[Il 20 maggio 1947 l'Assemblea Costituente prosegue la discussione generale del Titolo quarto della Parte prima del progetto di Costituzione: «Rapporti politici».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Di Giovanni. [...] E adesso consentitemi, onorevoli colleghi, che io dia brevemente ragione dei miei emendamenti. All'articolo 45 sta scritto: «Sono eleggibili, in condizioni di eguaglianza, tutti gli elettori che hanno i requisiti di legge». Questa espressione mi sembra ambigua, perché i cittadini hanno i requisiti di legge in quanto elettori; ma in questo caso i loro requisiti sono stati riconosciuti già nell'attribuzione del diritto elettorale: indubbiamente s'intende dire che hanno i requisiti di legge per essere eleggibili; e allora è bene ed opportuno che questa specificazione sia espressa nella formulazione della disposizione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti