[Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini comunica che la Sottocommissione deve pronunciarsi sugli articoli relativi al potere legislativo, quali risultano dal lavoro del Comitato di coordinamento, il quale ha proposto anche qualche emendamento.

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in votazione il primo comma dell'articolo 3:

«La Camera dei Deputati è eletta per cinque anni».

(È approvato).

Pone in discussione il seguente emendamento aggiuntivo che è stato proposto dal Comitato di coordinamento:

«Tuttavia i suoi poteri sono prorogati sino alla riunione della nuova Camera.

«La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di pericolo di guerra.

«Nell'ipotesi anzidetta o in quella di altri eventi straordinari, ove non si ricorra alla proroga della legislatura, la Camera disciolta può, fino alla riunione della nuova, essere riconvocata, secondo le modalità di cui all'articolo...».

Mortati, Relatore, chiarisce che l'ultimo comma di questo emendamento potrà sostituire il primo, perché fu stabilito a suo tempo che si dovesse adottare questa forma diversa dalla prorogatio: si tratta cioè di scegliere tra la proroga dei poteri pura e semplice e la possibilità di convocazione della Camera disciolta.

Il Presidente Terracini, dato il chiarimento dell'onorevole Mortati, rinvia la discussione del primo comma dell'emendamento.

Nobile, sul secondo comma dell'emendamento, trova un po' vaga l'espressione «nel caso di pericolo di guerra» e preferirebbe si dicesse: «nel caso di imminente pericolo di guerra».

Il Presidente Terracini pone ai voti il secondo comma dell'emendamento aggiuntivo, secondo la proposta Nobile così formulato:

«La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di imminente pericolo di guerra».

(È approvato).

Delle due formulazioni alternative contenute nel primo e nel terzo comma dell'emendamento aggiuntivo, pone in votazione la prima:

«Tuttavia i suoi poteri sono prorogati fino alla riunione della nuova Camera».

(È approvata).

Fa presente che con ciò il terzo comma dell'emendamento aggiuntivo resta soppresso.

[La discussione di questo articolo prosegue sulle modalità di elezione della nuova Camera, pertanto il relativo resoconto viene riportato a commento dell'articolo 61.]

[...]

Pone in discussione l'articolo 8:

«I Senatori sono eletti per 6 anni.

Il Senato si rinnuova per metà ogni tre anni».

Tosato propone che i senatori siano eletti per cinque anni e che venga soppresso il secondo comma.

Il Presidente Terracini dichiara che tale proposta verrà messa ai voti solo nel caso che non venga approvato l'articolo nel testo presentato.

Pone in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

[Le parti della discussione di questo articolo relative esclusivamente alle modalità di elezione del Senato vengono riportate a commento dell'articolo 61.]

[...]

Piccioni dichiara che si potrebbe addirittura tornar sopra alle decisioni prese e proporre la riduzione a cinque anni della durata del Senato ed il suo rinnovo completo dopo tale periodo.

Mortati, Relatore, concorda.

Il Presidente Terracini, poiché vi è una proposta formale degli onorevoli Piccioni e Mortati riguardo alla durata del Senato, che si vorrebbe ridotta a cinque anni, e al suo rinnovo totale dopo tale periodo, in maniera che le elezioni della prima e della seconda Camera avvenissero contemporaneamente, chiede alla Commissione se intende riesaminare la questione e procedere a una nuova votazione.

Fabbri afferma che la disposizione di cui all'articolo 8 fu votata in modo imperativo e vincolante, ed è inutile riproporla solo perché oggi si determinano nuove situazioni in seno alla Sottocommissione. La questione è di sostanza e non crede accettabile, su tale argomento, il criterio di una seconda votazione. Fa ogni riserva sul sistema, che si intende adottare, di tornar sopra a decisioni già prese.

Piccioni crede si debba parlar chiaro e dire che, riesaminata la questione, in connessione con tutte le altre disposizioni riguardanti la seconda Camera, si sono visti gli inconvenienti a cui la norma stabilita può dar luogo praticamente e costituzionalmente e che quindi si vuol porvi rimedio.

Nobile e Leone Giovanni ritengono che non debba violarsi la regola generale che ha finora vietato di porre nuovamente in discussione ciò che già è stato votato.

Rossi Paolo e Lussu ritengono che, dal momento che sono proprio i presentatori della proposta già approvata a ritirarla, non vi sia nulla in contrario per una nuova votazione.

Il Presidente Terracini osserva che importa salvare la sostanza più che la forma: se v'è la sicurezza che in seduta plenaria si voterà la formula ora proposta, tanto vale votarla adesso.

Piccioni non desidera entrare in questioni procedurali, ma spera sarà consentito alla Sottocommissione, in sede di rilettura, di esprimere un voto.

Il Presidente Terracini ritiene che, pur approvando l'articolo 8 nel testo presentato, si potrebbe esprimere un voto nel senso accennato dall'onorevole Piccioni.

(Così rimane stabilito).

[...]

Pone in questi termini la formulazione del voto di cui si è prima parlato:

«La seconda Sottocommissione, procedendo alla seconda lettura del progetto relativo agli articoli sul potere legislativo, esprime l'avviso che il termine di durata della seconda Camera debba essere ridotto a 5 anni ed il rinnovamento della stessa debba avvenire per intero».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti