[Il 28 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Terracini comunica che l'onorevole Ambrosini propone la seguente articolazione:

«Art. 1. — I seggi della seconda Camera sono attribuiti fra le regioni in ragione della loro proporzione con un minimo di numero ... senatori per regione.

«Art. 2. — L'elezione dei senatori è fatta per due terzi sulla base della rappresentanza territoriale e per un terzo delle attività produttive.

«Art. 3. — I due terzi dei senatori attribuiti alle regioni sono eletti da un collegio elettorale regionale composto:

a) dai membri dell'Assemblea regionale;

b) dai membri dei Consigli elettivi degli altri enti locali territoriali.

«Art. 4. — Un terzo dei senatori assegnati alle regioni è eletto da Collegi speciali delle varie attività produttive secondo la ripartizione che verrà stabilita da una legge speciale».

Gli onorevoli Laconi, Farini, Ravagnan e La Rocca hanno presentato il seguente ordine del giorno:

«La seconda Sottocommissione, in ordine al modo di costituzione della seconda Camera, decide: 1°) il numero dei rappresentanti di ogni regione nella seconda Camera è proporzionale alla sua popolazione; 2°) i deputati della seconda Camera sono eletti a suffragio diretto e segreto dai componenti i Consigli comunali di ciascuna regione; 3°) sono eleggibili, a membri della seconda Camera, tutti i cittadini che abbiano compiuto il trentesimo anno di età e concorrano attivamente alla vita economica, sociale e culturale della regione».

Un'altra articolazione ha proposto l'onorevole Fuschini:

«Art. 1. — (Eguale all'articolo presentato dall'onorevole Ambrosini).

«Art. 2. — Il Senato è composto di 300 membri, nominati dai Collegi elettorali conformemente alla legge elettorale, aventi l'età di 40 anni compiuti e appartenenti ad una delle categorie seguenti: 1°) i membri delle Assemblee regionali e deputati provinciali, i sindaci dei comuni dopo 4 anni di funzione; 2°) i professori di Università o di Istituti superiori; i professori di scuole medie pubbliche e private, e i direttori didattici dopo 10 anni di funzioni; 3°) i funzionari dello Stato dal 1° al 6° grado compreso dopo 3 anni di funzioni; 4°) i Presidenti e i membri dei Consigli direttivi delle Camere di commercio, industria e agricoltura dopo ... anni di funzioni; 5°) i membri dei Consigli direttivi dei Consorzi agrari dopo ... anni di attività; 6°) i membri dei Consigli direttivi delle Federazioni e dei Sindacati di categoria registrati secondo la legge dopo ... anni di funzioni; 7°) i membri dei Consigli direttivi dei Collegi o albi professionali dopo ... anni di funzioni.

«Art. 3. — Si può essere candidati nella regione ove si è nati e nella regione nella quale si ha il domicilio.

«Art. 4. — Le elezioni dei senatori avverrà col sistema del suffragio universale diretto, segreto e per regioni in base ad apposita legge elettorale».

Si tratta ora di cercare di raccogliere le varie proposte in pochi gruppi, tenendo conto delle loro affinità. Un primo elemento di distinzione potrebbe ravvisarsi nella base elettorale, in ordine alla quale sono state prospettate tre diverse soluzioni: rappresentanza esclusivamente territoriale; rappresentanza di categorie di interessi; rappresentanza mista, genericamente territoriale e di interessi.

Un secondo elemento di raggruppamento poi potrà essere costituito dal tipo di suffragio, diretto o indiretto (2° grado).

Lussu ritiene che la prima cosa da esaminare è se si voglia ammettere o meno la rappresentanza di interessi.

Il Presidente Terracini lascia alla Sottocommissione di decidere se porre in votazione il principio puro e semplice senza riferirsi a nessuno degli ordini del giorno.

Dà notizia di un emendamento dell'onorevole Perassi, all'articolo 4 proposto dall'onorevole Ambrosini, così formulato: «Il terzo dei senatori assegnato alle regioni è eletto dall'Assemblea regionale entro le categorie che saranno stabilite da una legge speciale, ecc.».

[...]

Ambrosini. [...] Passando ad illustrare il progetto che ha presentato poc'anzi, dichiara di essersi proposto di trovare una via di conciliazione delle vedute diverse. Accennerà ai punti fondamentali. Il primo riguarda il numero dei senatori e la loro distribuzione tra le regioni. Ha già espresso l'avviso che sarebbe utile adottare il criterio della proporzionalità con la popolazione, garantendo però un minimo di seggi ad ogni regione.

Siccome le regioni più popolose hanno un insieme di bisogni maggiore delle più piccole, è naturale e necessario che abbiano un quantitativo di rappresentanza maggiore.

Riguardo alla questione più controversa, della base, eguale o diversa, della rappresentanza per la composizione della nuova Camera, ricorda di avere già esposto i motivi per cui ritiene opportuno che venga adottato un sistema misto sulla base della rappresentanza degli interessi territoriali e della rappresentanza delle attività produttive, delle categorie professionali; alla quale, secondo categoria di rappresentanza, riserverebbe — per andare incontro al punto di vista degli avversari di questo sistema e per cercare di attenuare le loro apprensioni — soltanto un terzo dei seggi del Senato.

I due terzi dei seggi sarebbero, secondo la sua proposta, assegnati alla rappresentanza territoriale. Questa diversa proporzione potrebbe offrire un punto di incontro fra le due tendenze diverse che si sono manifestate decisamente nel seno della Sottocommissione.

[...]

Continuando ad illustrare il suo progetto, fa rilevare che nell'articolo 3 ha configurato un collegio elettorale regionale di una semplicità lineare, per l'elezione dei due terzi dell'Assemblea non scelti tra i rappresentanti di interessi.

Le categorie di elettori indicate nell'articolo 3 potranno essere magari aumentate; ma ciò che a suo avviso è necessario affermare, anche per avere un nuovo criterio di differenziazione con la prima Camera, è l'opportunità di una elezione di secondo grado, con un collegio elettorale composto dalle persone più rappresentative della regione e già investite della fiducia del popolo.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti