[Il 23 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento», che erano stati rinviati.]
Presidente Terracini. [...] Possiamo passare ora all'esame dell'articolo 67, che avevamo provvisoriamente accantonato, in attesa di decidere sopra gli altri articoli di questo Titolo.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Proporrei di soprassedere ancora all'articolo 67, per la grossa questione se la fiducia o la sfiducia debba essere data dall'Assemblea Nazionale o no. Intanto si potrebbe seguire l'ordine indicato dall'onorevole Corbino.
Corbino. Chiedo di parlare.
Presidente Terracini. Ne ha facoltà.
Corbino. In relazione alla votazione avvenuta sull'articolo 71, si potrebbe completare l'articolo 83, per quel capoverso dell'emendamento Caronia, che era rimasto in sospeso e che era subordinato appunto all'articolo 71.
Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Questo si farà in sede di coordinamento.
Presidente Terracini. Esaminiamo allora l'articolo 67. Se ne dia lettura.
Riccio, Segretario, legge:
«La funzione legislativa è collettivamente esercitata dalle due Camere».
Presidente Terracini. L'onorevole Bozzi ha già svolto il seguente emendamento e ha dichiarato di ritirarlo:
«La funzione legislativa è collettivamente esercitata dal Presidente della Repubblica e dalle due Camere».
L'onorevole Colitto ha proposto di sostituire l'articolo col seguente:
«La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere».
Ha facoltà di svolgere l'emendamento.
Colitto. Rinunzio a svolgerlo.
Presidente Terracini. Gli onorevoli Caronia e Giordani hanno presentato il seguente emendamento:
«Sopprimere la parola: collettivamente.
«Subordinatamente, sostituire il comma col seguente:
«Le leggi sono formate con il concorso delle due Camere».
Poiché i proponenti sono assenti, s'intende che abbiano rinunziato allo svolgimento.
L'onorevole Tosato ha facoltà di esprimere il parere della Commissione.
Tosato. Essendo l'emendamento presentato dall'onorevole Colitto di carattere formale, lo pregherei di volerlo trasformare in raccomandazione; ne sarà tenuto conto in sede di revisione formale.
Per quanto riguarda la sostanza dell'articolo 67, mi pare che, dopo la votazione intervenuta relativamente al potere del Presidente della Repubblica di rinviare alle Camere le leggi da esse deliberate, il principio fissato nell'articolo 67 per cui il potere legislativo spetta alle due Camere resta confermato.
Presidente Terracini. Onorevole Colitto, mantiene il suo emendamento?
Colitto. Aderisco all'invito dell'onorevole Tosato.
Presidente Terracini. Pongo in votazione l'articolo 67 nel testo proposto dalla Commissione:
«La funzione legislativa è collettivamente esercitata dalle due Camere».
(È approvato).
A cura di Fabrizio Calzaretti