[L'8 gennaio 1947, nella seduta antimeridiana, la prima Sezione della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul potere esecutivo.

È in discussione il voto di fiducia o sfiducia al Governo, che in base alla proposta iniziale deve essere dato dall'Assemblea Nazionale (Camera e Senato riuniti). Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 94 per il testo completo della discussione.]

Fabbri dichiara, come fautore del sistema bicamerale, di ritenere che questo sia vulnerato sostanzialmente e diminuito nei suoi vantaggi peculiari, ogni qualvolta le due Camere votino contemporaneamente.

Vi possono essere casi in cui ciò sia necessario, come la nomina del Presidente della Repubblica, per la quale si comprende che sia affidata all'Assemblea Nazionale; ma per il resto il funzionamento abbinato delle due Camere è una contraddizione in termini.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti