[Il 20 dicembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sul coordinamento degli articoli sul potere legislativo.]

Il Presidente Terracini pone in discussione l'articolo 34:

«L'amnistia è concessa con legge dell'Assemblea nazionale».

Bozzi propone di rinviare la discussione di questo articolo, in quanto è di competenza della seconda sezione, che esamina l'ordinamento giudiziario. Fa anche presente che vi è al riguardo una proposta dell'onorevole Leone la quale mira ad abolire l'istituto dell'amnistia.

Tosato fa presente la possibilità del manifestarsi di un conflitto tra le due Sezioni della Sottocommissione.

La Rocca crede che la questione dell'amnistia non possa rientrare nella competenza della seconda Sezione, perché è materia di spettanza del potere esecutivo e perciò in sede di discussione sul potere esecutivo dovrà essere risolta. Che se poi prevalesse il concetto che l'amnistia debba concedersi per legge, perché in concreto l'amnistia è una legge transitoria, la competenza sull'argomento non potrebbe essere sottratta al potere legislativo e quindi rientrerebbe nell'orbita di spettanza di questa Sottocommissione.

Bozzi non ritiene completamente esatto quello che dice l'onorevole La Rocca, perché l'amnistia può interferire su una sentenza irrevocabile e quindi incidere sul potere giudiziario, il quale deve deliberare in materia.

Targetti ritiene che non si possa mettere in dubbio la competenza a decidere sopra l'amnistia da parte della seconda Sezione, in quanto questa tratta della immutabilità del giudicato: se a tale principio vi devono essere delle eccezioni, è proprio la seconda Sezione che dovrà dire quali siano (indulto, grazia, amnistia). In questa sede si potranno soltanto stabilire le modalità dell'applicazione di questi tre istituti.

Nobile non vede come si possa essere contrari all'istituto dell'amnistia; del resto, poiché nell'emendamento si tratta di delitti politici, ritiene che la sede competente per trattarla sia questa.

Bulloni propone che al termine «amnistia» sia aggiunto anche quello di «indulto» e ritiene senza alcun dubbio che sia questa la sede competente per decidere su tale questione. Osserva che l'eccezione dell'onorevole Targetti non toglie la competenza della Sottocommissione di stabilire se questi istituti della grazia, dell'amnistia e dell'indulto rientrino o meno nelle attribuzioni del Parlamento. Ritiene perciò che, a seguito della decisione che sarà qui presa, la seconda Sezione potrà modificare gli articoli che avesse formulato in materia.

Mannironi ritiene che la competenza sull'argomento sia di questa Sottocommissione, perché si è in tema politico e non strettamente giudiziario. Rileva che, se la seconda Sezione ha affermato il principio della irrevocabilità del giudicato, potrà scendere all'ipotesi delle modifiche di questo giudicato in rapporto all'amnistia, solo se questa Sottocommissione avrà riconosciuto che l'amnistia possa essere o meno concessa. Crede quindi che si debba decidere non soltanto se l'amnistia possa essere concessa per legge dell'Assemblea nazionale, ma anche e prima di tutto sull'opportunità di conservare questo istituto nella legislazione italiana.

Tosato non ritiene possibile pensare che dell'amnistia possa occuparsi la seconda Sezione; questa esamina il potere giudiziario e quindi l'amnistia solo sotto l'aspetto della giustizia e, sotto questo aspetto, non potrà arrivare che all'affermazione della immutabilità del giudicato; mentre la concessione dell'amnistia, della grazia ed indulto è sempre espressione di un potere politico superiore a tutti gli altri poteri, sia quello esecutivo, sia quello legislativo, sia quello giudiziario.

Laconi pensa che non si debbano sollevare questioni di competenza nel seno della Sottocommissione e, senza entrare nel merito della questione, non è contrario a che essa venga esaminata dalla seconda Sezione.

Lussu crede che non la indipendenza dei poteri regolerà l'attuale Costituzione, ma, in un certo senso, l'interferenza tra i diversi poteri: giudiziario, esecutivo e legislativo. Sotto questo aspetto può nascere il dubbio che il potere giudiziario sia competente ad esaminare il problema dell'amnistia; ma fa notare che questo è un problema puramente politico. Ritiene che, per una ragione tecnica di studio, la seconda Sezione potrebbe interferire sul problema dell'amnistia; ma è chiaro che questo argomento riguarda la sovranità del Parlamento, perché niente vi può essere di più sovrano, quale espressione di volontà popolare, della concessione della amnistia.

Il Presidente Terracini, poiché ritiene che l'istituto dell'amnistia sarà mantenuto, pensa che la Sottocommissione potrà ora decidere se il diritto di concederla dovrà essere esercitato dal Capo dello Stato oppure dalla Assemblea.

A ciò provvede appunto l'articolo 34, per il quale l'onorevole Bulloni propone la seguente formulazione:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge dell'Assemblea nazionale».

Nota che al riguardo vi è un emendamento del Comitato, che dice:

«L'amnistia è concessa con legge della Assemblea nazionale soltanto per i delitti politici».

Mette ai voti l'articolo 34 nella seguente formulazione:

«L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge dell'Assemblea nazionale».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti