avviso, non basta dire che la piccola e media proprietà sono tutelate dallo Stato; così non si risolve il problema della proprietà fondiaria in Italia. Nell'articolo proposto dal relatore si sono considerate le varie facce del problema: occupazione di terre, necessità di potenziare il rendimento delle terre, di garantire l'abitazione a ciascuna famiglia, possibilità di accedere alla proprietà della terra che si coltiva; sono questi concetti che rispondono meglio alle esigenze della Costituzione che viene formulata nel clima attuale.

È necessario dire che si limiterà la proprietà terriera, date le caratteristiche del nostro Paese. Per tutte queste ragioni ritiene che l'articolo vada tenuto in grande considerazione, e non approva la proposta dell'onorevole Colitto, che vorrebbe limitare le enunciazioni.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti