Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera puņ essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o del Presidente della Repubblica, o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, č convocata di diritto anche l'altra.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti