Evoluzione dell'Articolo

Il 20 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«La Camera si riunisce di pieno diritto, senza uopo di convocazione, il primo giorno non festivo del mese di marzo e di ottobre di ogni anno».

La convocazione a richiesta di Deputati deve essere fatta su domanda di un sesto dei componenti la Camera».

***

Il 23 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione delibera di adottare anche per il Senato il primo comma dell'articolo approvato per la Camera dei deputati nella seduta del 20 settembre 1946. Approva inoltre il seguente articolo:

«Quando una Camera si sia convocata a tenore del precedente articolo, l'altra Camera ha l'obbligo di convocarsi, se ciò sia richiesto dal voto della maggioranza della prima».

***

Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo in sostituzione degli articoli approvati il 20 settembre e il 23 ottobre:

«Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo dei mesi di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera si riunisce altresì per iniziativa del suo Presidente o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi membri o del Presidente della Repubblica.

In questo caso è convocata di diritto anche l'altra Camera».

***

Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 59.

Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera si riunisce inoltre in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei membri della Camera.

Quando si riunisce una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

***

Il 10 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Le due Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera si riunisce inoltre in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o su richiesta del Presidente della Repubblica o di un terzo dei membri della Camera.

Quando si riunisce una Camera, è convocata di diritto anche l'altra».

***

Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente, o del Presidente della Repubblica, o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

***

Testo definitivo dell'articolo:

Art. 62.

Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.

Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.

Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.

***

 

Precedente

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti