[Il 18 settembre 1946, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute i requisiti di eleggibilità e di incompatibilità dei deputati.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 65 per il testo completo della discussione.]

Mortati, Relatore, propone il seguente articolo:

«Sono eleggibili alla carica di Deputato tutti gli elettori che abbiano compiuto, al momento della elezione, l'età di anni 25, che abbiano acquistato la cittadinanza italiana da almeno due anni e non siano membri dell'antica casa regnante italiana.

«La qualità di Deputato è incompatibile con quella di membro della seconda Camera.

«Eventuali altre cause di incompatibilità saranno fissate dalla legge».

[...]

Mortati, Relatore, tiene a dichiarare che la disposizione da lui proposta, per la quale sono eleggibili tutti gli elettori che abbiano acquistato la cittadinanza italiana da almeno due anni, è stata suggerita dalla particolare situazione in cui si sono venuti a trovare gli altoatesini che optarono per la cittadinanza tedesca.

Mannironi propone di aggiungere alla parola «elettori»: «e le elettrici».

Il Presidente Terracini crede superflua l'aggiunta, perché nessuno certamente penserà di ritornare su una decisione che già è stata presa e di riporre in discussione il pieno diritto delle donne italiane così all'elettorato attivo come a quello passivo.

Perassi preferirebbe che si parlasse di «cittadini» anziché di «elettori» per comprendere anche il caso di cittadini italiani all'estero.

Fabbri condivide la proposta dell'onorevole Perassi, anche in considerazione del fatto che può darsi il caso di un cittadino non iscritto per errore nelle liste elettorali.

[...]

Leone Giovanni. [...] Dal momento che la Sottocommissione è stata in un certo senso abbastanza rigorosa nel fissare le condizioni per l'esercizio dell'elettorato attivo, è dell'avviso che occorra essere altrettanto rigorosi nel determinare i limiti dell'elettorato passivo. Se si accogliesse la formula «tutti i cittadini» proposta dall'onorevole Perassi, si correrebbe il rischio di dichiarare eleggibili persone che non hanno il diritto di votare.

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Avverte che è ora in discussione un altro requisito richiesto nell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Mortati e cioè che gli eleggibili di cui alla votazione testé fatta abbiano acquisito la cittadinanza italiana da almeno due anni.

Lussu osserva che del requisito in esame non si dovrebbe fare parola nella Costituzione: un caso simile non potrebbe essere contemplato che nella legge elettorale. Così pure nella nuova Carta costituzionale non dovrebbero essere previste esclusioni dal diritto elettorale per motivi di razza e di religione. Ciò non risponderebbe alla nostra coscienza popolare.

Tosato propone che siano considerati eleggibili tutti coloro che abbiano acquistato la cittadinanza italiana, non da almeno due anni come vorrebbe l'onorevole Mortati, ma da almeno tre.

Perassi domanda all'onorevole Mortati se la proposta da lui fatta riguarda il problema generale della cittadinanza o riguarda soltanto la situazione degli altoatesini.

Mortati, Relatore, dichiara che il disposto della norma in questione, secondo il suo parere, dovrebbe riguardare la situazione degli altoatesini solo occasionalmente; la disposizione infatti potrebbe essere utile anche per altre evenienze del genere, quando si trattasse di situazioni che potrebbero rendere opportuno limitare l'accesso immediato a determinate cariche pubbliche.

Perassi fa presente che relativamente agli altoatesini, è in corso una legge che regola la loro situazione. In ogni caso ha l'impressione che quegli altoatesini che hanno optato per la cittadinanza germanica, saranno riammessi a rivedere la loro opzione: la conclusione di ciò sarebbe che essi, pur avendo optato per la Germania, non avrebbero mai perduto la cittadinanza italiana e quindi non verrebbero ad essere colpiti da questa disposizione. Rimarrebbe, perciò, da considerare solo il problema di carattere generale. Si domanda se sia conveniente che coloro che hanno acquistato la cittadinanza italiana non siano eleggibili se non dopo trascorso un certo termine. Una tale disposizione si spiega in quei paesi in cui le nazionalizzazioni costituiscono un fenomeno usuale: in Italia, invece, il fenomeno ha una minima importanza. Ritiene perciò che non valga la pena introdurre la norma suddetta nella Costituzione.

Mortati, Relatore, si domanda, in relazione a quanto ha detto l'onorevole Perassi, se non sia il caso di adottare una disposizione per gli altoatesini, nella quale si tenga conto del fatto che essi non hanno mai perduto la cittadinanza italiana.

Perassi osserva che, se si adottasse una disposizione del genere, si potrebbe andare incontro a complicazioni internazionali.

Il Presidente Terracini ritiene che non sia un argomento a favore dell'accettazione della proposta fatta dall'onorevole Mortati quello di mantenere per un periodo di tempo più o meno lungo gli abitanti dei territori annessi all'Italia in una condizione di inferiorità nei confronti degli altri cittadini italiani. Si dovrebbe invece provvedere a convocare in quelle località i comizi elettorali e concedere così a quelle popolazioni la possibilità di scegliersi subito i loro rappresentanti.

Mortati, Relatore, ritira la sua proposta, in considerazione delle osservazioni fatte dall'onorevole Perassi.

Codacci Pisanelli risolleva una questione presa in esame giorni or sono e poi accantonata, quella cioè, degli italiani che si indicavano un tempo col termine di non regnicoli.

Si è detto che si sarebbe potuto regolare questa categoria con una legge speciale, ma, poiché una legge speciale non può modificare la Costituzione, si dovrebbe far ricorso, per disciplinare questo caso, ad una nuova legge costituzionale. Sarebbe meglio quindi introdurre nella Costituzione per questa categoria di italiani che sono parificati ai cittadini, una norma di portata più ampia di quella costituita dall'articolo proposto. Ciò sempre che non si voglia escludere dal diritto di eleggibilità questa categoria di persone.

Perassi osserva che, allo stato attuale della legislazione, non esiste una norma in virtù della quali gli italiani non regnicoli siano parificati automaticamente ai cittadini ai fini elettorali. Esiste una vecchia disposizione, che è stata implicitamente richiamata nella legge sulla cittadinanza, in virtù della quale gli italiani per nazionalità, non giuridicamente italiani, possono ottenere la cittadinanza con l'emanazione di un semplice decreto, senza che ad essi sia richiesta la condizione della residenza. Ne consegue che la formula dell'articolo recentemente approvata dalla Sottocommissione non pregiudica il problema, perché resta sempre la possibilità per l'italiano, cosiddetto non regnicolo, di diventare cittadino con la procedura particolare anzidetta. L'affermazione che siano parificati ai cittadini italiani, ai fini della legge elettorale politica, tutti gli italiani appartenenti ad altri Stati solleverebbe problemi assai delicati e complessi. Per queste considerazioni ritiene che la proposta dell'onorevole Codacci Pisanelli non possa essere accettata.

Codacci Pisanelli fa presente che nella nostra legislazione vigono alcune norme concernenti l'ammissione al pubblico impiego, nelle quali gli italiani non regnicoli sono parificati ai cittadini italiani. Si potrebbe studiare la adozione di un criterio analogo nei riguardi dell'elettorato. Chiede che il problema sia esaminato dalla Sottocommissione.

Il Presidente Terracini mette in votazione la proposta fatta dall'onorevole Codacci Pisanelli per la quale il problema in questione dovrebbe essere ulteriormente sottoposto all'esame della Sottocommissione.

(Non è approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti