[Il 10 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».]

Presidente Terracini. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione del progetto di Costituzione della Repubblica italiana.

Dobbiamo esaminare l'articolo 59. Se ne dia lettura.

Molinelli, Segretario, legge:

«Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

«Ciascuna Camera si riunisce inoltre in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei membri della Camera.

«Quando si riunisce una Camera, è convocata di diritto anche l'altra».

[Presidente Terracini.] Sull'articolo 59 non sono stati presentati emendamenti.

Pongo in votazione il primo comma:

«Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione il terzo comma.

(È approvato).

Allora, il testo dell'articolo 59 è stato approvato così come proposto dalla Commissione.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti