[Il 24 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato. — Presidenza del Vicepresidente Conti.]

Il Presidente Conti. [...] Apre la discussione sulla opportunità o meno di inserire nella Costituzione norme sulla validità delle sedute (quorum) e sulla maggioranza da richiedersi per le deliberazioni.

Perassi ricorda che, per quanto riguarda il quorum necessario affinché l'Assemblea possa validamente riunirsi, la regola è che debba essere presente la maggioranza dei membri, ma nella prassi parlamentare si è finito per presumere il numero legale, a meno che non sia fatta constatare la sua mancanza. Per la validità delle deliberazioni la tradizione è nel senso che occorra la maggioranza assoluta dei voti.

Mortati, Relatore, circa il quorum per la validità delle riunioni avverte che esiste una corrente la quale — richiamandosi anche a norme di altre Costituzioni — considera eccessiva la maggioranza assoluta e propende per quella di un terzo. Del resto, seguendo l'esempio della Costituzione di Weimar, si potrebbe rinviare la disciplina della materia al Regolamento.

Uberti si associa.

Fabbri obietta che in varie disposizioni già concordate si è prevista una maggioranza qualificata, dal che discende la necessità di formulare nella Costituzione le disposizioni generali sulla maggioranza. Al Regolamento potranno essere rimesse le modalità per la verifica della validità delle riunioni e delle deliberazioni.

Einaudi concorda con l'onorevole Fabbri. Ritiene importante consacrare nella Costituzione i principî che governano la materia, anche agli effetti della tutela delle minoranze, e per impedire che di sorpresa possano approvarsi leggi importanti con un modesto numero di presenti.

Perassi propone la formulazione:

«Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono valide se la maggioranza assoluta dei loro membri non è presente».

Laconi propone di riferirsi solo alle deliberazioni, dicendo:

«Non possono essere adottate deliberazioni se non è presente, ecc.».

Bozzi preferisce questa dizione, che elimina la menzione delle sedute e si riferisce soltanto alle deliberazioni, escludendo perciò che sia necessaria in ogni caso la verifica preliminare del numero legale.

Targetti è contrario alla distinzione fra la validità della seduta e quella delle votazioni. Ritiene che il numero legale debba essere prescritto in ambedue i casi.

Fuschini non crede sia il caso di modificare la regola consacrata dall'uso, secondo la quale la presenza del numero legale è presunta, salvo che se ne chieda la verifica da parte di un certo numero di deputati e l'Assemblea sia per procedere a qualche votazione per alzata e seduta o per divisione.

Fabbri propone la seguente formulazione, che si riferisce al momento della deliberazione e non tiene conto, agli effetti del computo, degli astenuti:

«Per la validità delle deliberazioni di ogni Camera è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi componenti, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti».

Mortati, Relatore, riallacciandosi a quanto ha ricordato l'onorevole Fuschini, rileva che in realtà la prassi aveva finito per derogare allo Statuto Albertino appunto in quanto era eccessivo il quorum che esso richiedeva[i]. Propone quindi la seguente dizione:

«Il quorum è fissato dal Regolamento delle Camere. Le deliberazioni delle Camere sono prese alla maggioranza relativa dei voti, salvo che sia prescritta nella Costituzione una maggioranza speciale».

Fabbri considera inopportuna ogni norma che tenda a subordinare la validità delle sedute alla costante presenza della maggioranza dei deputati, anche in vista del fatto che uno stesso argomento potrebbe essere discusso in più tornate.

Il Presidente Conti esprime l'avviso che il quorum debba essere precisato nella Costituzione.

Einaudi osserva che, rinviata — come propone l'onorevole Mortati — la determinazione del quorum al Regolamento, potrebbe avvenire che le due Camere, in sede regolamentare, adottassero due criteri diversi in una materia tanto importante per i suoi riflessi sulla tutela delle minoranze.

Patricolo propone di mettere ai voti la questione pregiudiziale se il quorum debba essere stabilito dalla Costituzione o dal Regolamento.

Il Presidente Conti pone ai voti la proposta di introdurre nella Costituzione disposizioni in materia di validità delle sedute e delle deliberazioni.

(È approvata).

Pone quindi in votazione la proposta Fabbri:

«Per la validità delle deliberazioni di ogni Camera è richiesta la presenza di almeno la metà dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti».

(È approvata).


 

[i] L'articolo 53 dello Statuto Albertino era così formulato: «Le sedute e le deliberazioni delle Camere non sono legali né valide, se la maggiorità assoluta dei loro membri non è presente».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti