[Il 6 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato. Dopo l'approvazione di un articolo relativo alla proroga dei poteri della vecchia Camera fino alla convocazione della nuova in alcuni casi particolari (vedi commento all'articolo 61)...]

Mortati, Relatore, prospetta l'opportunità di disciplinare anche il caso di proroga della legislatura per eventi eccezionali, facondo presente che, data la natura rigida della Costituzione, qualora essa mantenesse il silenzio sull'argomento, diverrebbe impossibile provvedervi con legge comune.

Perassi concorda.

Il Presidente Terracini esprime l'avviso che, agli effetti della proroga della legislatura, l'unico caso da ipotizzare sia quello del pericolo di una guerra e che la norma possa trovare la sua naturale ubicazione in quello stesso articolo in cui si disciplina la durata della legislatura.

Mortati, Relatore, anche a nome dell'onorevole Fuschini, fa presente che vi possono essere anche altri eventi straordinari (come epidemie, terremoti, ecc.) che dovrebbero essere preveduti con una dizione più generica.

Conti, Relatore, oppone la difficoltà di un giudizio sulla eccezionalità dell'evento.

Bozzi suggerisce di riunire in un unico articolo le norme per la proroga dei poteri delle Camere e per la proroga della legislatura.

Fabbri propone di usare l'espressione: «nel caso di mobilitazione generale», in quanto essa implica la decimazione del corpo elettorale prima ancora della guerra.

Il Presidente Terracini obietta che il caso di mobilitazione generale è un aspetto del pericolo di guerra e una dizione come quella suggerita potrebbe dare al Governo la possibilità di manovre di politica interna. Pone quindi ai voti la seguente formula:

«La legislatura può essere prorogata con legge solo in caso di pericolo di guerra».

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti