[Il 19 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 60 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini comunica che la Sottocommissione deve pronunciarsi sugli articoli relativi al potere legislativo, quali risultano dal lavoro del Comitato di coordinamento, il quale ha proposto anche qualche emendamento.

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in votazione il primo comma dell'articolo 3:

«La Camera dei Deputati è eletta per cinque anni».

(È approvato).

Pone in discussione il seguente emendamento aggiuntivo che è stato proposto dal Comitato di coordinamento:

«Tuttavia i suoi poteri sono prorogati sino alla riunione della nuova Camera.

«La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di pericolo di guerra.

«Nell'ipotesi anzidetta o in quella di altri eventi straordinari, ove non si ricorra alla proroga della legislatura, la Camera disciolta può, fino alla riunione della nuova, essere riconvocata, secondo le modalità di cui all'articolo...».

Mortati, Relatore, chiarisce che l'ultimo comma di questo emendamento potrà sostituire il primo, perché fu stabilito a suo tempo che si dovesse adottare questa forma diversa dalla prorogatio: si tratta cioè di scegliere tra la proroga dei poteri pura e semplice e la possibilità di convocazione della Camera disciolta.

Il Presidente Terracini, dato il chiarimento dell'onorevole Mortati, rinvia la discussione del primo comma dell'emendamento.

[...]

Delle due formulazioni alternative contenute nel primo e nel terzo comma dell'emendamento aggiuntivo, pone in votazione la prima:

«Tuttavia i suoi poteri sono prorogati fino alla riunione della nuova Camera».

(È approvata).

Fa presente che con ciò il terzo comma dell'emendamento aggiuntivo resta soppresso.

Pone in discussione l'ultimo comma dell'articolo 3:

«Le elezioni della nuova Camera debbono aver luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente. L'atto che le indice fisserà la prima riunione della Camera non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».

Einaudi propone che alla parola «atto», sia sostituita l'altra «provvedimento».

Il Presidente Terracini pone in votazione la prima parte del comma:

«Le elezioni della nuova Camera debbono aver luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente».

(È approvata).

Fa notare che per la seconda parte è stato proposto anche un emendamento con la seguente formulazione: «La nuova Camera si riunisce il ventiduesimo giorno successivo a quello delle elezioni».

Pone in votazione la seconda parte con la modifica proposta dall'onorevole Einaudi:

«Il provvedimento che le indice fisserà la prima riunione della Camera non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni».

(È approvata).

Fa presente che con ciò è caduto l'emendamento sostitutivo e che l'articolo 3 risulta così formulato:

«La Camera dei Deputati è eletta per cinque anni.

Tuttavia i suoi poteri sono prorogati sino alla riunione della nuova Camera.

La legislatura può essere prorogata con legge solo nel caso di imminente pericolo di guerra.

Le elezioni della nuova Camera debbono aver luogo entro 70 giorni dalla fine della precedente. Il provvedimento che le indice fisserà la prima riunione della Camera non oltre il ventesimo giorno delle elezioni».

[...]

Pone in discussione l'articolo 8:

«I Senatori sono eletti per 6 anni.

Il Senato si rinnuova per metà ogni tre anni».

Tosato propone che i senatori siano eletti per cinque anni e che venga soppresso il secondo comma.

Il Presidente Terracini dichiara che tale proposta verrà messa ai voti solo nel caso che non venga approvato l'articolo nel testo presentato.

Pone in votazione l'articolo 8.

(È approvato).

Avverte che viene proposto un emendamento aggiuntivo a questo articolo, del seguente tenore:

«Le elezioni dei senatori scaduti dalla carica hanno luogo non oltre 70 giorni dalla data di scadenza. Eguale termine si applica per la rielezione del Senato nel caso del suo scioglimento».

Nobile ritiene eccessivo il termine di 70 giorni e propone di ridurlo a 50.

La Rocca si domanda come funzionerà il Senato nel periodo in cui sia ridotto alla metà dei suoi membri.

Fabbri escluderebbe l'ipotesi dello scioglimento che viene prospettata oggi per la prima volta.

Mortati, Relatore, chiarisce che questa disposizione è integrativa di quella dell'articolo 3, che riguarda la rielezione della Camera: se si volesse ammettere lo scioglimento del Senato, si potrebbe votare il comma incondizionatamente, nel senso che questa norma procedurale va messa in armonia con quanto avviene per la Camera dei Deputati.

Ritiene poi che, per quanto riguarda l'altra ipotesi, si possa accogliere la proposta dell'onorevole Nobile nel senso di indire le elezioni per la rinnovazione della metà dei membri scaduti, 50 giorni prima della scadenza, per evitare la vacanza a cui accennava anche l'onorevole La Rocca.

Tosato rinnova la sua proposta di soppressione del secondo comma.

Piccioni dichiara che si potrebbe addirittura tornar sopra alle decisioni prese e proporre la riduzione a cinque anni della durata del Senato ed il suo rinnovo completo dopo tale periodo.

Mortati, Relatore, concorda.

Il Presidente Terracini, poiché vi è una proposta formale degli onorevoli Piccioni e Mortati riguardo alla durata del Senato, che si vorrebbe ridotta a cinque anni, e al suo rinnovo totale dopo tale periodo, in maniera che le elezioni della prima e della seconda Camera avvenissero contemporaneamente, chiede alla Commissione se intende riesaminare la questione e procedere a una nuova votazione.

Fabbri afferma che la disposizione di cui all'articolo 8 fu votata in modo imperativo e vincolante, ed è inutile riproporla solo perché oggi si determinano nuove situazioni in seno alla Sottocommissione. La questione è di sostanza e non crede accettabile, su tale argomento, il criterio di una seconda votazione. Fa ogni riserva sul sistema, che si intende adottare, di tornar sopra a decisioni già prese.

Piccioni crede si debba parlar chiaro e dire che, riesaminata la questione, in connessione con tutte le altre disposizioni riguardanti la seconda Camera, si sono visti gli inconvenienti a cui la norma stabilita può dar luogo praticamente e costituzionalmente e che quindi si vuol porvi rimedio.

Nobile e Leone Giovanni ritengono che non debba violarsi la regola generale che ha finora vietato di porre nuovamente in discussione ciò che già è stato votato.

Rossi Paolo e Lussu ritengono che, dal momento che sono proprio i presentatori della proposta già approvata a ritirarla, non vi sia nulla in contrario per una nuova votazione.

Il Presidente Terracini osserva che importa salvare la sostanza più che la forma: se v'è la sicurezza che in seduta plenaria si voterà la formula ora proposta, tanto vale votarla adesso.

Piccioni non desidera entrare in questioni procedurali, ma spera sarà consentito alla Sottocommissione, in sede di rilettura, di esprimere un voto.

Il Presidente Terracini ritiene che, pur approvando l'articolo 8 nel testo presentato, si potrebbe esprimere un voto nel senso accennato dall'onorevole Piccioni.

(Così rimane stabilito).

Mette ai voti la prima parte dell'emendamento aggiuntivo con la modificazione proposta dall'onorevole Nobile:

«Le nuove elezioni hanno luogo 50 giorni prima della data di scadenza».

(È approvata).

Pone ai voti il principio che sia ammesso lo scioglimento della seconda Camera.

(È approvato).

Mette ai voti la seconda parte dell'emendamento aggiuntivo:

«Il termine per la rielezione del Senato nel caso del suo scioglimento è di 70 giorni».

(È approvato).

Pone in questi termini la formulazione del voto di cui si è prima parlato:

«La seconda Sottocommissione, procedendo alla seconda lettura del progetto relativo agli articoli sul potere legislativo, esprime l'avviso che il termine di durata della seconda Camera debba essere ridotto a 5 anni ed il rinnovamento della stessa debba avvenire per intero».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti