[Il 4 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione generale sull'organizzazione costituzionale dello Stato con la relazione dell'onorevole Conti.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]

Conti, Relatore, [(illustrando la sua relazione)...] Questo criterio direttivo per la costruzione degli organi legislativi porta a due conseguenze, fra loro connesse.

In primo luogo, esso rende preferibile sistema bicamerale, lasciando vedere come sia viziato da un evidente semplicismo il noto ragionamento col quale si pretendeva di condannare tale sistema.

D'altra parte quello stesso criterio indica le necessità che i modi di formazione delle due Camere parlamentari siano differenti, perché esso sarebbe fondamentalmente disconosciuto se una Camera non fosse che una seconda edizione dell'altra. Ciascuna di esse per il modo della sua costituzione, deve dare affidamento di apportare al processo di formazione della legge un concorso ispirato alla considerazione di interessi e esigenze e punti di vista che meritano di essere tenuti in conto per essere composti nell'interesse generale della Nazione.

Il sistema bicamerale, avuto riguardo anche all'esperienza dei diversi Paesi, si raccomanda inoltre come più adatto ad assicurare un conveniente esercizio di quelle funzioni di controllo politico (e specialmente di quelle relative alla gestione finanziaria ed alle relazioni internazionali) che costituiscono l'altro compito, non meno politicamente importante, del Parlamento.

Secondo tali criteri la Costituzione dovrebbe istituire una Camera dei Deputati ed un Senato.

[...]

La Costituzione, poi, prevederebbe che per talune attribuzioni, da essa determinate, la Camera dei Deputati e il Senato funzionerebbero riuniti insieme, costituendo l'Assemblea nazionale, che sarebbe presieduta dal Presidente del Senato.

[Conti, Relatore, (proposta di articolo)...]

Art. ...

Il potere legislativo è esercitato dalla Camera dei Deputati e dal Senato.

La Camera dei Deputati e il Senato riuniti costituiscono l'Assemblea Nazionale.

L'iniziativa delle leggi è riconosciuta al Presidente della Repubblica, al Governo, ai Senatori ed ai Deputati e al Popolo.

Il potere esecutivo è attribuito al Presidente della Repubblica che lo esercita per mezzo dei ministri.

Il potere giudiziario è esercitato da una magistratura indipendente retta da un Supremo Consiglio di magistrati eletto dai giudici di tutti i gradi.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti