[Il 15 novembre 1946 la prima Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sui principî dei rapporti politici. — Presidenza del Deputato Corsanego.]

Il Presidente Corsanego pone in discussione l'articolo seguente proposto dai Relatori:

«Tutti i cittadini debbono sottostare alle leggi costituzionali ed alle altre norme giuridiche dello Stato e degli enti autarchici; debbono obbedire agli ordini legalmente impartiti dagli organi competenti e debbono adempiere alle prestazioni personali in condizioni di parità ed uguaglianza, con diritto ad equo risarcimento in caso di requisizioni».

Cevolotto non vede la necessità di porre nella Costituzione un articolo di questo genere che, in sostanza, riassume un identico articolo delle preleggi, il quale dice che la legge è obbligatoria per tutti. Si tratta di concetti ovvi che sono ormai acquisiti alla coscienza giuridica di tutti e che, ripete, trovano già la loro formulazione nelle preleggi del codice civile.

Dossetti rileva che l'articolo in esame contiene molti argomenti, e sarebbe anzitutto conveniente articolarlo in più capoversi per poter individuare i problemi che esso affronta. Osserva che alcuni di questi problemi sono anche affrontati dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della proposta dell'onorevole Basso. Fa poi rilevare che, in linea di massima, è d'accordo con l'onorevole Cevolotto nel ritenere superflua quella parte dell'articolo in cui si dice che tutti i cittadini devono sottostare alle leggi costituzionali ed alle altre norme giuridiche dello Stato e degli enti autarchici, ecc.; mentre riterrebbe fondamentale una dichiarazione più approfondita ed anche più analitica, precisamente del tipo di quella proposta dall'onorevole Basso, per quanto riguarda l'obbligo di sottostare, eventualmente con qualche criterio restrittivo, alle prestazioni patrimoniali.

Il Presidente Corsanego ritiene che un articolo così complesso potrà dar luogo a una discussione molto lunga, e pertanto propone di passare alla discussione degli articoli che seguono, sui quali è presumibile che si troverà facilmente l'accordo. Crede opportuno incaricare i relatori onorevoli Merlin e Mancini, e l'onorevole Dossetti, di trovare una formula più semplice che sfrondi questo articolo e faccia convergere l'attenzione soltanto sugli elementi essenziali.

Mastrojanni fa presente che non potrà partecipare alla prossima seduta, e perciò chiede gli sia consentito di esprimere il suo pensiero sul contenuto dell'articolo in esame.

Dichiara di essere assolutamente contrario alla dizione dell'articolo in esame. Essa fa pensare che si versi in uno stato di guerra: il susseguirsi di imperativi categorici fa ritenere che i diritti della libertà umana non siano tenuti più in alcuna considerazione. È d'accordo con l'onorevole Cevolotto nel ritenere che si tratta di disposizioni che rientrano nelle norme generali del diritto, e che vengono con questo articolo addirittura esasperate al punto da far soggiacere i cittadini all'obbedienza assoluta agli organi autarchici, sottoponendoli a prestazioni le quali possono costituire il più largo arbitrio da parte di enti, che non hanno neppure la potestà di stabilire con criteri giuridici la libertà del cittadino.

Per questa considerazione chiede che questo articolo venga soppresso e in linea subordinata che la sua dizione sia categorica ma non imperativa.

Il Presidente Corsanego pone ai voti la mozione d'ordine da lui formulata che rinvia ad altra seduta la discussione dell'articolo in esame.

Togliatti dichiara di votare a favore della mozione d'ordine del Presidente, raccomandando ai Relatori di fondere l'articolo in esame con l'articolo 6 proposto dall'onorevole Basso, in quanto che nell'articolo in esame viene lasciata in disparte la questione essenziale delle prestazioni patrimoniali (cioè che il cittadino deve contribuire alle spese dello Stato) mentre vi sono espressi altri concetti che possono essere trascurati.

(La mozione del Presidente è approvata all'unanimità).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti