[Il 20 settembre 1946 la terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sulle garanzie economico-sociali del diritto all'affermazione della personalità del cittadino, e nello specifico la scelta del lavoro e l'accesso agli uffici pubblici e all'insegnamento universitario.]

Giua, Relatore, legge gli articoli da lui proposti.

Art.

«Tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi, senza alcuna restrizione, tranne quella della capacità.

L'esercizio dell'insegnamento universitario è aperto a tutti i capaci indipendentemente da distinzioni di razza, religione, credo politico e nazionalità. L'accesso agli impieghi privati è aperto a tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso».

Art.

«Il cittadino italiano in possesso del titolo necessario ha diritto di esercitare una professione nel territorio della Repubblica. Tale diritto è tutelato dallo Stato e disciplinato dalle leggi e dai regolamenti degli ordini professionali.

Lo stesso diritto compete ai cittadini di altri paesi che stabiliscano il trattamento di reciprocità».

Fa osservare che, data la carenza dell'insegnamento universitario, dipendente dal fatto che durante il periodo fascista la quasi totalità delle cattedre universitarie è stata coperta da giovani insegnanti venuti su in clima fascista, occorre provvedere urgentemente. Già in altra epoca il De Sanctis e il Sella avevano aperto le nostre Università ad insegnanti stranieri; anche ora è necessario ricorrere a questa possibilità, se si vuol rinnovare lo spirito dell'insegnamento universitario.

È evidente che per le scienze giuridiche difficilmente verranno insegnanti stranieri, ma per le altre scienze di carattere internazionale, e specialmente per quelle sperimentali, è ovvia la necessità che all'insegnamento siano ammesse anche persone che non abbiano la nazionalità italiana.

Colitto propone di sopprimere l'inciso «senza alcuna restrizione, tranne quella della capacità».

Molè espone alcuni dubbi: questa specificazione circa le modalità per i concorsi non crede sia materia di costituzione, ma di legge. Da un punto di vista tecnico, non è la Costituzione che deve stabilire che gli uffici sono assegnati per concorso; però dichiara di non fare alcuna proposta in merito.

Quanto alla seconda affermazione: la parificazione assoluta dei sessi in tutti gli uffici, osserva che vi sono uffici in cui tale parificazione non è possibile, ad esempio in quelli che riguardano le funzioni giudiziarie e militari.

Federici Maria non trova ammissibili queste discriminazioni.

Molè risponde che già nel diritto romano, e poi dai Santi Padri era stato riconosciuto che la donna, in determinati periodi della sua vita, non ha la piena capacità di lavoro.

Il Presidente Ghidini direbbe «idoneità» invece di «capacità».

Molè infine osserva che se non si può evitare, per ragioni contingenti, che si debba ricorrere alla partecipazione di stranieri ad un alto ufficio quale è quello dell'insegnamento superiore, non si dovrebbe stabilire come norma statutaria tale partecipazione. Potrebbe avvenire che in un futuro più o meno prossimo la direzione spirituale della Nazione italiana venisse affidata ad uomini che non sono italiani e che non hanno alcun attaccamento alla storia e alle esigenze della Nazione. Ciò sarebbe molto pericoloso, specialmente dal punto di vista politico.

Togni in luogo del secondo articolo del Relatore propone di premettere al primo un'affermazione di principio alla garanzia del libero esercizio professionale così concepita: «La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale, nel rispetto della legge».

Al primo comma proposto dal relatore toglierebbe l'inciso «senza alcuna restrizione, tranne quella della capacità» e sostituirebbe «e in relazione alla propria idoneità».

Dove si parla di insegnamento universitario, anziché dire «è aperto» direbbe «può essere aperto».

Non ritiene poi necessario l'ultimo punto, ma non fa alcuna proposta in merito. Il testo dell'articolo così modificato sarebbe il seguente:

«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale nel rispetto delle leggi. Tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi ed in relazione alla propria idoneità. Per l'insegnamento universitario, ai concorsi possono essere ammessi anche cittadini stranieri. L'accesso agli impieghi privati è aperto a tutti i cittadini italiani, senza distinzione dei sesso».

Giua, Relatore, dichiara di accettare la formulazione Togni.

Colitto è d'accordo con l'onorevole Molè che la donna non abbia la capacità di svolgere le funzioni giudiziarie, ma fa rilevare che sostituire «idoneità» a «capacità» non chiarisce il concetto.

Federici Maria trova inammissibile l'affermazione dell'incapacità della donna a ricoprire funzioni giudiziarie; quanto poi ad impieghi di carattere militare fa notare che si vanno sviluppando i così detti servizi ausiliari, compiuti da donne, e che, anche nella polizia, è preveduto l'impiego delle donne.

Molè consente che le donne possano ben corrispondere nei corpi ausiliari dell'esercito; ma si tratta di un caso che non permette generalizzazioni. Non si intende affermare una inferiorità nella donna; però da studi specifici sulla funzione intellettuale in rapporto alle necessità fisiologiche dell'uomo e della donna risultano certe diversità, specialmente in determinati periodi della vita femminile.

Federici Maria ritiene che basterebbe sostituire a «capacità» «idoneità».

Colitto, poiché nella Costituzione non si può fare della casistica, direbbe: «L'accesso ai pubblici impieghi è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Agli impieghi si accede mediante concorsi».

Il Presidente Ghidini propone di modificare la proposta Togni, riferendo l'idoneità al sesso e precisamente: «Tutti i cittadini italiani sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorso, senza restrizione di sesso, tranne quella della idoneità».

Federici Maria ricorda che anche nella discussione sul lavoro furono sollevate eccezioni per le donne.

Togni è del parere che non si debba scendere a dettagli sulle limitazioni. Queste verranno fatte all'atto del concorso in riferimento alle qualità fisiche che l'ufficio richiede. Se già si dice che sono ammessi senza limitazione di sesso, tranne quella della idoneità, l'idoneità può riferirsi tanto alla persona che al sesso. Nella Costituzione non possono essere posti dei limiti all'accesso di un sesso agli impieghi.

Colitto, poiché non è possibile scendere a dettagli, insiste nel proporre il seguente articolo:

«L'accesso ai pubblici impieghi è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Agli impieghi si accede mediante concorsi».

Togni obietta che la Costituzione non può rimandare alle leggi: deve dare delle direttive. Del resto in America ed in Inghilterra limitazioni del genere non vengono fatte; tutte le carriere, dalla militare alla professionale, sono aperte alle donne.

Federici Maria, poiché nessuna Costituzione fa restrizioni in materia, insiste perché non siano fatte nella nostra.

Molè dichiara di accettare la formula proposta dall'onorevole Colitto.

Il Presidente Ghidini chiarisce che l'articolo sarebbe così formulato:

«La Repubblica garantisce a tutti i cittadini il libero esercizio della propria attività professionale nel rispetto delle leggi».

Pone ai voti questo comma.

(È approvato).

Dà poi lettura delle due proposte, quella degli onorevoli Colitto e Molè, e l'altra dell'onorevole Togni, per il comma successivo.

La prima è così formulata:

«L'accesso ai pubblici impieghi è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Agli impieghi si accede mediante concorsi».

L'altra è la seguente:

«Tutti i cittadini italiani, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi ed in relazione alla propria idoneità».

Marinaro è favorevole alla prima formula, ma con la seguente modificazione alla seconda parte:

«Agli impieghi nelle amministrazioni statali, parastatali o comunque soggette alla vigilanza dello Stato, si accede mediante concorsi».

Il Presidente Ghidini fa considerare che la distinzione tra uffici pubblici e non pubblici non è facile.

Marinaro, appunto per eliminare tale difficoltà, ritiene necessaria la distinzione proposta.

Il Presidente Ghidini osserva che c'è grande incertezza nei criteri di distinzione fra enti pubblici ed enti privati.

Marinaro potrebbe modificare la proposta e dire: «Nelle amministrazioni statali o in enti di diritto pubblico» e ciò perché in certe amministrazioni che hanno funzioni prevalentemente di interesse pubblico non è mai stato introdotto il concorso.

Colitto chiede che sia fatto risultare dal verbale che, parlando di impieghi pubblici, si intende far riferimento a quanto ha specificato l'onorevole Marinaro.

Marinaro fa considerare che la Cassazione ha ripetutamente affermato che quando si dice impiego pubblico ci si riferisce a impieghi nelle amministrazioni dello Stato.

Il Presidente Ghidini rileva che ci sono impieghi pubblici presso enti privati e ci sono impieghi privati presso enti pubblici. Fa l'esempio del Consorzio agrario che è indubbiamente un ente privato, ma che esplica anche funzioni pubbliche, quale è quella dell'ammasso del grano. L'impiegato addetto all'ammasso del grano esercita un impiego pubblico presso un ente privato. Ritiene perciò sufficiente dire «impieghi pubblici».

Marinaro aggiunge che la Cassazione ha definito ente di diritto pubblico quello che assolve ad una funzione pubblica. Ci sono istituti che hanno attività mista, altri che hanno una figura giuridica sui generis, che esercitano una pubblica attività, che danno buone remunerazioni e assicurano una carriera vantaggiosa. Non vede perché non si dovrebbe richiedere che le assunzioni del personale si facciano per concorso.

Il Presidente Ghidini legge la proposta degli onorevoli Colitto, Molè, Marinaro:

«L'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. Agli impieghi si accede mediante concorsi»;

e quella dell'onorevole Togni:

«Tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, sono ammessi agli impieghi pubblici in base a concorsi e in relazione alla propria idoneità».

Colitto dichiara di essere disposto ad aggiungere nella sua formula l'inciso «senza distinzione di sesso». La formula risulterebbe così espressa:

«L'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico è libero ai cittadini, senza distinzione di sesso, salvo le limitazioni stabilite dalla legge. A tali impieghi si accede mediante concorsi».

Federici Maria insiste perché sia tolto l'inciso «salvo le limitazioni stabilite dalla legge».

Colitto non lo ritiene opportuno. Ad esempio, un concorso per soli maschi indetto dall'Accademia militare per arruolamento di allievi ufficiali, risulterebbe anticostituzionale.

Marinaro afferma che queste limitazioni esistono in quasi tutte le costituzioni.

Federici Maria ritiene che quell'inciso sia pericoloso, perché non si possono specificare i casi ai quali si intende riferito. Con la proposta dell'onorevole Togni, dove è prevista la idoneità, queste preoccupazioni non avrebbero ragione di essere.

Molè osserva che la idoneità serve a stabilire un criterio individuale che riguarda tanto il maschio che la femmina.

Il Presidente Ghidini pensa che mutando la collocazione dell'inciso, «salvo le limitazioni stabilite dalla legge», potrebbe essere eliminato ogni disaccordo. Propone pertanto la seguente formula:

«L'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto pubblico è libero ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica.

A tali impieghi si accede mediante concorso».

Mette ai voti questa proposta.

(È approvata).

Dà poi lettura della nuova formulazione del punto successivo:

«Per l'insegnamento universitario i concorsi possono essere aperti anche a cittadini stranieri».

Pone ai voti questa proposta.

(È approvata).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti