[Il 10 ottobre 1947, all'inizio della seduta pomeridiana dell'Assemblea Costituente, l'onorevole Codacci Pisanelli chiede di parlare sul processo verbale.]

Codacci Pisanelli. Chiedo di parlare sul processo verbale.

Presidente Terracini. Ne ha facoltà.

Codacci Pisanelli. Richiamo di nuovo l'attenzione dell'Assemblea sul valore da attribuire alle votazioni, in cui il numero dei voti favorevoli sia esattamente uguale a quello dei voti contrari, in relazione al progetto di Costituzione che è stato presentato dalla Commissione dei settantacinque.

Ieri, essendosi verificata questa ipotesi, siamo giunti a concludere, secondo l'affermazione dell'onorevole Presidente, che una votazione di questo genere significa rigetto dell'articolo contenuto nel progetto di Costituzione.

Mi permetto di rinnovare i miei dubbi circa questa soluzione, in quanto che in una votazione, nella quale il numero dei voti favorevoli equivalga perfettamente a quello dei voti contrari, per lo meno si dovrebbe giungere a concludere che la votazione non ha nessun valore. In altri termini, ci troveremmo di fronte ad un problema analogo a quello del silenzio, che è stato più volte dibattuto nel campo del diritto. (Commenti).

Il silenzio non ha nessun valore, a meno che una norma giuridica, o i principî, o l'analogia, consentano di attribuirgli un particolare significato.

Ieri, a giustificazione della tesi secondo cui, in caso di parità di voti, il progetto o l'articolo del progetto dovrebbe ritenersi respinto, è stato detto: infatti, prima di annunziare il risultato della votazione, noi diciamo sempre il numero dei votanti, la maggioranza, e se è stata raggiunta, o meno, questa maggioranza.

Per venire a termini pratici, se i votanti sono 360 e la maggioranza è 180... (Commenti).

Presidente Terracini. Onorevole Codacci Pisanelli, la maggioranza viene calcolata aggiungendo uno alla metà.

Codacci Pisanelli. Dicevo, se la metà è 180, solo nel caso che i voti favorevoli siano 181, si può ritenere che l'articolo sia approvato.

Non condivido questa tesi. Se vi fosse, per esempio, un certo numero di astenuti, e vi fosse un numero di voti favorevoli maggiore di quello dei voti contrari, ma inferiore a 181, l'articolo dovrebbe ritenersi ugualmente approvato.

Ma non insisto su questo punto. A me interessa mettere in evidenza che ci troviamo di fronte ad un progetto elaborato in maniera diversa dai comuni progetti di legge. Ci troviamo di fronte ad un caso sui generis e dobbiamo risolverlo, perché si tratta di un precedente importante per i nostri futuri lavori.

La Commissione dei settantacinque si suddivise in Sottocommissioni; ogni Sottocommissione, attraverso votazioni, è giunta alla formazione di un progetto, sottoposto alla Commissione dei settantacinque in seduta plenaria. Di nuovo vi è stata una votazione; si tratta, dunque, di un progetto presentato da un organo di questa stessa Assemblea; perciò, nel caso in cui non sia respinta espressamente una parte di questo progetto secondo me, non si può arrivare alla conclusione che ci si trovi di fronte ad un rifiuto di approvare l'articolo. Si dovrebbe quindi attribuire perlomeno a questo silenzio il valore di un niente di fatto e si dovrebbe, di conseguenza, ripetere la votazione.

Ma, secondo me, anche un passo più avanti si potrebbe fare, perché il fatto che le conclusioni di un organo dell'Assemblea non siano state respinte deve intendersi come vera e propria approvazione: e abbiamo già detto che la Commissione è un organo dell'Assemblea.

Che d'altra parte questo mio pensiero non sia campato in aria, (Commenti) mi accingerò ora a dimostrarvi. Vi farò pertanto osservare che nel nostro Regolamento non vi è alcun articolo che contempli la questione; ma ve n'è uno il quale, pur rifacendosi ad un caso un poco diverso, consente tuttavia di spiegare che cosa sia la maggioranza e in quali casi essa debba riconoscersi per tale. Mi riferisco all'articolo 26, relativo alla Giunta delle elezioni, il quale esattamente dice: «le conclusioni della Giunta sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità, si riterranno per la convalidazione».

Siamo d'accordo che si tratta di un argomento diverso da quello che stiamo contemplando, ma poiché nel Regolamento non v'è alcun'altra norma circa il significato da attribuire alle votazioni in caso di parità, ritengo non sia azzardato inferirne che, quando vi sia parità di voti nei confronti di un articolo presentato dalla Commissione dei settantacinque nel suo progetto, si debba trarne la conclusione che l'articolo, o il comma di cui si tratta, sia approvato.

Per questa ragione io formulo le mie riserve intorno alle votazioni fatte ieri e mi ripropongo anzi di presentare una mozione al riguardo; e così pure per quanto concerne il valore da attribuire agli ordini del giorno e alla pretesa preclusione che da essi si inferirebbe, contrastando anche con ciò quanto ha detto proprio questa mattina il nostro onorevole Presidente, che cioè l'Assemblea può sempre, ove lo creda, ritornare sulle proprie decisioni.

Presidente Terracini. Onorevole Codacci Pisanelli, ella aveva diritto di prendere la parola sul processo verbale. Ma poiché io lo prevedevo, non fidandomi troppo delle mie sole conoscenze e della mia scienza, ho voluto fornirmi di qualche alleato che potrà, spero, meritare da parte sua quello stesso rispetto che io gli tributo. Si tratta del noto «Mancini e Galeotti»: Norme ed usi del parlamento italiano, ove, a pagina 308, al numero 445, io leggo: «In caso di voti pari, la proposta messa in votazione non può ritenersi approvata. Da ciò l'importanza massima di una giusta determinazione della priorità nel concorso di più proposte».

E poi, fra parentesi, (1) — nota a piè di pagina — «Fa eccezione alla norma generale l'articolo 18 del Regolamento — quello che lei ha invocato poco fa, onorevole Codacci Pisanelli — per ciò che concerne il procedimento della Giunta delle elezioni».

Il che significa che non si può dedurre dall'articolo 18 una norma generale, perché l'articolo 18 è un'eccezione alla norma generale. E perché è un'eccezione? Perché in tutti i giudizi collegiali, quando vi è parità di voti, questa gioca a favore dell'imputato. Non che l'eletto che si vede contestata la propria elezione sia un imputato! Ma la Giunta delle elezioni è una magistratura e quindi la sua opera è regolata dalle norme solite alle magistrature.

Ecco quindi, onorevole Codacci Pisanelli, che proprio l'articolo da lei invocato riconferma contro di lei che quando una votazione ha avuto esito pari, la proposta messa in votazione non può ritenersi approvata.

Ma, d'altra parte, abbiamo dei precedenti da noi stessi creati. Non più tardi della seduta del giorno 7 ottobre, ad esempio, parlando di una votazione alla quale si è proceduto e che è terminata per l'appunto con la parità dei voti, dice il nostro resoconto:

«Dopo prova e controprova, e votazione per divisione, con la esatta parità dei voti, non è approvata».

E in quel momento né lei, né nessun altro collega ha sollevato eccezioni. Abbiamo, quindi, già un procedente.

Ma, v'è di più, onorevole Codacci Pisanelli. Lei stamane ha dato un voto, nella piena consapevolezza del suo valore, a proposito dell'articolo 61 della Costituzione. E col terzo comma noi abbiamo approvato — e mi pare (posso sbagliare) che abbia votato anche lei con la maggioranza dell'Assemblea — questa norma: «Le deliberazioni delle Camere non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro membri e se non sono adottate a maggioranza dei presenti». A maggioranza e non a parità; e maggioranza era appunto, nel caso di ieri, il 181 mancato in confronto del 180 ottenuto: 181 era la maggioranza, 180 la metà; e una metà non ha mai significato approvazione.

Questo dovevo dirle, dato che lei ha creduto opportuno — e ne aveva il diritto — di riprendere una questione che ritenevo chiusa.

Codacci Pisanelli. Non so se mi sia consentito di aggiungere qualche considerazione.

Presidente Terracini. Dica, onorevole Codacci Pisanelli.

Codacci Pisanelli. Volevo osservare che a proposito del precedente invocato dall'Onorevole Presidente, si tratta di una votazione su un emendamento; e, in quanto emendamento, non ho niente da dire.

Costantini. È lo stesso!

Codacci Pisanelli. Non mi pare — se non ricordo male — che si trattasse di una votazione relativa proprio al testo della Costituzione.

Quanto all'invocazione del testo del Mancini e Galeotti, sono d'accordo circa il valore da attribuirgli, ma si tratta, in fondo, dell'opinione di un giurista e non di una disposizione legislativa. D'altra parte, quello che io avevo fatto presente è la particolare situazione in cui noi ci troviamo: non si tratta di un normale progetto di legge; è un progetto formulato dagli stessi membri di questa Assemblea. (Commenti a sinistra). Trattandosi, quindi, di una situazione completamente diversa dal solito, io credo che dovremmo venire ad una conclusione differente, in quanto che, probabilmente, la conclusione di una Commissione specializzata, la quale ha tenuto lunghe sedute al riguardo e si è occupata di proposito dei singoli articoli e delle parti di essi, potrebbe ritenersi prevalente nel caso in cui si trovi nella posizione di perfetta parità dei voti.

Costantini. Questa è la disintegrazione atomica del consenso.

Presidente Terracini. Non perché voglia essere io a dire l'ultima parola ma, mi permetto di osservarle che questa Assemblea, nel momento in cui si è inizialmente convocata, ha adottato un Regolamento, e non ha detto affatto che, dato il modo particolare con cui avrebbe proceduto alla preparazione del materiale da sottoporre alle proprie discussioni, avrebbe proceduto alle votazioni in modo diverso da quello indicato nel Regolamento adottato.

Lei ha una via aperta onorevole Codacci Pisanelli: proponga una modifica al Regolamento; e se l'Assemblea l'accetterà, non osserverà più le norme di quel Regolamento che, per intanto, è ancora oggi il suo.

Le farò ancora presente che, quando stamani abbiamo votato l'articolo 61, abbiamo accettato che vi si dicesse: «Le deliberazioni delle Camere». Ora una deliberazione è un voto che verte su di una questione di procedura del Regolamento, su di un progetto di legge, su di un ordine del giorno, su di una mozione, ecc. Tutto ciò è sempre deliberazione. E la decisione di stamane non ha fatto distinzioni che innovino, al proposito.

Comunque, ripeto che, se vuole, può presentare una proposta di modifica del Regolamento, che la Giunta prenderà tosto in esame.

Se non vi sono altre osservazioni il processo verbale si intende approvato.

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti