[Il 13 settembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione affronta la discussione relativa all'elettorato passivo per la Camera dei Deputati.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 56 per il testo completo della seduta.]

Il Presidente Terracini [...] rileva che tra le proposte dell'onorevole Conti ce ne sono altre, in successivi articoli, che si riferiscono alla formazione della Camera dei Deputati. Così ad un certo punto si afferma: «I requisiti per l'eleggibilità ed i casi di incompatibilità sono fissati dalla legge elettorale». In altro articolo poi si stabilisce: «Sarà eletto un Deputato ogni 150 mila abitanti».

Apre la discussione sulla prima delle due proposte.

Tosato ritiene che la norma non sia opportuna, poiché ci sono alcuni casi di incompatibilità che dovrebbero essere fissati dalla Costituzione, come ad esempio l'incompatibilità del Presidente della Repubblica con alcuni uffici pubblici e l'incompatibilità per i componenti di una delle due Assemblee a far parte anche dell'altra.

D'altra parte un esplicito rinvio nella Costituzione alla legge elettorale non è del tutto indispensabile e può essere benissimo sottinteso.

Il Presidente Terracini pone ai voti la proposta dell'onorevole Tosato di sopprimere la formula: «I requisiti per la eleggibilità ed i casi di incompatibilità sono fissati dalla legge elettorale».

(È approvata).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti