Evoluzione dell'Articolo

Il 27 settembre 1946, nella seduta pomeridiana, la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«I beni economici possono essere oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva».

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina le forme e i limiti, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».

Per esigenze di utilità collettiva e di coordinamento dell'attività economica, la legge può attribuire agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti la proprietà di beni o di complessi produttivi, sia mediante riserva originaria, sia mediante esproprio contro indennizzo».

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Il 1 ottobre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, nella seduta pomeridiana approva il seguente testo:

«Le imprese economiche possono essere private, cooperativistiche, collettive.

L'iniziativa privata è libera. L'impresa privata non può esser in contrasto con l'utilità sociale in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

L'impresa cooperativa deve rispondere alla funzione della mutualità ed è sottoposta alla vigilanza stabilita per legge. Lo Stato ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei».

Inoltre (non incidendo sulla parte relativa all'articolo in esame e riportate in questa sede solo per completezza), approva le seguenti modifiche al testo del primo articolo approvato nella seduta pomeridiana del 27 settembre:

al secondo comma, le parole «i limiti e le forme» vengono sostituite con le parole «i modi di acquisto e di godimento e i limiti»; il comma quindi risulta formulato nel seguente modo:

«La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti».

la seconda parte del terzo comma viene sostituita con la seguente:

«la proprietà dei singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio contro indennizzo».

L'articolo assume quindi la seguente forma:

Art. ...

«I beni economici possono essere oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti, allo scopo di farle assumere funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Per esigenze di utilità collettiva e di coordinamento dell'attività economica, la legge può attribuire agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti la proprietà dei singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio contro indennizzo».

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Il 26 ottobre 1946 nella terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione il Presidente Ghidini dà lettura degli articoli approvati.

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta pomeridiana del 27 settembre 1946 e modificato nella seduta pomeridiana del 1 ottobre 1946:

Art. 9.

Diritto di proprietà.

«I beni economici possono essere oggetto di proprietà privata, cooperativistica e collettiva.

La proprietà privata è riconosciuta e garantita dallo Stato. La legge ne determina i modi di acquisto e di godimento e i limiti allo scopo di garantire la sua funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

Per coordinare l'attività economica e per esigenze di utilità collettiva, la legge può attribuire agli enti pubblici e alle comunità di lavoratori e di utenti la proprietà di singoli beni o di complessi produttivi, sia a titolo originario, sia mediante esproprio contro indennizzo».

Il seguente articolo sostituisce quello approvato nella seduta pomeridiana del 1 ottobre 1946:

Art. 11.

Impresa.

«Le imprese economiche possono essere private, cooperativistiche, collettive.

L'iniziativa privata è libera. L'impresa privata non può essere esercitata in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recar danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

L'impresa cooperativa deve rispondere alla funzione della mutualità ed è sottoposta alla vigilanza stabilita per legge. Lo Stato ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei.

Allo scopo del bene comune, quando l'impresa per riferirsi a servizi pubblici essenziali, o a situazioni di privilegio o di monopolio, o a fonti di energia, assume carattere di preminente interesse generale, la legge può autorizzare l'espropriazione mediante indennizzo, devolvendone proprietà ed esercizio, diretto o indiretto, allo Stato o ad altri enti pubblici o a comunità di lavoratori e di utenti».

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Il 25 gennaio 1947, nella seduta pomeridiana, la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo, demandando al Comitato di redazione il compito di modificare l'ultima parte dell'articolo per esprimere meglio il concetto di vigilanza contro le false cooperative:

«La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione, ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e la sottopone alla vigilanza stabilita per legge».

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Il 28 gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione in seduta plenaria approva il seguente articolo:

«La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione, ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e la vigila per assicurare i suoi caratteri e le sue finalità».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 42.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione; ne favorisce l'incremento e la sottopone alla vigilanza, stabilita con legge, per assicurarne i caratteri e le finalità.

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Il 14 maggio 1947 l'Assemblea Costituente approva i seguenti articoli:

«La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione, a carattere mutualistico e senza fini di speculazione privata. La legge ne favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura il carattere e le finalità attraverso gli opportuni controlli».

 

«Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro ed in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori di collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Apposite provvidenze legislative assicurano la tutela e lo sviluppo dell'artigianato».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei, e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.

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A cura di Fabrizio Calzaretti