[Il 10 settembre 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Codacci Pisanelli. [...] Accennerò ora ad un'altra questione: quella della formazione delle leggi. Mentre, a questo proposito, noi avevamo in passato la deliberazione delle due Assemblee, la sanzione da parte del Capo dello Stato, la promulgazione e la pubblicazione, è interessante osservare che, nell'attuale Progetto, non si parla di sanzione. Si è ritenuto che la sanzione sia una caratteristica dei sistemi monarchici, inaccettabile in altri sistemi. Si salta quindi questo atto della partecipazione del Capo dello Stato alla formazione della legge; e la legge ordinaria avrà così questo itinerario: deliberazione da parte di una delle due Camere; trasmissione all'altra; deliberazione da parte di questa entro i termini stabiliti e, finalmente, promulgazione da parte del Capo dello Stato.

Risorge qui la questione annosa sulla natura della promulgazione. Si è molto discusso se la promulgazione sia un atto legislativo, se faccia cioè parte della funzione legislativa, o se rientri invece nell'altra funzione, che veniva chiamata esecutiva: si riteneva cioè che la promulgazione non fosse altro che il primo atto con cui il così detto potere esecutivo dava esecuzione, dava attuazione alla legge. Altri hanno risposto che, in questa maniera, si faceva in modo che proprio la legge mancasse di una sua forma, perché mancava in fondo un documento redatto dagli organi legislativi stessi in cui fosse concretata la legge. In altri termini, come quando si fa un contratto occorre un notaio che lo rediga, così quando viene emanata una legge, è necessario che si proceda alla materiale documentazione di essa, è necessario che si offra un testo ufficiale di essa.

Questa è la ragione per cui alcuni, forse più giustamente, hanno ritenuto che in fondo la promulgazione rientri anch'essa nella funzione legislativa. E d'altra parte, quando noi affermiamo che il Capo dello Stato rappresenta l'unità della Nazione, quando noi affermiamo che esso unifica le diverse funzioni sovrane, non si riesce a comprendere come mai vi possano essere alcuni i quali si preoccupano di impedire la partecipazione del Capo dello Stato alla legislazione.

Ecco la ragione per cui forse non sarebbe inopportuno introdurre anche nel nuovo sistema costituzionale la sanzione della legge da parte del Capo dello Stato. La partecipazione del Capo dello Stato all'esercizio della funzione legislativa si riscontra, del resto, anche in sistemi completamente diversi da quelli monarchici, sia pure sotto forma diversa, sia pure limitata ad interventi puramente negativi del Capo dello Stato nell'esercizio della funzione legislativa, come quando gli è soltanto attribuito il potere di veto.

Sarebbe viceversa più opportuno conservare questa unificazione delle diverse funzioni nel Capo dello Stato e consentirgli un intervento, che d'altra parte avviene in ogni modo, perché è soltanto il Capo dello Stato che può procedere alla promulgazione. E questa promulgazione, secondo la concezione per me più convincente, è appunto una manifestazione della funzione legislativa, in quanto rivolta a rendere noto il testo ufficiale della legge.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti