[Il 2 ottobre 1946, nella seduta antimeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'intrapresa economica.]

Il Presidente Ghidini dà lettura dell'articolo proposto dal relatore Taviani sulla proprietà fondiaria.

«La Repubblica ha il diritto di controllare la ripartizione e l'utilizzazione del suolo, intervenendo al fine di svilupparne e potenziarne il rendimento nell'interesse di tutto il popolo; al fine di assicurare ad ogni famiglia una abitazione sana e indipendente; al fine di garantire ad ognuno — che ne abbia la capacità e i mezzi — la possibilità di accedere alla proprietà della terra che coltiva. A questi scopi la Repubblica impedirà l'esistenza e la formazione di grandi proprietà fondiarie. Il limite massimo della proprietà fondiaria privata sarà fissato dalla legge».

[Dopo una breve parentesi nella quale si discute nuovamente dell'articolo relativo alla riserva allo Stato delle imprese in particolari condizioni, la discussione torna al presente articolo.]

Il Presidente Ghidini osserva che rimane da esaminare il terzo articolo sul diritto di proprietà proposto dall'onorevole Taviani nella sua relazione.

Taviani, dato che dalla presentazione della sua relazione è passato molto tempo ed è stata fatta in materia un'ampia discussione, ritiene che il testo dell'articolo risulti ormai così ridotto:

«Lo Stato ha il diritto di controllare la ripartizione e l'utilizzazione del suolo, intervenendo al fine di svilupparne e potenziarne il rendimento nell'interesse di tutto il popolo.

«In vista di questi scopi lo Stato impedirà l'esistenza e la formazione di grandi proprietà terriere private».

Canevari parla per mozione d'ordine. Ritiene che non si possa mettere in discussione la proposta Taviani prima di aver discusso il problema agrario nelle sue grandi linee, in quanto, a suo avviso, è necessario che nella Carta costituzionale siano fatte affermazioni che diano poi luogo ad ulteriore sviluppo nel campo legislativo e portino alla riforma agraria. Propone quindi il seguente articolo:

«L'impresa agricola deve avere di mira il benessere della collettività nazionale e una più alta possibilità di civile esistenza per i lavoratori della terra.

«La legge dovrà promuovere un movimento di trasformazione che, sviluppandosi nel tempo, determini negli uomini, nella politica e nella economia del Paese, le condizioni più favorevoli per conseguire come risultato finale un'agricoltura in via di continuo progresso, condotta dal lavoro associato per maggiore benessere dei singoli e della collettività».

Il Presidente Ghidini, data l'ora tarda e l'importanza dell'argomento proposto dall'onorevole Canevari, sospende la seduta, avvertendo che la discussione sarà ripresa nel pomeriggio.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti