[L'8 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento». È in discussione l'articolo 55 del progetto di Costituzione.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 57 per il testo completo della discussione.]

Vigna. [...] Con l'approvazione dell'ordine del giorno dell'onorevole Nitti l'Assemblea afferma che il Senato, nella sua entità unica, indivisibile, dovrà essere eletto a suffragio universale e diretto. Dico nella sua entità unica e indivisibile perché non è concepibile che si possa frazionare il Senato, e che una parte di esso possa venire eletta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 55 ed un'altra parte venga eletta invece con suffragio universale diretto...

Presidente Terracini. Onorevole Vigna, mi permetta, il suo riassunto e la sua esposizione sono molto interessanti, ma ho l'impressione che lei ci faccia fare un passo indietro perché ieri sera, per bocca di numerosi colleghi, si è già ampiamente discusso questo punto — si era giunti almeno a precisarne i termini concreti. Non so se sia veramente necessario, per l'andamento della nostra discussione, che lei in questo momento riprenda una tesi già tanto dibattuta, suffragandola con nuovi argomenti. Io mi ero ripromesso, riprendendo oggi i nostri lavori, di partire dal punto acquisito per modo che si potesse discutere su qualche cosa di determinato. Ma ho l'impressione che lei ci ripiombi in pieno nella discussione di ieri sera.

[...]

Vigna. [...] Onde io penso che l'Assemblea non possa, non debba essere chiamata a pronunziarsi su questa questione: se la preclusione esista o non esista. Il Regolamento della Camera detta, a mio avviso, la via maestra che dobbiamo seguire. Il Presidente ha facoltà, e io penso che in determinati momenti e particolarmente in momenti come questi abbia il dovere, di porre le questioni all'Assemblea: le questioni come sorgono, come si risolvono e si esauriscono. Soltanto al Presidente spetta questa funzione. Ed allora io concludo affermando che soltanto Ella, signor Presidente, dovrà decidere fino a quale punto si sia maturata quella tale preclusione; dovrà decidere su quali questioni ancora comprese nell'articolo 55 potrà l'Assemblea essere chiamata a deliberare. E dico subito che, a mio avviso, le questioni insolute restano tre, e precisamente: il rapporto numerico fra l'entità nazionale o popolazione e gli eleggendi al Senato, la rappresentanza per la Val d'Aosta e il limite di età degli elettori.

Su queste tre sole questioni, potrà la Camera essere invitata a deliberare; sulle altre no, perché la preclusione impedisce ulteriori deliberazioni che possano essere prese dall'Assemblea.

Presidente Terracini. Onorevole Vigna, mi pare che lei si preoccupi di controbattere una proposta che nessuno ha fatto; perché nessuno aveva proposto di sottoporre all'Assemblea di decidere se una preclusione esisteva o no.

Io ho ricevuto ad esempio un emendamento all'articolo 55, del quale adesso darò lettura, ma in esso non si toccano argomenti che possano far sorgere una questione di preclusione o di non preclusione.

Vigna. La questione non è stata posta formalmente; però, dalle argomentazioni di vari oratori derivava la conseguenza necessaria che effettivamente si impugnasse l'esistenza di questa preclusione.

Presidente Terracini. Lei ha contestato la ipotetica proposta che, esistendo la preclusione, dovesse essere l'Assemblea a decidere in merito. Ora ieri molti colleghi hanno parlato di preclusione, ma, a quanto mi ricordo ed a quanto risulta dai processi verbali, nessuno aveva proposto, anche solo in forma iniziale, che una tale questione fosse deferita all'Assemblea.

Entriamo finalmente nel merito delle nostre questioni, la prego.

[...]

Bozzi. Ieri nel mio intervento avevo fatto cenno dell'opportunità che del primo comma si parlasse dopo la votazione del secondo ed oggi ho visto che l'onorevole Presidente ha ripreso questo concetto e l'ha proposto quasi formalmente all'Assemblea. Ora questo primo comma, sebbene venga per primo, è in sintesi il proemio, come diceva ieri l'onorevole Ruini, di quel che era il contenuto dell'articolo 55 del progetto della Commissione dei Settantacinque. Ora questo articolo 55 è stato già in parte distrutto nella sua parte fondamentale, che è l'ultimo comma dell'articolo. Che cosa significa dire: «Il Senato è eletto a base regionale»? L'espressione: «a base regionale» — ed io ricordo i lavori della seconda Sottocommissione — è una espressione vaga e incerta. Può significare due cose: può significare che si assume la Regione come una circoscrizione elettorale; può significare che le Regioni, come enti di diritto pubblico, concorrono alla formazione del Senato. Questo ultimo concetto era quello espresso nell'ultimo comma, in quanto i Consigli regionali eleggevano, sia pure per una frazione ed una quota, i senatori. Quest'ultimo concetto è venuto meno.

[...]

Nitti. [...] Che cosa dice l'ordine del giorno votato? Non vi è nessun dubbio su questa materia. L'ordine del giorno votato dice che il Senato deve essere eletto con suffragio universale diretto, col sistema del collegio uninominale; in dipendenza di ciò, dunque, sono cadute molte disposizioni. Ogni carattere locale del Senato più non sussiste perché con questa deliberazione il Senato ha ora carattere nazionale. È caduta quindi tutta una serie di articoli: si erano stabilite perfino le categorie di elettori e di eleggibili. Si era stabilito che gli elettori dovevano essere scelti in alcune categorie, e gli eleggibili, a loro volta, erano scelti in alcune categorie. Questo è caduto.

Dunque, ora la situazione è semplice. Noi dobbiamo adattare tutti gli altri articoli a questi due concetti essenziali. Che significa la disposizione che il Senato è eletto a base regionale? Ora non c'è più la base regionale. La Regione non elegge nessuno, non designa nessuno e l'elezione è fatta a collegio uninominale e non vi sono più privilegi o limitazioni.

Noi dobbiamo sancire, dunque, il sistema del collegio uninominale con suffragio universale, suffragio universale naturalmente limitato dall'età, perché in tutti i Paesi l'eleggibilità dei senatori dipende da condizioni diverse dalla Camera dei Deputati. Così l'eleggibilità come l'elettorato dipendono da condizioni diverse. Pertanto, dobbiamo formare il Senato diversamente dalla Camera dei Deputati, che è eletta, come abbiamo stabilito — con mio dispiacere, — sulla base del sistema proporzionale. Il Senato è eletto col sistema del collegio uninominale. Dunque su questo non si può tornare. È inutile girare la questione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti