[Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in discussione l'articolo 16:

«Le due Camere si riuniscono di diritto e senza uopo di convocazione il primo giorno non festivo dei mesi di marzo e di ottobre di ogni anno.

«Ciascuna Camera è convocata altresì dal suo Presidente per iniziativa di questo o su richiesta motivata del Presidente della Repubblica o di almeno un terzo dei suoi membri. In questo caso anche l'altra Camera è convocata dal suo Presidente, quando ciò sia richiesto dalla maggioranza della prima».

Avverte che al primo comma si è proposto di sostituire il mese di «febbraio» a quello di «marzo», affinché alle due Camere sia lasciato il tempo necessario per esaminare i bilanci.

Mette ai voti questo emendamento.

(È approvato).

Grieco propone di sopprimere le parole «senza uopo di convocazione».

Il Presidente Terracini sopprimerebbe anche le parole «di ogni anno», in quanto il concetto è implicito; e mette ai voti il primo comma dell'articolo così formulato:

«Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio e di ottobre».

(È approvato).

Pone in discussione la prima parte del 2° comma:

«Ciascuna Camera è convocata altresì dal suo Presidente per iniziativa di questo, su richiesta motivata del Presidente della Repubblica o di almeno un terzo dei suoi membri».

Invece che «è convocata», direbbe «può essere convocata». Spiega che il termine «può», non si riferisce alla facoltà di convocare o meno le Camere, ma è usato per indicare che non trattasi di una convocazione normale. Gli sembrerebbe anche inutile dire che è «convocata dal suo Presidente», perché la convocazione è sempre fatta dal Presidente. Si domanda, infine, perché la richiesta di un terzo dei membri non debba essere egualmente motivata. Direbbe perciò:

«Ciascuna Camera può altresì riunirsi per iniziativa del suo Presidente o per richiesta motivata di un terzo dei suoi membri o del Presidente della Repubblica».

Fabbri teme che in tal modo il verbo «può» potrebbe essere inteso nel senso che le due Camere potrebbero anche trascurare di tener conto della richiesta motivata dei Presidente della Repubblica o del terzo dei membri.

Il Presidente Terracini propone allora la formula:

«Ciascuna Camera si riunisce altresì per iniziativa del suo Presidente o su richiesta motivata del Presidente della Repubblica o di almeno un terzo dei suoi membri».

Tosato osserva che di motivazione si era parlato solo per la richiesta di un terzo dei membri della Camera.

Ambrosini propone la seguente formulazione:

«Ciascuna Camera è convocata altresì su richiesta di un terzo dei suoi membri o su richiesta motivata del Presidente della Repubblica».

A suo avviso, un terzo dei membri della Camera costituisce già un numero così rilevante da giustificare pienamente la richiesta di convocazione.

Il Presidente Terracini concorda in questo avviso, anche perché nella mozione, che verrà firmata da un terzo dei membri della Camera, sarà indubbiamente specificato il motivo per cui si richiede la convocazione.

Fabbri ricorda che il termine «motivata» era stato posto specialmente per dar modo all'altra Camera di poter considerare la questione e, se riconosciutala importante, decidere sull'opportunità o meno di convocarsi a sua volta.

Il Presidente Terracini pone ai voti il concetto di richiedere la motivazione per la richiesta del Presidente della Repubblica.

(È approvato).

Pone ai voti il concetto che anche la richiesta da parte di un terzo dei membri dell'Assemblea debba essere motivata.

(È approvato).

Bozzi propone la seguente formulazione:

«Le due Camere si riuniscono altresì per iniziativa del Presidente, o su richiesta motivata del Presidente della Repubblica o di un terzo dei membri di una di esse».

Il Presidente Terracini teme che con questa formula si potrebbe intendere che uno dei due Presidenti convoca la propria Camera, senza che l'altra sia tenuta a procedere nello stesso modo.

Bozzi, se la sua formula non sembra chiara, la ritira.

Il Presidente Terracini mette ai voti la prima parte del 2° comma così formulata:

«Ciascuna Camera si riunisce altresì per iniziativa del suo Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri o del Presidente della Repubblica».

(È approvata).

Pone quindi in discussione la seconda parte del 2° comma:

«In questo caso anche l'altra Camera è convocata dal suo Presidente, quando ciò sia richiesto dalla maggioranza della prima».

Fa presente che sono stati proposti tre emendamenti sostitutivi:

1°) «Anche in questo caso la riunione delle due Camere è contemporanea»;

2°) «In questo caso l'altra Camera è convocata contemporaneamente dal suo Presidente»;

3°) «In questo caso è convocata di diritto anche l'altra Camera».

Rileva che tutti questi emendamenti stabiliscono la contemporaneità della riunione delle due Camere, mentre nel testo dell'articolo si faceva dipendere la convocazione dell'altra Camera dalla richiesta della maggioranza della prima.

Bozzi si dichiara favorevole ad adottare uno dei tre emendamenti sostitutivi che hanno tutti lo stesso valore: dovendo esprimere una preferenza, sceglierebbe però l'ultimo. Ricorda l'ampia discussione svoltasi al riguardo ed afferma che, approvato il principio della bicameralità, quando sia stata convocata una Camera, deve necessariamente funzionare anche l'altra. Ammettere che una delle due Camere possa essere convocata per una richiesta dell'altra significa, a suo giudizio, porla in una posizione di subordinazione, col che si ferisce il principio della bicameralità. Se chi ne ha l'iniziativa ritenga che una delle due Camere debba essere convocata perché vi è motivo di mettere in moto il potere legislativo, deve intendersi automaticamente convocata anche l'altra, senza che questa convocazione sia lasciata alla discrezionalità della Camera che si è convocata per prima.

Il Presidente Terracini, su richiesta dell'onorevole Mortati, mette in votazione il principio della contemporaneità della riunione delle due Camere.

(È approvato).

Laconi rileva che, una volta approvata la contemporaneità di convocazione delle due Camere, è ovvio che entrambe debbano essere investite dello stesso problema: ritiene che sia quindi opportuno stabilire, per non costituire un'anomalia, che la richiesta di convocazione venga rivolta ad entrambe le Camere.

Nobile prospetta il caso che una sola Camera debba riunirsi, o per affari interni d'urgenza, o per votare d'urgenza un progetto già approvato dall'altra Camera e rimasto non perfezionato. Non è d'accordo, quindi, sulla automaticità della convocazione di entrambe le Camere: ritiene ad ogni modo che la questione dovrebbe essere approfondita e non possa essere decisa con una discussione affrettata.

Grieco fa osservare all'onorevole Nobile che non è possibile che le due Camere non siano convocate insieme: se una Camera discute, anche l'altra deve sedere.

Il Presidente Terracini osserva all'onorevole Nobile che, per affari interni d'urgenza, una Camera si può riunire in Comitato segreto.

Fabbri è dell'avviso che dovrebbe trovarsi un'espressione la quale dicesse che le due Camere si riuniscono simultaneamente.

Il Presidente Terracini crede che la formula più appropriata possa essere quella del terzo emendamento, cioè:

«In questo caso è convocata di diritto anche l'altra Camera».

Con le parole «in questo caso», si vuole intendere che la convocazione della seconda Camera è la conseguenza della convocazione della prima.

Pone ai voti questa formula.

(È approvata).

Fa notare che, con gli emendamenti introdottivi, l'articolo 16 resta così definitivamente formulato:

«Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera si riunisce altresì per iniziativa del suo Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri o del Presidente della Repubblica.

In questo caso è convocata di diritto anche l'altra Camera».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti