Evoluzione dell'Articolo

Il 25 ottobre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguenti testi:

«Ogni proposta di legge deve essere preventivamente esaminata da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del regolamento.

Le discussioni si faranno articolo per articolo[i].

Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione e per scrutinio segreto».

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Il 9 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:

«Su richiesta motivata del proponente, ciascuna delle Camere può deliberare che l'esame e la formulazione del testo di una proposta di legge siano deferiti ad una Commissione, eletta a sistema proporzionale, su richiesta della quale si procederà al voto finale senza discussione, salve le dichiarazioni di voto».

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Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo:

«Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Nel regolamento saranno previsti procedimenti abbreviati per l'esame e la deliberazioni di leggi alle quali sia riconosciuto carattere d'urgenza».

Approva il seguente articolo in sostituzione dell'ultimo comma dell'articolo approvato il 25 ottobre 1946:

«Le votazioni si fanno per alzata e seduta, per divisione, per scrutinio segreto e per appello nominale».

Approva il seguente articolo in sostituzione del primo comma dell'articolo approvato il 25 ottobre 1946:

«Ogni disegno o proposta di legge deve essere preventivamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera, secondo le norme del proprio regolamento».

Approva il seguente articolo in sostituzione di quello approvato il 9 novembre 1946:

«Su richiesta motivata del proponente, ciascuna delle Camere può deliberare che l'esame e la formulazione del testo di una proposta di legge siano deferite ad una Commissione che rispecchi la proporzione dei gruppi politici della Camera su relazione della quale si procederà al voto senza discussione, salvo le dichiarazioni di voto.

Il procedimento previsto dal precedente comma non è applicabile ai disegni concernenti l'approvazione dei bilanci e l'autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali».

Approva il seguente articolo in sostituzione del secondo comma dell'articolo approvato il 25 ottobre 1946:

«I disegni e le proposte di legge sono votati articolo per articolo. Il voto finale ha luogo per scrutinio segreto».

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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:

Art. 69.

Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo regolamento; e deve essere approvato dalle Camere, articolo per articolo, con votazione finale a scrutinio segreto.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame e l'approvazione di disegni di legge, dei quali sia dichiarata l'urgenza.

Su richiesta del Governo o del proponente, ciascuna Camera può deliberare che l'esame di un disegno di legge sia deferito ad una Commissione composta in modo da rispettare la proporzione dei gruppi alla Camera, e che su relazione della Commissione si proceda alla votazione senza discutere, salve le dichiarazioni di voto.

Tale procedimento non è applicabile ai disegni di legge concernenti l'approvazione dei bilanci e l'autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali.

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Il 15 ottobre 1947, nella seduta antimeridiana (primo comma) e nella seduta pomeridiana (commi successivi), l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:

«Ogni disegno di legge deve essere previamente esaminato da una Commissione di ciascuna Camera secondo le norme del rispettivo Regolamento; e deve essere approvato dalle Camere, articolo per articolo e con votazione finale.

Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per l'esame e l'approvazione di disegni di legge, dei quali sia dichiarata l'urgenza.

Il Regolamento può altresì stabilire i casi e le forme in cui l'esame e l'approvazione di disegni di legge siano deferiti a Commissioni anche permanenti costituite in modo da rispettare la proporzione dei Gruppi parlamentari. Sarà sempre consentito al Governo o a un decimo dei membri della Camera o ad un quinto dei membri della Commissione in qualunque momento fino all'approvazione definitiva del testo di legge di richiedere che si ritorni al normale procedimento o di richiedere che il voto finale sul disegno di legge sia dato senza discussione dalla Camera. Il Regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.

Il procedimento preveduto dal primo comma non può essere derogato per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli concernenti l'approvazione di bilanci e di rendiconti consuntivi, l'autorizzazione a ratificare trattati internazionali e la delegazione di poteri legislativi al Governo».

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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei membri della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

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Testo definitivo dell'articolo:

Art. 72.

Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.

Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.

Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.

La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.

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[i] Del secondo comma di questo articolo è stato formalmente approvato il principio ma non il testo.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti