[Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini. [...] Apre la discussione sull'articolo 24:

«Il potere legislativo è collettivamente esercitato dalle due Camere».

Grieco domanda come debba interpretarsi l'avverbio «collettivamente».

Il Presidente Terracini risponde che, a suo avviso, significa che non vi può essere una legge valida se non è approvata da ambedue le Camere.

Tosato, riferendosi alla concessione dell'amnistia da parte dell'Assemblea nazionale, crede sarebbe opportuno aggiungere alla fine dell'articolo le parole: «e, nei casi previsti dalla Costituzione, dall'Assemblea nazionale».

Il Presidente Terracini dichiara che ciò potrà stabilirsi quando si parlerà dell'amnistia.

Pone ai voti l'articolo 24.

(È approvato).

[...]

Pone in discussione l'articolo 27:

«I disegni e le proposte di legge approvati da una Camera saranno trasmessi all'altra, la quale dovrà pronunziarsi entro 4 mesi dal ricevimento.

Tale termine potrà essere variato su accordo tra le due Camere».

Fa presente che è stata proposta dal Comitato la riduzione del termine da quattro mesi a tre.

Nobile ricorda la sua proposta di ridurre tale termine a due mesi.

Il Presidente Terracini pone ai voti l'emendamento dell'onorevole Nobile.

(Non è approvato).

Pone ai voti la proposta di ridurre il termine a tre mesi.

(È approvata).

Pone ai voti il primo comma così emendato.

(È approvato).

Circa il secondo comma dell'articolo, avverte che è stato proposto un emendamento sostitutivo così formulato:

«Tale termine potrà essere prorogato su richiesta della Camera che deve pronunciarsi».

Nobile dichiara di essere favorevole al testo del progetto.

Laconi ritiene anch'egli più opportuno stabilire che tale termine possa essere variato su accordo fra le Camere che non su richiesta della Camera che deve pronunziarsi, perché questa richiesta potrebbe dar luogo a complicazioni.

Il Presidente Terracini pone ai voti il secondo comma dell'articolo 27 nel testo originario.

(È approvato).

[...]

Fa notare che l'articolo 28 prenderà il posto dell'articolo 27 e viceversa[i].


 

[i] L'articolo 28 è quello relativo al passaggio in Commissione dei disegni di legge (vedi commento all'articolo 72).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti