[Il 23 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente prosegue l'esame di alcuni emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento», che erano stati rinviati.]

Presidente Terracini. [...] Stamattina abbiamo proceduto, in sede di articolo 71, all'approvazione per alzata di mano del primo comma; poi all'approvazione per appello nominale della prima parte del secondo comma dell'emendamento Bozzi. Dopo che ho proclamato il risultato di quella votazione, l'onorevole Bozzi ha dichiarato di ritirare l'ultima parte del suo emendamento; e pertanto la votazione alla quale abbiamo proceduto questa mattina esaurisce il nostro lavoro nei confronti dell'emendamento Bozzi.

Pongo ora in votazione il secondo comma nel testo della Commissione:

«Se le Camere ne dichiarano l'urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi membri, la legge è promulgata nel termine fissato dalle Camere stesse».

(È approvato).

Al terzo comma c'è l'emendamento dell'onorevole Codacci Pisanelli, in parte sostitutivo del terzo comma e in parte aggiuntivo, del seguente tenore:

«Le leggi non potranno avere effetto retroattivo, né entreranno in vigore prima del ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che contengano la dichiarazione di urgenza.

«Le norme giuridiche non costituzionali, disciplinanti una determinata materia, potranno essere raccolte e coordinate in unico testo mediante decreto del Capo dello Stato.

«I testi unici avranno valore di promulgazione novativa delle leggi in essi comprese, alle quali potranno solo recare modificazioni di pura forma, salvo apposita più ampia delega legislativa».

La Commissione ha dichiarato di non accogliere questo emendamento.

Pongo in votazione il primo comma di questo emendamento.

(Non è approvato).

Pongo in votazione il secondo e il terzo comma aggiuntivi.

(Non sono approvati).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 71, nel testo della Commissione, includendovi i due emendamenti Perassi e Colitto, accettati dalla Commissione:

«Le leggi entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere stabiliscano d'accordo un termine diverso».

(È approvato).

L'articolo 71 nel suo complesso resta pertanto così approvato:

«Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.

«Nel termine suddetto il Presidente della Repubblica può, con messaggio motivato, domandare alle Camere una nuova deliberazione. Egli deve procedere alla promulgazione, se le Camere confermano la precedente deliberazione.

«Se le Camere ne dichiarano l'urgenza, ciascuna a maggioranza assoluta dei suoi membri, la legge è promulgata nei termini fissati dalle Camere stesse.

«Le leggi entrano in vigore non prima del quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le Camere stabiliscano d'accordo un termine diverso».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti