[Il 26 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]

Mortati, Relatore, [...] presenta il seguente ordine del giorno:

«La Sottocommissione ritiene che la seconda Camera debba essere configurata quale mezzo per l'espressione degli interessi regionali e nello stesso tempo quale organismo di coordinazione degli interessi stessi nella superiore inscindibile unità dello Stato;

che la seconda Camera debba trovare la fonte del potere di tutti i suoi membri (all'infuori di ogni intervento del Capo dello Stato) in una investitura popolare su una larghissima base di suffragio, con le necessarie differenziazioni di procedimenti elettivi rispetto alla prima Camera;

che pertanto debba essere riconosciuto alla seconda Camera medesima un potere di intervento, con parità di posizione giuridica, nelle stesse funzioni attribuite alla prima Camera;

che la predestinazione dei congegni diretti a dirimere gli eventuali conflitti fra le due Camere debba essere orientata nel senso di riaffermare nella sua pienezza la sovranità popolare;

che alla seconda Camera debba essere confermato il nome, che si collega ad una antichissima tradizione storica, di Senato».

Il Presidente Terracini rileva che l'ordine del giorno dell'onorevole Mortati si riferisce a troppe questioni che dovrebbero essere esaminate e vagliate separatamente. Esso quindi richiederebbe una troppo lunga discussione e non potrebbe essere posto in votazione che alla fine della discussione stessa.

Lussu presenta un ordine del giorno così concepito:

«La seconda Camera è la Camera delle regioni. I suoi poteri, tranne quello sul bilancio, sono eguali a quelli della prima Camera».

Per meglio chiarire il criterio che lo ha indotto a presentare il suo ordine del giorno, dichiara che, secondo il suo avviso, la seconda Camera non rappresenta l'esclusività degli interessi regionali, ma la sintesi dei vari interessi legati all'unità della regione. [...]

[Dopo alcuni interventi prospettanti l'ipotesi di limitare le attribuzioni del Senato in materia fiscale e di bilancio (vedi appendici o commento all'articolo 55)...]

Patricolo osserva che, se si ritiene che la seconda Camera debba rappresentare le regioni, si ha una ragione di più per ammettere la parità fra le due Camere, anche in fatto di leggi fiscali e soprattutto di leggi di bilancio. Le regioni, infatti, sono gli organi più interessati a discutere il bilancio dello Stato; soprattutto se ad esse sarà consentito di avere un bilancio autonomo e di provvedere alla tassazione.

[...]

Lussu sul problema della formazione della seconda Camera presenta la seguente proposta di articolo, avvertendo che essa porta la firma anche degli onorevoli Nobile e Patricolo:

«La seconda Camera è la Camera delle regioni».

[...]

Lussu, per spiegare la sua proposta, dichiara, secondo quanto ha già esposto in altre occasioni, che a suo avviso la seconda Camera deve soddisfare alle esigenze unitarie della Nazione, al fine di evitare il pericolo che qualche regione, affermando inopportunamente la priorità dei propri interessi, possa danneggiare gli interessi nazionali.

Porzio non è soddisfatto delle spiegazioni dell'onorevole Lussu. Se ha ben compreso, l'onorevole Lussu desidera che i rappresentanti della seconda Camera provengano soltanto dai componenti le Assemblee regionali.

Lussu fa presente che la questione accennata dall'onorevole Porzio può essere decisa in un secondo tempo, poiché riguarda il problema delle elezioni dirette o indirette.

Vanoni non trova sufficientemente chiarito il pensiero dell'onorevole Lussu.

Quando si dice che la seconda Camera è la Camera delle regioni, o non si dice nulla o si dice troppo, nel senso di affermare che la seconda Camera debba essere l'espressione politica del regionalismo. La questione quindi va posta nettamente. A suo parere la seconda Camera deve essere, sì, di formazione regionale, ma non rappresentare soltanto gli interessi regionali; in altre parole, deve essere un organismo che si muove sul piano nazionale, esprimendo gli interessi di carattere nazionale. In un certo senso, come non si dice che la prima Camera è la Camera delle circoscrizioni elettorali, così non si potrebbe e non si dovrebbe affermare che la seconda Camera è la Camera delle regioni, anche se si sia accettato il principio che la base elettorale della seconda Camera debba essere regionale.

Leone Giovanni non ritiene necessario definire nella Costituzione la seconda Camera, come del resto non si è cercato di definire la prima. Dovere della Sottocommissione è di stabilire le funzioni, l'organizzazione, il modo di eleggere i componenti del Senato: spetterà poi agli studiosi precisare il carattere costitutivo e definire l'essenza della nuova assemblea.

Laconi, pur condividendo l'opinione che la seconda Camera debba essere costituita sulla base della rappresentanza regionale, osserva che l'articolo proposto dall'onorevole Lussu è così scarno e sintetico da non esprimere sufficientemente un pensiero su cui sia facile l'accordo.

Bulloni propone la seguente formula: «La seconda Camera è una espressione degli interessi regionali connessi agli interessi nazionali ed è nominata sulla base di circoscrizioni regionali».

Perassi riconosce che l'articolo proposto dall'onorevole Lussu è estremamente sintetico. In ogni modo, qualora si tenga conto delle discussioni già avvenute in seno alla Sottocommissione, esso non può avere che il seguente significato: che il reclutamento dei membri del Senato verrà fatto su base regionale, restando allo stato attuale impregiudicate tutte le altre questioni relative al modo ed alle condizioni con cui saranno eletti i senatori.

Mortati, Relatore, dichiara che quando dette la sua approvazione alla tesi del nuovo ordinamento regionale, era implicito nel suo pensiero che gli interessi della regione avrebbero dovuto trovare la loro espressione nella costituzione di una seconda Camera. Ciò prova che egli pensava alle regioni come ad enti forniti di propria autonomia politica. È poi da tener presente il quesito se occorrerà dare un diverso peso, in materia di rappresentanza, alle varie regioni, ovvero se tale peso dovrà essere uguale per tutte le regioni. Tutto ciò sta a provare che le regioni non possono essere considerate come circoscrizioni o collegi elettorali, ma come enti capaci di avere i loro rappresentanti autonomi.

Ambrosini domanda se non sia il caso, invece di soffermarsi su una definizione o una affermazione di principio, di passare immediatamente all'esame del sistema di formazione della seconda Camera.

Patricolo dichiara di aver sottoscritto la proposta dell'onorevole Lussu perché intendeva di fare atto di adesione a una formulazione di principio e non ad un articolo che avrebbe dovuto trovar posto nella Costituzione. In ogni modo, se la formula proposta dall'onorevole Lussu non ha l'approvazione della Sottocommissione, potrebbe essere adottata quella dell'articolo che, relativamente alla costituzione del Senato, è contenuta nel progetto dell'onorevole Conti.

Tosato ritiene che occorra distinguere due questioni: una di sostanza ed una di forma. Occorre innanzi tutto stabilire se si vuole subito prendere una deliberazione sull'oggetto della rappresentanza del Senato, cioè sulla questione di ciò che verrà a rappresentare il Senato. In secondo luogo occorrerà vedere su quale base dovrà essere formata la seconda Camera.

Non gli sembra, a tal proposito, che sia decisiva l'osservazione fatta dall'onorevole Mortati, perché le regioni sotto certi aspetti possono essere considerate come enti territoriali, e sotto altri aspetti come circoscrizioni elettorali.

Propone quindi la formula: «La seconda Camera è eletta su base regionale».

Il Presidente Terracini osserva che l'articolo proposto dall'onorevole Lussu, pur non essendo certamente dettato dall'intenzione di insinuare nella Costituzione un principio regionalistico che possa poi svilupparsi oltre il dovuto, è però come un'eco di quelle aspirazioni federalistiche di cui lo stesso onorevole Lussu ha parlato più volte. Quindi la proposta anzidetta potrebbe incontrare un certo favore in alcune parti del Paese, mentre in altre incontrerebbe una recisa disapprovazione. Ritiene quindi più rispondente allo scopo la formula proposta dall'onorevole Tosato.

Nobile dichiara che si è associato alla proposta dell'onorevole Lussu in considerazione di un concetto già espresso da questo Deputato, e cioè che una seconda Camera eletta su base regionale può costituire l'unico mezzo efficace per ostacolare alcune tendenze disgregatrici dell'unità nazionale esistenti attualmente in Italia.

Patricolo propone la seguente formula: «La seconda Camera è composta dei rappresentanti eletti in seno alle regioni».

Avverte che tale formulazione costituisce una dichiarazione di principio.

Lussu dichiara di essere stato sempre favorevole, in via di principio, al federalismo e che quindi in un primo tempo pensò all'attuazione di un ordinamento federale in Italia. Si decise però di abbandonare tale idea, quando si accorse che essa nel nostro Paese non era sentita, era inattuabile e per conseguenza impolitica. Può dire quindi di aver lavorato con assoluta lealtà in materia di autonomie locali. Comunque, la maggior parte dei membri della Sottocommissione si è mostrata favorevole alla formazione dell'ente regione. Perciò, se si riconosce utile una nuova struttura dello Stato su base regionale, occorre che ciò sia affermato esplicitamente. Frattanto, poiché è un fatto oramai acquisito alla democrazia moderna che l'individuo deve essere subordinato all'interesse generale, è chiaro che anche la regione non può che essere subordinata all'interesse nazionale.

Nel suo articolo certamente ha inteso riferirsi a qualcosa di più vasto che non sia la circoscrizione elettorale, ossia all'ente regione che ormai è ammesso da tutti. Non comprende quindi le ragioni della diffidenza che esso ha suscitato.

Bulloni ritiene che la base elettorale per la elezione della seconda Camera debba poggiare sulla rappresentanza degli interessi regionali. Questo e non altro deve essere il significato della rappresentanza riservata al futuro Senato.

Porzio fa osservare all'onorevole Lussu che l'affermazione: «La seconda Camera è la Camera delle Regioni» è in contrasto con la decisione testé presa in merito alla riconosciuta parità delle funzioni delle due Camere. Una Camera delle Regioni, infatti, sarebbe una Camera assai limitata nei suoi poteri; essa avrebbe soltanto il compito di risolvere problemi di carattere regionale. E non altro che questo sembra essere il significato dell'articolo proposto dall'onorevole Lussu.

Leone Giovanni ritiene che la formula proposta dall'onorevole Lussu dovrebbe avere il carattere soltanto di un'affermazione di principio e non costituire proprio una norma articolata.

Il Presidente Terracini fa presente all'onorevole Lussu che se la sua formula ha solo un valore di dichiarazione di principio, occorreva proporla nel momento in cui fu iniziata la discussione generale sulla seconda Camera, e non nel momento in cui si è cominciato ad esaminare il modo pratico di formazione della stessa. Per queste ragioni lo prega di specificare il suo intendimento o di ritirare la sua proposta, aderendo a qualcuna delle altre formulazioni.

Lussu considera la sua formulazione come una mozione interna e, come tale, intende mantenerla. Precisa che gli interessi particolaristici della regione saranno rappresentati — secondo le proposte del progetto Ambrosini — dal rappresentante del Consiglio regionale, che dovrebbe avere il diritto di presentarsi al Consiglio dei Ministri per sostenere i suoi punti di vista nell'interesse della regione. Soltanto in questo caso sarà giusto parlare di interessi particolaristici.

Uberti prega l'onorevole Lussu di non insistere nella proposta, perché dal fatto che essa non fosse accolta potrebbe venire qualche pregiudizio alla costituzione delle regioni. Difatti il suo articolo ha tutto il carattere di un'affermazione solenne. A suo avviso sarebbe preferibile stabilire prima in concreto il modo in cui si deve costituire la seconda Camera. Da tale decisione balzerà evidente che essa sarà la Camera delle Regioni.

Fabbri dichiara che voterà contro la proposta Lussu perché, come eventuale formulazione di articolo nella Costituzione, la ritiene in contraddizione con altre norme e principî già approvati, e, come espressione invece di un principio generale, lo ritiene già compreso nella deliberazione con cui si è stabilito che la seconda Camera dovrà essere espressione delle forze vive della Nazione. Tra queste forze vive della Nazione non v'è dubbio che vi siano anche, e singolarmente, le regioni che la compongono nella sua totalità.

Conti, Relatore, osserva che nella discussione odierna si sono ripresi tutti i temi già trattati, nel tentativo, da parte di taluni Commissari, di tornare su deliberazioni già prese. Ritiene che si debba desistere da questa linea di condotta, accettando le deliberazioni già approvate, senza recriminazioni e pentimenti.

Dichiara che ha sottoscritto anche lui la proposta Lussu, perché essa ha ridestato in lui la sua antica passione federalista. Condivide però le preoccupazioni che hanno indotto l'onorevole Lussu a considerarla come per «uso interno». Darà quindi voto favorevole alla formulazione Lussu, ma insiste perché abbia soltanto il valore di un'affermazione di principio a scopo interno.

Il Presidente Terracini domanda all'onorevole Lussu se insiste affinché sia messa in votazione la sua formula, col rischio di quelle conseguenze non desiderabili che sono state accennate da precedenti oratori. Se poi l'onorevole Lussu desidera affermare il concetto che la seconda Camera, qualunque sia il meccanismo della sua formazione, debba avere come propria base elettorale la regione, potrebbe facilmente farlo aggiungendo poche parole a quella formula.

Lussu insiste affinché questa sia messa in votazione.

Il Presidente Terracini mette in votazione la formula proposta dall'onorevole Lussu dichiarando che personalmente voterà contro, perché ravvisa in essa qualche cosa che supera il principio che si vuole per ora affermare e perché ritiene che con il suo eventuale accoglimento il proponente sarebbe autorizzato a richiedere che nella redazione definitiva della Costituzione la seconda Camera prendesse la denominazione di Camera delle Regioni, il che appare inopportuno e contrario alle esigenze politiche del Paese.

Mannironi dichiara che voterà contro la formula dell'onorevole Lussu che fra l'altro gli sembra troppo generica.

Leone Giovanni dichiara di astenersi dal voto, perché ritiene che una dichiarazione di principio non abbia ragione di essere in una formulazione articolata.

Laconi voterà contro, perché ne trova il contenuto contrario ai principî di uno Stato unitario.

(Non è approvata)

Il Presidente Terracini comunica che la Sottocommissione dovrebbe pronunciarsi ora sulle altre quattro formulazioni; una dell'onorevole Tosato, secondo la quale la Camera è eletta su base regionale; la seconda dell'onorevole Patricolo, la quale, affermando che la seconda Camera è composta di rappresentanti eletti in seno alla regione, crea già un vincolo nella scelta dei candidati, il che consiglierebbe di rinviare l'esame a quando si dovrà stabilire il sistema dell'elezione; la terza e la quarta rispettivamente degli onorevole Bulloni e Laconi, che pure introducono nuovi elementi e costituiscono in parte la ripetizione di alcune posizioni già determinate. Considerato che per il momento, l'articolo più rispondente allo scopo di circoscrivere la questione è soltanto quello dell'onorevole Tosato, lo pone ai voti ricordandone i precisi termini:

«La seconda Camera è eletta su base regionale».

Mortati, Relatore, dichiara che darà voto favorevole con la riserva che l'ordine del giorno in questione non limiti la discussione successiva e non escluda l'esame del problema delle rappresentanze regionali degli interessi, in seno alla seconda Camera.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti