Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 58.

Le due Camere sono elette per cinque anni.

I loro poteri sono tuttavia prorogati sino alla riunione delle nuove Camere.

La legislatura puņ essere prorogata con legge solo nel caso di guerra in corso o di imminente pericolo di guerra.

Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. Il provvedimento che le indice fissa la prima riunione delle Camere non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti