[Il 9 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato. — Presidenza del Vicepresidente Conti.]

Il Presidente Conti. [...] Poiché nella prossima seduta si esaminerà anche la questione della delega, invita i colleghi che hanno già predisposto delle formule, a darne lettura, al fine di orientare la discussione.

Mortati, Relatore, propone la seguente formulazione:

«Con legge può delegarsi al Governo della Repubblica l'esercizio del potere legislativo.

«La delega non può rivestire carattere generale, ma deve riguardare sempre singoli casi e materie determinate, ed essere limitata nel tempo.

«I decreti emessi in conseguenza della delega dovranno essere conformi ai principî stabiliti dal Parlamento nell'atto di delegazione».

Rileva che questa formula lascia in sospeso tre questioni: la maggioranza speciale, la esclusione della delegazione — che si potrebbe anche ritenere implicita in una Costituzione rigida — e l'accertamento dei limiti.

Bozzi propone la seguente formulazione: «Il Parlamento può, in casi speciali e per materie determinate, delegare al Consiglio dei Ministri l'esercizio della potestà legislativa».

Tosato suggerisce la seguente formulazione più semplice:

«Le Camere potranno delegare l'esercizio del potere legislativo al Governo. Sono escluse le delegazioni generali e permanenti».

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti