Evoluzione dell'Articolo
Il 12 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente testo:
«L'esercizio del potere legislativo non può essere delegato al Governo se non per tempo limitato e per oggetti determinati e sempre che non attengano all'esercizio delle libertà personali e politiche, alle leggi complementari della Costituzione ed all'approvazione dei bilanci».
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Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione approva il seguente articolo in sostituzione di quello approvato il 12 novembre 1946:
«L'esercizio del potere legislativo non può essere delegato al Governo se non per tempo limitato e per oggetti determinati, e sempreché tali oggetti non attengano all'esercizio delle libertà personali e politiche, alle leggi complementari della Costituzione ed all'approvazione dei bilanci previa indicazione da parte del Parlamento dei principî cui l'organo delegato dovrà attenersi ».
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Testo definitivo del Progetto di Costituzione elaborato dalla Commissione:
Art. 74.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non previa determinazione di principî e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Per i decreti legislativi valgono le norme stabilite per le leggi in ordine al referendum popolare ed alla Corte costituzionale.
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Il 16 ottobre 1947, nella seduta pomeridiana, l'Assemblea Costituente approva il seguente articolo:
«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non previa determinazione di principî e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
Per i decreti legislativi, emessi in base a delegazione del Parlamento, si applicano le stesse norme sul referendum popolare e sulla Corte costituzionale che valgono per le leggi».
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Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 dicembre 1947:
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
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Testo definitivo dell'articolo:
Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principî e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
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A cura di Fabrizio Calzaretti