[Il 25 marzo 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli delle «Disposizioni generali».

Vengono qui riportate solo le parti relative all'articolo in esame, mentre si rimanda al commento all'articolo 7 per il testo completo della discussione.]

Patricolo. [...] Ed ancora io faccio una formale proposta perché le modalità di modifica dei Patti lateranensi, sia del Concordato che del Trattato, vengano inserite nell'articolo 76 della Costituzione, articolo sul quale richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi, perché è un articolo che dal punto di vista giuridico è inadatto a tutelare la materia che dovrebbe disciplinare. Si pensi soltanto a questo, che nell'articolo 76...

Presidente Terracini. Onorevole Patricolo, dell'articolo 76 parleremo il prossimo mese.

Patricolo. Onorevole Presidente, è così collegata la questione che non posso non parlarne.

Presidente Terracini. L'accenni soltanto.

Patricolo. Due parole. Si pensi soltanto a questo, che nell'articolo 76 sono date le norme per la ratifica dei trattati e non quelle per la loro denuncia; cosicché nella Costituzione non sappiamo in quali forme debbono avvenire le denunce.

Nell'articolo 76 si parla di trattati di commercio, di trattati politici, non si parla di Concordato, mentre è necessario che vi prenda posto anche la regolamentazione del Concordato ai fini delle modifiche eventuali che ad esso si possano portare.

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti