[Il 10 settembre 1947 l'Assemblea Costituente inizia la discussione generale dei seguenti Titoli della Parte seconda del progetto di Costituzione: Titolo I «Il Parlamento», Titolo II «Il Capo dello Stato», Titolo III «Il Governo».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda alle appendici per il testo completo della discussione.]

Codacci Pisanelli. [...] A tale proposito ricordo, a titolo, direi, ricreativo, che nel Progetto si attribuisce all'Assemblea Nazionale la deliberazione relativa alla mobilitazione generale. Rispetto ai tempi, rispetto ai sistemi di guerra, parlare oggi ancora di mobilitazione generale può ritenersi, penso, un anacronismo. Che dire, poi, del fatto che una simile deliberazione dovrebbe essere presa da un'Assemblea legislativa, per trovare poi applicazione soltanto dopo la dichiarazione del Capo dello Stato! Ciò verrebbe, come è evidente, a ritardare l'azione delle nostre forze armate e ad avvantaggiare non poco l'eventuale nemico.

[...]

Crispo. [...] A mio avviso, non può non approvarsi il divieto della concessione dei così detti pieni poteri; ma, d'altra parte, deve rilevarsi che la norma dell'articolo 74 obbedisce soltanto alle esigenze del tempo normale, e non a quelle straordinarie che possono presentarsi, per esempio, in tempo di guerra. Io ebbi già modo di fare lo stesso rilievo in rapporto alla sospensione eventuale dei diritti individuali, e ricordo che molto cortesemente l'onorevole Presidente della Commissione dei Settantacinque promise di tener conto delle osservazioni da me fatte in quella sede. Ora, anche a proposito dell'articolo 74, il rilievo ha la sua importanza. Perché non è possibile che in tempo di guerra si possa dare al Governo una delega, caso per caso, per gli eventuali provvedimenti che la condotta della guerra esige. È evidente, per altro, che quando mi riferisco alla delega generale per il tempo di guerra, essa debba trovare la sua limitazione nella natura dei provvedimenti da emanarsi, nel senso che la delega generale deve essere concessa esclusivamente per i provvedimenti resi necessari dalla condotta della guerra, e non potrà estendersi a provvedimenti estranei alla condotta della guerra.

Si può, adunque, concludere che, fermo restando il principio di una delega circoscritta, così come è stabilito nell'articolo 74, occorrerà aggiungere una norma nella quale si preveda la delega generale per il tempo di guerra in rapporto a quei provvedimenti che fossero resi necessari dalla condotta della guerra, provvedimenti la cui competenza non potrebbe essere se non del potere esecutivo.

[...]

Concludendo questa prima parte delle mie osservazioni, io rilevo, e presenterò un opportuno emendamento, che occorre aggiungere alla norma dell'articolo 74 un comma che preveda una delega generale in rapporto a provvedimenti contingenti ed urgenti, determinati dal tempo di guerra, e occorre stabilire una norma che preveda un controllo da parte del potere legislativo che permetta di verificare se il potere delegato si sia mantenuto nei limiti della delega conferita.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti