Evoluzione dell'Articolo
Il 24 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva i seguenti testi:
ĞL'iniziativa delle leggi spetta al Governo e ai singoli membri di ciascuna Camerağ
ĞL'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto articolato da parte di 300.000 elettoriğ.
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Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo sostitutivo degli articoli approvati il 24 ottobre 1946:
ĞL'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere, alle Regioni, al Popolo.
L'iniziativa popolare si esercita mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli da parte di almeno 100.000 elettoriğ.
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 68.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo ha sempre l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un disegno redatto in articoli.
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Il 14 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
ĞL'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti cui sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo ha l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un disegno redatto in articoliğ.
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un disegno redatto in articoli.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 71.
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.
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A cura di Fabrizio Calzaretti