Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:

Art. 76.

L'esercizio della funzione legislativa non puņ essere delegato al Governo se non con determinazione di principī e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti