Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 59.

Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera si riunisce inoltre in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei membri della Camera.

Quando si riunisce una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti