[Nella seduta del 18 settembre 1946, la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discute i requisiti di eleggibilità e di incompatibilità dei deputati.

Nella discussione sono coinvolti marginalmente anche l'attuale articolo 52 (in riferimento ai criteri di eguaglianza e agli italiani non appartenenti alla Repubblica), il secondo comma dell'attuale articolo 56 (laddove si parla dell'età minima dei deputati) e la XIII disposizione transitoria (relativamente alla eleggibilità dei membri di casa Savoia); pertanto viene riportato il resoconto dell'intera discussione in questa sede mentre a commento dell'articolo 52, dell'articolo 56 e della XIII disposizione transitoria viene citato solo quanto di competenza.]

Presidente Terracini. [...] Apre quindi la discussione sulla seguente formula proposta dall'onorevole Conti nel suo progetto: «I requisiti per la eleggibilità e i casi di incompatibilità sono fissati dalla legge elettorale».

Uberti osserva che questa materia è di competenza della Commissione incaricata della redazione della legge elettorale.

Leone Giovanni reputa che, per ragioni di armonia con quanto già è stato stabilito in materia di elettorato attivo, alcuni elementi relativi all'elettorato passivo dovrebbero essere introdotti nella Costituzione. Come sono stati stabiliti limiti precisi riguardanti l'età e la capacità, altrettanto si dovrebbe fare per le ineleggibilità e le incompatibilità.

Mortati, Relatore, propone il seguente articolo:

«Sono eleggibili alla carica di Deputato tutti gli elettori che abbiano compiuto, al momento della elezione, l'età di anni 25, che abbiano acquistato la cittadinanza italiana da almeno due anni e non siano membri dell'antica casa regnante italiana.

«La qualità di Deputato è incompatibile con quella di membro della seconda Camera.

«Eventuali altre cause di incompatibilità saranno fissate dalla legge».

Lussu è d'accordo sulla opportunità di fissare nella Costituzione, che deve avere un carattere solenne, la esclusione dall'elettorato passivo dei membri della ex famiglia Reale. Viceversa ritiene che le altre disposizioni contenute nell'articolo proposto dall'onorevole Mortati dovrebbero essere rinviate alla legge elettorale.

Leone Giovanni segnala l'opportunità di un'aggiunta, consistente in un richiamo alle disposizioni contenute nel preambolo alla Costituzione circa il rispetto dei diritti fondamentali di ogni cittadino. I casi di ineleggibilità non dovrebbero identificarsi con limitazioni dipendenti da considerazioni d'indole razziale o religiosa.

Il Presidente Terracini crede che la proposta dell'onorevole Leone potrebbe essere accolta come un suggerimento di cui si potrebbe tener conto in sede di coordinamento di vari articoli.

Mortati, Relatore, tiene a dichiarare che la disposizione da lui proposta, per la quale sono eleggibili tutti gli elettori che abbiano acquistato la cittadinanza italiana da almeno due anni, è stata suggerita dalla particolare situazione in cui si sono venuti a trovare gli altoatesini che optarono per la cittadinanza tedesca.

Mannironi propone di aggiungere alla parola «elettori»: «e le elettrici».

Il Presidente Terracini crede superflua l'aggiunta, perché nessuno certamente penserà di ritornare su una decisione che già è stata presa e di riporre in discussione il pieno diritto delle donne italiane così all'elettorato attivo come a quello passivo.

Perassi preferirebbe che si parlasse di «cittadini» anziché di «elettori» per comprendere anche il caso di cittadini italiani all'estero.

Fabbri condivide la proposta dell'onorevole Perassi, anche in considerazione del fatto che può darsi il caso di un cittadino non iscritto per errore nelle liste elettorali.

Mortati, Relatore, suggerisce la formula: «tutti coloro che abbiano diritto ad essere elettori». Insiste sull'uso del termine «elettori» poiché, dicendo soltanto «cittadini», si prescinderebbe da tutti i requisiti e dai limiti che già sono stati decisi.

Perassi nel far la sua proposta di usare la parola «cittadini» intendeva riferirsi a tutti coloro che hanno i requisiti già stabiliti.

Leone Giovanni propone, per venire incontro alle varie esigenze manifestatesi nel corso della discussione, la seguente formula: «tutti i cittadini aventi i requisiti per essere elettori».

Nobile non è favorevole all'uso del termine «elettori», in considerazione del caso verificatosi a volte di un cittadino condannato per motivi politici e che, per quanto privato del diritto di voto, può essere eletto Deputato appunto per rimetterlo in libertà.

Di Giovanni ritiene che la disposizione proposta dall'onorevole Conti potrebbe essere accolta con maggiore favore ed eviterebbe così ogni discussione, perché è più lata di quella proposta dall'onorevole Mortati, non contenendo specificazioni che potrebbero anche essere incomplete.

Il Presidente Terracini fa presente all'onorevole Di Giovanni che la questione ormai può considerarsi superata, nel senso che la Sottocommissione ha mostrato di ritenere, seppure non attraverso ad una votazione, di dover porre nel testo della Costituzione alcune indicazioni precise sui requisiti per la eleggibilità.

Leone Giovanni teme che il suo pensiero non sia stato chiaramente compreso. Dal momento che la Sottocommissione è stata in un certo senso abbastanza rigorosa nel fissare le condizioni per l'esercizio dell'elettorato attivo, è dell'avviso che occorra essere altrettanto rigorosi nel determinare i limiti dell'elettorato passivo. Se si accogliesse la formula «tutti i cittadini» proposta dall'onorevole Perassi, si correrebbe il rischio di dichiarare eleggibili persone che non hanno il diritto di votare.

Quanto all'ipotesi accennata dall'onorevole Nobile, osserva che i casi sono due: o si tratta di persone che sono state già private del diritto all'elettorato attivo e passivo per effetto di una precedente condanna, e questa situazione sarà presa in considerazione dalle disposizioni transitorie; o si tratta di situazioni che potranno verificarsi in avvenire, e ad esse potrà essere applicata la norma che già è stata approvata, secondo la quale non si può essere privati del diritto di voto se non da una sentenza del giudice civile o penale.

Concludendo, ritiene indispensabile, in primo luogo, stabilire per l'elettorato passivo requisiti per lo meno analoghi a quelli stabiliti per l'elettorato attivo; in secondo luogo, trovare una formula che risponda alle esigenze prospettate dagli onorevoli Perassi e Mortati.

Fabbri ritiene che non ci sia troppo da preoccuparsi del fatto che un non elettore possa essere eletto Deputato: è un inconveniente che sempre è accaduto. Cita il caso dell'onorevole Bovio che fu eletto Deputato, pur non essendo iscritto nelle liste elettorali.

Mannironi approva le considerazioni dell'onorevole Leone, mentre non può essere d'accordo con quanto ha affermato l'onorevole Di Giovanni, che cioè i requisiti per l'eleggibilità debbono essere fissati nelle legge elettorale. Crede invece che tali requisiti debbano essere stabiliti nella Costituzione con la stessa latitudine con cui sono stati stabiliti quelli per l'elettorato attivo. Solo i casi di incompatibilità possono essere fissati nella legge.

Il Presidente Terracini osserva che la Sottocommissione si trova di fronte alla proposta di due formule diverse: «tutti gli elettori» oppure «tutti i cittadini aventi i requisiti per essere elettori».

Personalmente esprime l'opinione che non sia necessaria la piena coincidenza tra le condizioni per l'esercizio del diritto elettorale attivo e quelle per l'esercizio del diritto elettorale passivo. Anche nell'ultima legge elettorale, come in altre precedenti, non esisteva questa completa coincidenza. Occorre anche tener presente che, in definitiva, è la stessa Camera dei Deputati che esamina la posizione degli eletti e decide volta per volta se ratificare o meno le elezioni. In questa maniera è stato possibile eleggere anche i condannati politici, che altrimenti non avrebbero potuto essere eletti. Ritiene pertanto che non sia necessario stabilire per l'elettorato passivo gli stessi requisiti già fissati per l'elettorato attivo.

Uberti osserva che occorre formulare una Costituzione quanto più possibile breve, chiara, sì che essa possa essere compresa anche dalle classi popolari. Sarebbe opportuno pertanto rinviare alla legge elettorale la determinazione dei requisiti relativi all'eleggibilità, come del resto aveva proposto l'onorevole Conti.

Lussu osserva che, da un punto di vista razionale, la parola «cittadini» non dovrebbe mai essere usata e che dovrebbe invece esser usata l'altra «elettori». D'altra parte gli sembra strano che il non elettore possa essere eleggibile. In ogni modo la preoccupazione manifestata a tale proposito da alcuni oratori gli sembra inutile, perché se un partito è capace di inviare alla Camera un suo rappresentante, anche se non iscritto alle liste elettorali, è evidente che esso avrà il potere di ottenere il cambiamento della legge elettorale. Torna ad affermare che nella Costituzione dovrebbe essere fissata soltanto la esclusione dall'elettorato attivo dei membri dell'ex famiglia reale e che tutte le altre limitazioni a tale diritto, contenute nell'articolo proposto dall'onorevole Mortati, dovrebbero essere rinviate alla legge elettorale.

Il Presidente Terracini mette in votazione la prima parte dell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Mortati con la modifica da anni 28 a 25 e con l'altra modifica suggerita dall'onorevole Leone Giovanni. La formulazione della prima parte dell'articolo in questione sarebbe pertanto la seguente:

«Sono eleggibili alla carica di Deputato tutti i cittadini aventi i requisiti per essere elettori, i quali, al momento delle elezioni, abbiano compiuto l'età di anni 25».

(È approvata).

Avverte che è ora in discussione un altro requisito richiesto nell'articolo sostitutivo proposto dall'onorevole Mortati e cioè che gli eleggibili di cui alla votazione testé fatta abbiano acquisito la cittadinanza italiana da almeno due anni.

Lussu osserva che del requisito in esame non si dovrebbe fare parola nella Costituzione: un caso simile non potrebbe essere contemplato che nella legge elettorale. Così pure nella nuova Carta costituzionale non dovrebbero essere previste esclusioni dal diritto elettorale per motivi di razza e di religione. Ciò non risponderebbe alla nostra coscienza popolare.

Tosato propone che siano considerati eleggibili tutti coloro che abbiano acquistato la cittadinanza italiana, non da almeno due anni come vorrebbe l'onorevole Mortati, ma da almeno tre.

Perassi domanda all'onorevole Mortati se la proposta da lui fatta riguarda il problema generale della cittadinanza o riguarda soltanto la situazione degli altoatesini.

Mortati, Relatore, dichiara che il disposto della norma in questione, secondo il suo parere, dovrebbe riguardare la situazione degli altoatesini solo occasionalmente; la disposizione infatti potrebbe essere utile anche per altre evenienze del genere, quando si trattasse di situazioni che potrebbero rendere opportuno limitare l'accesso immediato a determinate cariche pubbliche.

Perassi fa presente che relativamente agli altoatesini, è in corso una legge che regola la loro situazione. In ogni caso ha l'impressione che quegli altoatesini che hanno optato per la cittadinanza germanica, saranno riammessi a rivedere la loro opzione: la conclusione di ciò sarebbe che essi, pur avendo optato per la Germania, non avrebbero mai perduto la cittadinanza italiana e quindi non verrebbero ad essere colpiti da questa disposizione. Rimarrebbe, perciò, da considerare solo il problema di carattere generale. Si domanda se sia conveniente che coloro che hanno acquistato la cittadinanza italiana non siano eleggibili se non dopo trascorso un certo termine. Una tale disposizione si spiega in quei paesi in cui le nazionalizzazioni costituiscono un fenomeno usuale: in Italia, invece, il fenomeno ha una minima importanza. Ritiene perciò che non valga la pena introdurre la norma suddetta nella Costituzione.

Mortati, Relatore, si domanda, in relazione a quanto ha detto l'onorevole Perassi, se non sia il caso di adottare una disposizione per gli altoatesini, nella quale si tenga conto del fatto che essi non hanno mai perduto la cittadinanza italiana.

Perassi osserva che, se si adottasse una disposizione del genere, si potrebbe andare incontro a complicazioni internazionali.

Il Presidente Terracini ritiene che non sia un argomento a favore dell'accettazione della proposta fatta dall'onorevole Mortati quello di mantenere per un periodo di tempo più o meno lungo gli abitanti dei territori annessi all'Italia in una condizione di inferiorità nei confronti degli altri cittadini italiani. Si dovrebbe invece provvedere a convocare in quelle località i comizi elettorali e concedere così a quelle popolazioni la possibilità di scegliersi subito i loro rappresentanti.

Mortati, Relatore, ritira la sua proposta, in considerazione delle osservazioni fatte dall'onorevole Perassi.

Codacci Pisanelli risolleva una questione presa in esame giorni or sono e poi accantonata, quella cioè, degli italiani che si indicavano un tempo col termine di non regnicoli.

Si è detto che si sarebbe potuto regolare questa categoria con una legge speciale, ma, poiché una legge speciale non può modificare la Costituzione, si dovrebbe far ricorso, per disciplinare questo caso, ad una nuova legge costituzionale. Sarebbe meglio quindi introdurre nella Costituzione per questa categoria di italiani che sono parificati ai cittadini, una norma di portata più ampia di quella costituita dall'articolo proposto. Ciò sempre che non si voglia escludere dal diritto di eleggibilità questa categoria di persone.

Perassi osserva che, allo stato attuale della legislazione, non esiste una norma in virtù della quali gli italiani non regnicoli siano parificati automaticamente ai cittadini ai fini elettorali. Esiste una vecchia disposizione, che è stata implicitamente richiamata nella legge sulla cittadinanza, in virtù della quale gli italiani per nazionalità, non giuridicamente italiani, possono ottenere la cittadinanza con l'emanazione di un semplice decreto, senza che ad essi sia richiesta la condizione della residenza. Ne consegue che la formula dell'articolo recentemente approvata dalla Sottocommissione non pregiudica il problema, perché resta sempre la possibilità per l'italiano, cosiddetto non regnicolo, di diventare cittadino con la procedura particolare anzidetta. L'affermazione che siano parificati ai cittadini italiani, ai fini della legge elettorale politica, tutti gli italiani appartenenti ad altri Stati solleverebbe problemi assai delicati e complessi. Per queste considerazioni ritiene che la proposta dell'onorevole Codacci Pisanelli non possa essere accettata.

Codacci Pisanelli fa presente che nella nostra legislazione vigono alcune norme concernenti l'ammissione al pubblico impiego, nelle quali gli italiani non regnicoli sono parificati ai cittadini italiani. Si potrebbe studiare la adozione di un criterio analogo nei riguardi dell'elettorato. Chiede che il problema sia esaminato dalla Sottocommissione.

Il Presidente Terracini mette in votazione la proposta fatta dall'onorevole Codacci Pisanelli per la quale il problema in questione dovrebbe essere ulteriormente sottoposto all'esame della Sottocommissione.

(Non è approvata).

Avverte che è ora in discussione il caso previsto nell'articolo proposto dall'onorevole Mortati, dell'esclusione dal diritto elettorale passivo dei membri dell'ex famiglia reale. La formulazione dell'articolo circa questo punto sarebbe la seguente:

«e non siano membri dell'antica casa regnante italiana».[i]

Di Giovanni, poiché la parola «antica» può sembrare ambigua, propone di sostituirla con la parola «cessata».

Il Presidente Terracini fa presente che l'espressione usata dall'onorevole Mortati non può che riferirsi alla casa Savoia: non crede che sia opportuno adottare un'altra espressione che potrebbe implicare anche l'appartenenza alle altre vecchie case regnanti in Italia.

Lussu crede che sia meglio lasciare l'aggettivo «antica».

Lami Starnuti ritiene che al primo comma dell'articolo proposto dall'onorevole Mortati dovrebbero essere aggiunte le seguenti parole: «salvo gli altri casi di ineleggibilità stabiliti dalla legge elettorale». Gli parrebbe infatti strano che nella Costituzione fosse previsto un solo caso di ineleggibilità. Infatti, nell'ultimo comma dell'articolo proposto si parla di cause di incompatibilità e non di ineleggibilità.

Leone Giovanni osserva che, se si dovesse accogliere l'emendamento proposto dall'onorevole Lami Starnuti, diventerebbe inutile il comma già approvato. In esso sono stati rigidamente stabiliti i casi di ineleggibilità. Quindi, se l'articolo proposto dall'onorevole Mortati dovesse essere modificato nel senso di riferirsi anche ad altri casi di ineleggibilità da stabilirsi volta per volta, l'articolo in questione non avrebbe più ragione d'essere introdotto nella Costituzione.

Lami Starnuti insiste nella sua proposta, perché i casi di ineleggibilità sono molteplici. Gli alti funzionari dello Stato, ad esempio, sono sempre stati considerati ineleggibili specialmente nel territorio in cui esercitano le loro funzioni. Così anche sono stati sempre considerati ineleggibili tutti coloro che abbiano rapporti di interessi con lo Stato.

Mortati, Relatore, obietta che i casi accennati dall'onorevole Lami Starnuti riguardano l'incompatibilità e non la ineleggibilità.

Lami Starnuti replica che l'ultima legge elettorale, a proposito dei casi da lui accennati, parla di ineleggibilità. In ogni modo, se si è d'accordo nel considerare i casi accennati come casi di incompatibilità, non insiste nella sua proposta.

Di Giovanni conferma che effettivamente la legge elettorale, in virtù della quale sono stati eletti i Deputati alla Costituente, considera i casi accennati come casi di ineleggibilità. In ogni caso, c'è da osservare che l'inclusione nella Carta costituzionale di alcuni determinati casi di ineleggibilità potrebbe far presumere l'esclusione di altri, ciò che darebbe luogo ad inconvenienti assai gravi. Si potrebbe ovviare ad ogni inconveniente aggiungendo all'ultimo comma dell'articolo in questione le parole seguenti: «Eventuali casi di ineleggibilità e di incompatibilità saranno fissati dalla legge».

Mannironi osserva che in tal modo si verrebbe a distruggere il contenuto dell'articolo proposto dall'onorevole Mortati.

Leone Giovanni, per quanto si riferisce alla necessità di mantenere la forma già approvata e al suo svuotamento che potrebbe derivare dall'approvazione dell'emendamento degli onorevoli Lami Starnuti e Di Giovanni, si riporta a quanto ha già detto. Occorre frattanto precisare la differenza fra ineleggibilità e incompatibilità. Crede che ineleggibilità sia quel complesso di cause che impediscono la possibilità di porre la candidatura: incompatibilità invece un altro complesso di cause che rendono impossibile l'esercizio del mandato parlamentare conseguito attraverso l'elezione; per cui c'è da ritenere che le cause di ineleggibilità non siano eliminabili da un atto di volontà dell'interessato, mentre quelle di incompatibilità lo siano. In altri termini lo stato di ineleggibilità non può essere rimosso, mentre quello di incompatibilità può essere rimosso con atto volontario, facendo cadere le condizioni che costituiscono ostacolo alla partecipazione all'attività parlamentare. Posta questa distinzione, tutti gli esempi indicati dall'onorevole Lami Starnuti riguardano l'incompatibilità e potranno essere esemplificati nella legge elettorale. Ha creduto bene stabilire, dal punto di vista concettuale, la delimitazione fra ineleggibilità e incompatibilità perché, se si è d'accordo su essa, si potrebbe accogliere la formula proposta dall'onorevole Mortati.

Mortati, Relatore, riconosce che effettivamente l'ultima legge elettorale parla di ineleggibilità per tutti i casi accennati dall'onorevole Lami Starnuti. In realtà la parola ineleggibilità è impiegata per esprimere due diverse situazioni: una discendente da indegnità, per condanne, ecc., un'altra collegata al possesso di date cariche. Alcune di queste cariche sono ritenute preclusive della possibilità di presentazione della candidatura nelle elezioni politiche, altre invece solo dell'esercizio della funzione di Deputato. Le ultime danno vita alle incompatibilità in senso stretto. Bisognerebbe giungere ad includere nel concetto di incompatibilità anche le ineleggibilità del secondo tipo.

Il Presidente Terracini chiede all'onorevole Mortati se la sua precisazione debba essere consacrata a verbale oppure essere contenuta nel testo dell'articolo.

Mortati, Relatore, è d'avviso che la questione in esame debba essere risolta con una norma precisa da introdursi nell'articolo da lui proposto. La difficoltà però sta nel trovare la formula che risponda allo scopo.

Lussu pensa che, dal momento che la questione è stata sollevata, sia bene chiarirla il più possibile. Effettivamente non è cosa molto semplice determinare la differenza tra ineleggibilità e incompatibilità; tuttavia ritiene — e spera che le sue considerazioni possano costituire un qualche apporto al tentativo di chiarimento fatto dall'onorevole Leone — che si possa affermare che l'ineleggibilità consista nella incapacità di un cittadino ad essere eletto Deputato, sia per una sua situazione giuridica, sia per una sua posizione nella vita politica in senso generico. Ad esempio il gerarca fascista, il ministro fascista, il federale, ecc. non dovrebbero mai godere del diritto all'elettorato sia attivo che passivo e il loro sarebbe un caso di ineleggibilità e non di incompatibilità.

È però dell'avviso che la determinazione dei casi di ineleggibilità non dovrebbe essere fatta in un articolo della Costituzione, bensì nella legge elettorale.

Ambrosini rileva che l'ineleggibilità — come è stato già chiarito — importa una incapacità di essere eletto per varie ragioni. Ad esempio, l'Alto Commissario per la Sicilia o per la Sardegna secondo l'ultima legge elettorale è stato considerato ineleggibile, perché giustamente si è ritenuto che tale carica potesse influire sull'andamento delle elezioni. Invece nel caso dell'incompatibilità si ha la capacità di essere eletti, ma la non possibilità di esercitare contemporaneamente due uffici.

Rileva che le legislazioni elettorali prevedono alcune cause di ineleggibilità cosiddetta relativa, che cioè possono essere rimosse dall'interessato, abbandonando l'ufficio o la situazione giuridica che fa luogo all'incapacità ed altre invece che sono assolute, come sarebbe ad esempio il caso dei membri della ex casa reale.

In questo stato di cose si pone il quesito se sia opportuno che nella Costituzione siano indicati alcuni casi più importanti di ineleggibilità, come ad esempio quelli accennati dall'onorevole Mortati, o se non sia preferibile (come egli ritiene che sarebbe opportuno) non includere alcuno, rimandandoli tutti alla legge elettorale.

Nobile dichiara che, se la Costituzione deve valere a garantire un minimo di diritti ai cittadini, essa deve contenere norme precise sui casi accennati dai precedenti oratori. Se la Sottocommissione non riterrà esauriente la formulazione dell'articolo proposto dall'onorevole Mortati, se ne potrà adottare un'altra per indicare tutti i casi in questione. Un rinvio puro e semplice alla legge elettorale potrebbe dar luogo ad eventuali arbitrî.

Lussu ha già fatto notare le difficoltà che si incontrano quando si vuole distinguere tra ineleggibilità e incompatibilità. Si possono infatti avere in proposito idee contrastanti. Così egli non concorda affatto con l'onorevole Ambrosini circa l'affermazione che l'Alto Commissario per la Sicilia o la Sardegna sia ineleggibile: si tratta a suo avviso, di un vero e proprio caso di incompatibilità.

Mortati, Relatore, accoglie la proposta fatta dall'onorevole Di Giovanni di includere anche il termine ineleggibilità nell'articolo in esame, e ciò perché, come è provato dalla odierna discussione, possono sorgere gravi difficoltà di interpretazione nella distinzione fra ineleggibilità e incompatibilità. Desidera soltanto che si usino due distinte formule per fissare i casi dell'una e dell'altra specie, e propone che la restante parte dell'articolo in esame abbia la seguente formulazione:

«altri eventuali casi di ineleggibilità saranno disposti dalla legge. La qualifica di Deputato è incompatibile con quella di membro della seconda Camera. La legge fisserà le altre cause di incompatibilità».

Di Giovanni propone la soppressione dell'aggettivo «eventuali» premesso alle parole «casi di ineleggibilità».

Il Presidente Terracini non ritiene necessaria tale soppressione. Mette quindi in votazione la restante parte dell'articolo nel nuovo testo proposto dall'onorevole Mortati.

Uberti dichiara di astenersi dal voto, perché non ritiene che sia il caso di introdurre nella Costituzione queste disposizioni.

(È approvata).


 

[i] Il resoconto sommario della seduta non riferisce la votazione di questa parte dell'articolo, tuttavia il resoconto dei testi approvati dalla Commissione che riporta manoscritta la data del 25.9.46 (Archivio Storico della Camera dei Deputati, unità archivistica ITCD.00200.00040.00006.00004.00003) riporta la frase nella seguente forma: «eccettuati i membri dell'antica Casa regnante italiana»; è quindi da ritenere che questa formula sia stata votata ed approvata.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti