[Il 26 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul diritto di proprietà.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 42 per il testo completo della seduta.]

Taviani, Relatore. [...] la Repubblica è tenuta a difendere e diffondere la piccola proprietà; questo è affermato dall'onorevole Colitto e dall'onorevole Pesenti. Qui sorge una divergenza con gli onorevoli Assennato e Corbi, i quali dicono che invece della piccola proprietà, al fine di favorire i cittadini, si dovrebbe parlare della proprietà cooperativa. Riconosce giusta soltanto in parte l'osservazione. I lavoratori possono essere sottratti allo sfruttamento diffondendo la piccola proprietà, ma anche attraverso la proprietà cooperativistica. Pertanto ritiene che l'accordo possa essere raggiunto su di un articolo di questo tipo:

«Lo Stato riconosce e garantisce il diritto di proprietà privata. Ciascuno deve potervi accedere col lavoro e col risparmio.

«La legge determinerà le norme che ne regolano l'acquisto e il trasferimento, i limiti, le modalità di godimento allo scopo di assicurare che la proprietà privata risponda, oltre che ad una funzione personale, alla sua funzione sociale, nonché allo scopo di difendere e diffondere la piccola proprietà e la proprietà cooperativa».

[...]

Canevari osserva che nel secondo comma del testo proposto dal relatore sono indicati due scopi: «La legge determinerà le norme che ne regolano l'acquisto e il trasferimento, i limiti e le modalità di godimento allo scopo di assicurare che la proprietà privata risponda, oltre che ad una funzione personale, alla sua funzione sociale, e allo scopo di difendere e diffondere la piccola proprietà e la proprietà cooperativa».

Secondo questa dizione, la difesa deve essere assicurata per raggiungere lo scopo di assicurare che la proprietà privata risponda ad una funzione personale e ad una funzione sociale; ma parrebbe che la piccola proprietà e quella cooperativa non rispondano a questa finalità e quindi non debbano essere difese.

Afferma invece che la legge deve proporsi anche questa difesa, in quanto la piccola proprietà e la proprietà cooperativa possono essere le forme che meglio rispondono a quel determinato fine.

[...]

Dominedò. [...] Formulerebbe quindi l'ultima parte nella seguente maniera: «A tal fine sarà diffusa la piccola proprietà e la proprietà cooperativa».

[...]

Giua fa innanzi tutto rilevare che se la Repubblica garantisce il diritto di proprietà privata, nella garanzia è implicito anche il riconoscimento. L'espressione «riconosce» usata nel 1° comma gli sembra pertanto un'affermazione di principio che non lo soddisfa dal suo punto di vista. Anche l'espressione usata alla fine del 2° comma: «allo scopo di difendere e diffondere» non ritiene che sia tale da essere inserita in una Carta costituzionale, specialmente per quanto concerne la funzione che lo Stato avrebbe di diffondere la piccola proprietà e la proprietà cooperativa. In tutte le Costituzioni, infatti, forse tranne che per la russa, lo Stato non ha mai avuto e non ha questa particolare funzione. Crede che nemmeno lo Stato sorto in seguito alla Rivoluzione francese si sia mai prefissa la funzione di diffondere la piccola proprietà. Si tratterebbe, in sostanza, di un concetto che non è più giuridico, ma etico-sociale. In un periodo di transizione come quello che attraversa l'Italia in questo momento, un'affermazione simile egli non ritiene, almeno dal suo punto di vista, che possa essere accettata. È infatti ipotizzabile che in un domani, in seguito ad una riforma agraria, si voglia diffondere al massimo la proprietà cooperativistica e quindi si venga in tal modo ad affermare un principio che sarebbe contrario alla piccola proprietà. Ma se nella Carta costituzionale si stabilisce che lo Stato deve difendere sia la piccola proprietà che la proprietà cooperativa, sorgerà un contrasto di funzioni che avrà senza dubbio sensibili ripercussioni nel Parlamento da parte dei rappresentanti dei piccoli proprietari, che si faranno forti della dizione usata nella Carta costituzionale.

Per questi motivi sopprimerebbe il verbo «diffondere», il quale implica una funzione che non si può attribuire allo Stato, a meno di non voler creare un dualismo, con possibilità di antitesi e lotte di gruppi contrastanti.

Marinaro esprime l'avviso che la prima parte del 2° comma contenga un concetto così vasto da comprendere anche le finalità successive. Pertanto il 1° comma potrebbe terminare alle parole: «alla sua funzione sociale»: nel concetto di funzione sociale il legislatore troverebbe senza dubbio l'appiglio per disciplinare sia la difesa che la diffusione della piccola proprietà e della proprietà cooperativa.

[...]

Assennato propone di modificare il secondo comma nella seguente maniera: «La legge determinerà le norme che ne regolano l'acquisto, il trasferimento, i limiti e le modalità di godimento in modo tale che l'uso della proprietà risponda alla funzione sociale. Allo scopo di favorire la produzione sarà favorita la proprietà cooperativa e la piccola proprietà».

Taviani, Relatore, rispondendo alla obiezione dell'onorevole Giua che lo Stato non ha mai avuto la funzione di diffondere la piccola proprietà, ricorda che spesso lo Stato effettuò lo spezzettamento del latifondo. Gli sembra inoltre strano che sia proprio l'onorevole Giua a non accettare questa funzione dello Stato, dal momento che ha accettato tutte le precedenti posizioni ed orientamenti. Ad ogni modo, per evitare i dubbi ai quali potrebbe dar luogo, a seconda dell'onorevole Giua, l'espressione: «difendere e diffondere», modificherebbe l'ultima parte del secondo comma nel modo seguente: «A tal fine favorirà lo sviluppo della piccola proprietà e della proprietà cooperativa».

L'articolo, non da lui proposto, ma da lui indicato come base di accordo, risulterebbe così formulato: «La Repubblica riconosce e garantisce il diritto di proprietà privata. (Ciascuno deve potervi accedere col lavoro e il risparmio).

«La legge determinerà le norme che ne regolano l'acquisto e il trasferimento, i limiti e le modalità di godimento allo scopo di assicurare che la proprietà privata risponda oltre che ad una funzione personale, alla sua funzione sociale e di favorire lo sviluppo della piccola proprietà e della proprietà cooperativa».

Giua preferirebbe che alla fine si dicesse: «A tal fine favorirà lo sviluppo della proprietà cooperativa e della piccola proprietà».

[...]

Corbi. [...] Propone pertanto la seguente specificazione:

«...allo scopo di impedire che essa arrechi pregiudizio alla proprietà altrui e contrasti con gli interessi del lavoro e della collettività, per favorire invece la proprietà cooperativa e la piccola proprietà nell'interesse della produzione».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti