[Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in discussione l'articolo 17:

«Le deliberazioni di ciascuna Camera non sono valide, se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri e se non siano adottate alla maggioranza dei voti, salvo che la Costituzione non prescriva una maggioranza speciale».

Nobile propone che, invece di dire: «salvo che», si dica: «salvo i casi in cui».

Laconi riterrebbe migliore una formula affermativa, cioè:

«Le deliberazioni di ciascuna Camera sono valide soltanto se sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri e siano adottate alla maggioranza dei voti».

Il Presidente Terracini osserva che si è voluto, con la formula proposta, sottolineare la non validità delle deliberazioni.

Lussu ritiene che l'articolo 17 debba finire con le parole «la maggioranza assoluta dei suoi membri» e che tutto il resto sia pleonastico, perché è chiaro che le deliberazioni debbano essere prese a maggioranza di voti, e quindi è inutile dire che la Costituzione può richiedere in taluni casi delle maggioranze speciali.

Laconi ricorda che è stato sollevato questo problema nella 2ª Sezione, la quale esamina l'ordinamento giudiziario, e che si è discussa l'eventualità di introdurre una particolare cautela e di prescrivere in quali casi si deve richiedere una maggioranza speciale. Ritiene perciò che sia meglio lasciare in sospeso questa questione, per affrontarla in sede di coordinamento generale.

Il Presidente Terracini ritiene probabile che vi siano numerosi casi in cui sarà necessario richiedere una maggioranza qualificata; ma appunto per questo motivo non vede la ragione di sospendere la decisione sull'articolo 17.

Non ritiene poi affatto pleonastica l'ultima parte «salvo che la Costituzione non prescriva una maggioranza speciale». Forse si potrebbe ritenere pleonastica la dizione «se non siano adottate alla maggioranza dei voti».

Mortati, Relatore, osserva che l'emendamento Lussu non ha ragion d'essere, in quanto con le parole che egli vorrebbe sopprimere si vuole proprio richiedere la maggioranza dei voti, escludendo qualunque proporzione con i presenti.

Lussu, dopo le spiegazioni dell'onorevole Mortati, ritira il suo emendamento.

Laconi ritiene che le frasi relative alle maggioranze siano state fuse impropriamente, perché è evidente che le proposte, se non sono approvate a maggioranza, sono respinte.

Fabbri rileva che in alcuni casi, come ad esempio nelle elezioni per le cariche, si possono presentare soluzioni triplici o quadruplici, ed allora è necessaria la maggioranza assoluta. Nota pure che le astensioni tolgono valore alla maggioranza assoluta. Osserva infine che nelle Assemblee occorre un certo numero di presenti e che una proposta, se non riporta la metà più uno dei voti dei presenti, non è approvata; a meno che non vi sia una disposizione che ammetta una maggioranza inferiore.

Il Presidente Terracini osserva all'onorevole Fabbri che nel caso di elezioni per le cariche non si tratta di deliberazioni vere e proprie. Quanto alle astensioni, fa presente che in molte deliberazioni di questa Sottocommissione gli astenuti sono stati in numero superiore ai votanti e che, nonostante ciò, si è ritenuto di adottare le proposte che avevano ottenuto il maggior numero dei voti senza considerare le astensioni. Ad ogni modo rileva che qui si parla di maggioranza dei voti, il che vuol dire che gli astenuti sono tenuti in conto. La questione dei presenti non ha alcuna relazione con la votazione.

Mette pertanto in votazione l'articolo 17 con l'emendamento proposto dall'onorevole Nobile:

«Le deliberazioni di ciascuna Camera non sono valide, se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri e se non siano adottate alla maggioranza dei voti, salvo i casi nei quali la Costituzione non prescriva una maggioranza speciale».

(È approvato).

Pone in votazione l'articolo 18:

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri».

(È approvato).

[La discussione prosegue con la proposta di aggiunta al comma precedente di disposizioni relative alla proceduta abbreviata per l'approvazione delle leggi. Il resoconto di questa discussione viene riportato a commento dell'articolo 72.]

[...]

Il Presidente Terracini. [...] Pone in discussione l'articolo 20:

«Le sedute della Camera sono pubbliche. Tuttavia, con l'approvazione dei due terzi dei membri presenti, potranno essere segrete».

Laconi rileva che in questo caso si richiede una maggioranza speciale. Ritiene che la maggioranza qualificata debba essere sempre la medesima. Ricorda che nella seconda Sezione si fu d'accordo nel concetto di una maggioranza intermedia tra quella assoluta e quella qualificata, cioè tra quella prevista per leggi normali e quella prevista per leggi costituzionali; e che una siffatta maggioranza fu considerata come se dovesse diventare il tipo unico di votazione a carattere intermedio.

Fuschini riconosce la necessità in cui talvolta si trova il Governo di chiedere una seduta segreta all'Assemblea, ma non ritiene che per tale decisione vi sia bisogno di una maggioranza così cospicua come quella dei due terzi dei presenti.

Nobile, per andare incontro all'onorevole Fuschini, crede si potrebbe aggiungere: «e su richiesta del Presidente della Repubblica».

Ambrosini ricorda che veramente era stato proposto di richiedere una maggioranza qualificata, e che egli fece osservare esser necessario precisare quale deve essere questa maggioranza qualificata; onde si finì per adottare il criterio della maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea e quindi la metà più uno.

Il Presidente Terracini ritiene che la maggioranza richiesta debba essere proporzionata all'importanza della questione. Osserva all'onorevole Fuschini che quando il Governo si trova nella necessità di richiedere una seduta segreta, il motivo sarà a tutti noto. Ad ogni modo pone in votazione il principio che occorra una maggioranza qualificata per tenere le sedute segrete.

(Non è approvato).

Nobile proporrebbe di dire che le Camere «in via eccezionale» possono deliberare di tenere seduta segreta.

Fabbri osserva che, con tale sistema, la maggioranza può eliminare l'esigenza della minoranza di discutere pubblicamente un determinato problema.

La Rocca propone che il secondo comma sia così formulato: «tuttavia le Camere possono riunirsi in seduta segreta».

Il Presidente Terracini correggerebbe la formulazione così: «Tuttavia le Camere possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto». Mette ai voti l'articolo 20 così formulato:

«Le sedute della Camera sono pubbliche. Tuttavia le Camere possono deliberare di riunirsi in Comitato segreto».

(È approvato).

[...]

Pone in discussione l'articolo 23:

«I membri del Governo hanno sempre ingresso alle Camere anche se non ne facciano parte, e debbono essere sentiti quando lo richiedano».

Fa notare che questo articolo è stato aggiunto dal Comitato di coordinamento.

Grieco osserva che il concetto che si vuole sottolineare è quello che i membri del Governo che non sono Deputati hanno sempre ingresso alle Camere durante l'esercizio delle loro funzioni. Ma gli sembra implicito che il Governo, il quale è espressione delle due Camere, debba essere sentito.

Il Presidente Terracini rileva che la disposizione in esame ha stretta attinenza col potere esecutivo; e fa notare anche un altro concetto importante che ne deriva, cioè che si può essere membri del Governo anche senza essere membri delle Camere.

Mortati, Relatore ricorda che l'articolo 66 dello Statuto Albertino stabiliva che «i Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera, se non quando ne sono membri. Essi vi hanno sempre l'ingresso e debbono essere sentiti sempre che lo richieggano»; e fa presente che nel progetto è stata abolita la prima parte ritenuta superflua, perché è evidente che non possa avere voto deliberativo se non chi fa parte di quella Camera.

Rossi Paolo propone la soppressione dell'avverbio «sempre», che ritiene inutile.

Il Presidente Terracini pone ai voti l'articolo 23 con la modificazione proposta dall'onorevole Rossi.

(È approvato).

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti