Evoluzione dell'Articolo

Il 3 ottobre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, nella seduta pomeridiana approva il seguente articolo:

«La Repubblica persegue la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell'interesse di tutto il popolo, allo scopo di promuovere l'elevazione morale e materiale dei lavoratori.

In vista di tali finalitą e per stabilire pił equi rapporti sociali, essa, con precise disposizioni di legge, potrą imporre obblighi e vincoli alla proprietą terriera e impedirą l'esistenza e la formazione delle grandi proprietą terriere private».

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Il 16 ottobre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«I beni economici di consumo e i mezzi di produzione possono essere in proprietą di privati, di cooperative, di istituzioni o dello Stato.

La proprietą privata, frutto del lavoro e del risparmio, viene riconosciuta al fine di garantire la libertą e lo sviluppo della persona e della sua famiglia.

Allo scopo di rendere la proprietą personale accessibile a tutti, di coordinare le attivitą economiche nell'interesse collettivo e di assicurare quindi in concreto il diritto al lavoro e ad una vita degna per tutti i cittadini, la legge:

determina i modi di acquisto e di trasferimento, i limiti di estensione e le modalitą di godimento della proprietą privata della terra e degli altri mezzi di produzione;

riserva allo Stato, ad istituzioni, a comunitą di lavoratori o di utenti, la proprietą di determinate categorie di imprese aventi carattere di servizio pubblico o di monopolio di fatto;

trasferisce agli enti suddetti, mediante esproprio con indennizzo, la proprietą di determinate imprese o di determinati complessi di beni».

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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dą lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta del 3 ottobre 1946:

Art. 12.

Proprietą terriera.

«La Repubblica persegue la razionale valorizzazione del territorio nazionale nell'interesse di tutto il popolo ed allo scopo di promuovere l'elevazione materiale e morale dei lavoratori. In vista di tali finalitą e per stabilire pił equi rapporti sociali, essa, con precise disposizioni di legge, potrą imporre obblighi e vincoli alla proprietą terriera e impedirą la esistenza e la formazione delle grandi proprietą terriere private».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 41.

Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietą terriera privata, ne fissa i limiti di estensione ed abolisce il latifondo, promuove la bonifica delle terre e l'elevazione professionale dei lavoratori, aiuta la piccola e la media proprietą.

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Il 13 maggio 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Allo scopo di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietą terriera privata, fissa limiti alla sua estensione, appropriati alle varie regioni e zone agrarie, impone e promuove la trasformazione del latifondo, promuove la bonifica delle terre e la ricostituzione delle unitą produttive, ed aiuta la piccola e media proprietą.

Nel medesimo intento, la legge dispone provvedimenti in favore delle zone montane».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietą terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unitą produttive; aiuta la piccola e la media proprietą.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 44.

Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietą terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unitą produttive; aiuta la piccola e la media proprietą.

La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

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A cura di Fabrizio Calzaretti