[Il 22 dicembre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente provvede al coordinamento degli articoli approvati del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici generali per il testo completo della discussione.]

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] Un altro ordine di questioni è stato sottoposto alla riunione di stamane; in relazione ad alcuni articoli o parti di articoli che contengono mere indicazioni di materie a cui deve rivolgersi la cura della Repubblica e delle sue leggi (tali sono i temi del paesaggio, della ricerca scientifica e della sperimentazione tecnica, delle provvidenze per le zone montane e per l'artigianato, di alcuni particolari impieghi del risparmio popolare). L'Assemblea, ad un dato punto dei suoi lavori, è entrata nell'idea che simili indicazioni, non aventi carattere costituzionale, hanno miglior sede in ordini del giorno, coi quali si impegna la Repubblica a provvedere per date materie.

Così si è fatto per i mutilati ed invalidi di guerra, per i danni da calamità pubbliche e per altri casi. L'Assemblea si riservò di applicare eguale criterio, per ragioni di uniformità ed in sede di revisione e di coordinamento, ad altre materie già inserite nel testo costituzionale. Sennonché, portata la questione all'adunanza dei capigruppo, non si è neppure qui realizzato un sufficiente consenso; ed è risultato inutile portare siffatto problema davanti all'Assemblea.

Il che può non piacere ad alcuni, tra cui chi vi parla, che ha sempre vagheggiato una «deflazione» del testo costituzionale; ma sgombra il terreno da questioni e riduce il lavoro di questa seduta di Assemblea.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti