[Il 17 ottobre 1947 l'Assemblea Costituente prosegue l'esame degli emendamenti agli articoli del Titolo primo della Parte seconda del progetto di Costituzione: «Il Parlamento».]

Presidente Terracini. Passiamo all'articolo 76. Se ne dia lettura.

De Vita, Segretario, legge:

«Le due Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di natura politica o d'arbitrato e regolamento giudiziario, e di quelli che importano variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

[Presidente Terracini.] A questo articolo l'onorevole Perassi ha presentato il seguente emendamento:

«Alle parole: trattati internazionali di natura politica o di arbitrato e regolamento giudiziario, sostituire le seguenti: trattati internazionali di materia politica, di arbitrato o regolamento giudiziario; ed alle parole: territorio nazionale, sostituire le seguenti: territorio della Repubblica».

Ha facoltà di svolgerlo.

Perassi. È una pura questione di forma, e perciò rinuncio a svolgerlo.

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Il Comitato accetta l'emendamento Perassi.

Presidente Terracini. L'onorevole Colitto ha presentato il seguente emendamento:

«Sostituire alle parole: territorio nazionale, le parole: territorio dello Stato».

Ha facoltà di svolgerlo.

Colitto. Ho chiesto solo di sostituire alle parole «territorio nazionale» le parole «territorio dello Stato», e rinuncio a svolgere l'emendamento.

Presidente Terracini. Qual è il parere della Commissione?

Ruini, Presidente della Commissione per la Costituzione. Avendo già accolto l'emendamento dell'onorevole Perassi, che parla di territorio della Repubblica, implicitamente è accolto anche quello dell'onorevole Colitto.

Colitto. Appunto perciò non insisto.

Presidente Terracini. Pongo in votazione il testo dell'articolo, inserendovi l'emendamento dell'onorevole Perassi.

«Le due Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali di materia politica, di arbitrato o regolamento giudiziario, e di quelli che importano variazioni del territorio della Repubblica, oneri alle finanze o modificazioni di leggi».

(È approvato).

 

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A cura di Fabrizio Calzaretti