[Il 12 novembre 1946 la seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione prosegue la discussione sull'organizzazione costituzionale dello Stato.

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 76 per il testo completo della discussione.]

Il Presidente Terracini [...] propone la seguente formula:

«L'esercizio del potere legislativo non può essere delegato al Governo se non per oggetti determinati e sempre che non attengano all'esercizio della libertà e dei diritti sanciti dalla Costituzione, alla elaborazione e approvazione dei bilanci e alla ratifica dei trattati internazionali».

Dichiara che, oltre ai trattati internazionali, aveva anche menzionato quelli di commercio, ma ha poi soppresso le parole «ivi compresi quelli di commercio», perché l'onorevole Perassi gli ha fatto osservare che i trattati di commercio sono compresi fra quelli internazionali.

[...]

Perassi propone di sopprimere, nella formula proposta dal Presidente, le parole «ed alla ratifica dei trattati internazionali», perché non è ammissibile la delegazione in tale materia.

Osserva poi che occorre distinguere tra la ratifica e l'approvazione di un trattato. Inserendo nella Costituzione una disposizione per cui il Capo dello Stato non possa ratificare un trattato senza la preventiva autorizzazione delle Camere, l'esclusione della delega in tale caso è automatica e non v'è bisogno che sia espressamente sancita. Se invece ci si riferisce all'emanazione di leggi interne per dare attuazione a un trattato, una norma nel senso proposto dal Presidente sarebbe eccessiva.

Il Presidente Terracini osserva che l'approvazione di un trattato da parte del Parlamento, da un punto di vista formale, equivale a qualsiasi altra legge. Quindi, ammettendo la possibilità di deleghe e non escludendola per i trattati internazionali, potrebbero essere ritenute valide anche le deleghe in materia di trattati. Ne conseguirebbe che il Capo dello Stato potrebbe apporre la sua ratifica a un trattato, indipendentemente dall'approvazione del Parlamento.

Tosato rileva che la ratifica dei trattati non può formare oggetto di delega, non trattandosi di materia legislativa. Inoltre una disposizione nel senso indicato dal Presidente potrebbe essere assai pericolosa, in quanto risponde a un'interpretazione dell'istituto della delegazione che potrebbe indurre qualcuno a sostenere la possibilità della delega anche in materia di approvazione dei bilanci.

Fabbri propone che sia messa ai voti la formula così come è stata presentata dal Presidente, con l'intesa che saranno soppresse le ultime parole relative alla ratifica dei trattati se verrà inclusa nella Costituzione la norma che un trattato non possa essere perfezionato senza la preventiva autorizzazione delle Camere.

Il Presidente Terracini non insiste affinché nella formula da lui proposta si faccia menzione della ratifica dei trattati.

 

PrecedenteSuccessiva

Home

 

 

A cura di Fabrizio Calzaretti