[Il 25 settembre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento». È in discussione l'articolo 55 del progetto di Costituzione.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici del Titolo primo della Parte seconda per il testo completo della discussione.]

Presidente Terracini. [...] L'onorevole Ruini ha facoltà di esprimere il parere della Commissione su gli emendamenti presentati.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. [...] Avrei finito, se non vi fosse un'appendice di emendamenti, che concernono un numero di senatori designati — al di fuori del sistema elettorale — per diritto o per scelta del Capo dello Stato. Una combinazione del criterio elettivo con designazioni di questo genere non è sconosciuto ad altre Costituzioni.

Vi sono due ordini di emendamenti. Uno è per norme permanenti; l'altro per norme transitorie. Con disposizione permanente l'onorevole Russo Perez propone di lasciare al Capo dello Stato di nominare, a libera scelta, il terzo dei senatori. L'onorevole Rubilli riduce al quarto. Non è detto se tali elezioni siano a vita o per una sola legislatura. L'onorevole Alberti propone di dare al Capo dello Stato l'elezione a vita di cinque cittadini illustri.

Vi sono poi, nelle proposte, i senatori di diritto. Gli onorevoli Nitti ed Alberti pongono come tali gli ex Presidenti della Repubblica e del Consiglio dei Ministri; naturalmente a vita. L'onorevole Alberti mette, pei soli Presidenti del Consiglio, la condizione che abbiano, anche interrottamente, ricoperto la carica per un anno. È tutta una casistica — perdonate — su cui debbo richiamare la vostra attenzione. L'onorevole Nitti aggiunge come senatori di diritto le alte cariche dello Stato (primo presidente della Cassazione, presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti) i cui titolari sarebbero senatori finché durasse la loro carica. Inoltre sei professori eletti dal Consiglio superiore dell'istruzione e qui non si capisce per quanto tempo.

[...]

Nel Comitato si sono manifestate diverse opinioni. Per quanto riguarda le norme permanenti è prevalsa l'idea che la qualità di senatore di diritto ed a vita sia da riserbarsi ai soli ex Presidenti della Repubblica, che per il posto da essi occupato non possono discendere, alla fine del loro mandato, nell'agone elettorale. Altro è degli ex Presidenti del Consiglio dei Ministri, pei quali vi sono state riserve, appunto perché possono, e ad essi si addice, chiedere il suffragio degli elettori; ed alcuno ha fatto presenti le conseguenze che si avrebbero per i Presidenti del Consiglio prima della liberazione di Roma. Non è sembrata ammissibile l'entrata in Senato, per diritto, di nessun altro elemento né come carica dello Stato, né come designazione d'un Consiglio superiore.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti